CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dr. Gennaro Iacone Presidente
- dr. Carmen Lombardi Consigliere
- dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello all'udienza dell'11.2.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3223/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentata e difesa, come procura in atti , dagli avv.ti Gianluca Corriere Parte_1
e Giuseppe Tescione
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 23.12.2023 ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2849/2023, pubblicata in data 20.6.2023, con cui era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il Controparte_3 mediante una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione
[...] di continuità presso l' di Aversa dal 1° luglio 2001 sino al 31.08.2018 ovvero sino Controparte_4 all'esito della procedura selettiva per titoli e colloquio indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che aveva consentito la sua immissione in ruolo con contratto part-time.
Parte ricorrente aveva chiesto al giudice adito di:
“1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è intercorso un rapporto di Controparte_3
lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co. Scuola
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in favore del ricorrente, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co. CP_5
sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'
1.7.2001, qualora fosse stata assunto a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 157.542,21 di cui € 128.268,90 a titolo di differenze retributive ed € 29.273,31 a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto”, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA,
C.P.A. e spese generali, da attribuirsi ai procuratori che se ne dichiaravano antistatari.
A sostegno della pretesa la ricorrente aveva dedotto che ella aveva svolto le mansioni di assistente amministrativo sulla base di una pluralità di contratti per un periodo superiore a 36 mesi;
che i contratti di lavoro stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, ma simulavano la reale natura subordinata;
che durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa ella non disponeva di alcun margine di autonomia in relazione alle modalità di adempimento e all'organizzazione del lavoro;
che l'attività lavorativa era stata svolta per 36 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, certificate, dapprima, mediante firma di apposito registro e, successivamente, per il tramite del badge orario.
Tanto esposto, aveva lamentato di non aver mai ricevuto per gli anni di lavoro il TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, né ottenuto il versamento dei contributi, invocando in diritto clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE secondo cui è esclusa qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori assunti a tempo determinato.
Ritenendo pertanto di avere diritto al medesimo trattamento economico previsto dal CCNL del
Comparto Scuola per i dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, alla ricostruzione giuridica dell'intera anzianità di servizio e agli scatti stipendiali, nonché all'indennizzo ex art. 32 comma 5 D.lgs 183/2010, ne aveva chiesto il riconoscimento con la liquidazione delle spettanze e delle differenze retributive.
Con sentenza n. 2849/2023 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto appello la parte soccombente con atto depositato presso questa Corte in data 23.12.2023, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della sentenza di primo grado ed invocandone la riforma.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello, in quanto tardivo, e, in ogni caso, la sua infondatezza.
Non si è costituito l' . CP_2
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è fondata e va accolta.
A norma dell'art. 327 c.p.c., nella formulazione coeva ai fatti di causa, “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4
e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.6.2023 (come emerge dalla sentenza telematica depositata dalla stessa appellante e come risulta dal fascicolo telematico di primo grado), mentre l'appello è stato depositato solo in data 23.12.2023.
Irrilevante, ai fini dello spostamento della decorrenza del termine per impugnare, la comunicazione della sentenza eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC il 23.6.2023. Invero, si tratta di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato successivamente al
4.7.2009 e pertanto sottoposta al nuovo termine di impugnazione fissato in mesi sei dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18.6.2009 n. 69. Per il computo del termine “a mesi” si applica il calendario comune facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12.8.2000 n. 10785).
La tardività dell'appello, producendo il passaggio in giudicato della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice (Cass.
6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S Unite
15.5.1990 n. 4196). La decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza è corollario del principio secondo cui la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (cfr. Corte Cost. 584/1990) ed essendo notevolmente lungo e sufficiente per una verifica periodica, tale termine non comporta pregiudizio alla difesa anche in mancanza della comunicazione effettuata dalla Cancelleria ex art. 133 2 co c.p.c. (Cass. 3299/1990; Cass.
2.2.1990 n. 732). La decadenza per il decorso del termine lungo si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza (C. Cass. 12. 8.1995 n. 8857).
Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70).
Alla stregua di quanto innanzi, l'inutile decorso del termine semestrale fissato dall'art. 327 c.p.c. ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La natura meramente processuale della questione trattata induce a disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado tra le parti costituite;
nulla per l' che non risulta costituito. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado;
nulla per le spese dell' . CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dr. Gennaro Iacone Presidente
- dr. Carmen Lombardi Consigliere
- dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello all'udienza dell'11.2.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3223/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentata e difesa, come procura in atti , dagli avv.ti Gianluca Corriere Parte_1
e Giuseppe Tescione
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 23.12.2023 ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2849/2023, pubblicata in data 20.6.2023, con cui era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il Controparte_3 mediante una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione
[...] di continuità presso l' di Aversa dal 1° luglio 2001 sino al 31.08.2018 ovvero sino Controparte_4 all'esito della procedura selettiva per titoli e colloquio indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che aveva consentito la sua immissione in ruolo con contratto part-time.
Parte ricorrente aveva chiesto al giudice adito di:
“1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è intercorso un rapporto di Controparte_3
lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co. Scuola
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in favore del ricorrente, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co. CP_5
sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'
1.7.2001, qualora fosse stata assunto a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 157.542,21 di cui € 128.268,90 a titolo di differenze retributive ed € 29.273,31 a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto”, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA,
C.P.A. e spese generali, da attribuirsi ai procuratori che se ne dichiaravano antistatari.
A sostegno della pretesa la ricorrente aveva dedotto che ella aveva svolto le mansioni di assistente amministrativo sulla base di una pluralità di contratti per un periodo superiore a 36 mesi;
che i contratti di lavoro stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, ma simulavano la reale natura subordinata;
che durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa ella non disponeva di alcun margine di autonomia in relazione alle modalità di adempimento e all'organizzazione del lavoro;
che l'attività lavorativa era stata svolta per 36 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, certificate, dapprima, mediante firma di apposito registro e, successivamente, per il tramite del badge orario.
Tanto esposto, aveva lamentato di non aver mai ricevuto per gli anni di lavoro il TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, né ottenuto il versamento dei contributi, invocando in diritto clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE secondo cui è esclusa qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori assunti a tempo determinato.
Ritenendo pertanto di avere diritto al medesimo trattamento economico previsto dal CCNL del
Comparto Scuola per i dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, alla ricostruzione giuridica dell'intera anzianità di servizio e agli scatti stipendiali, nonché all'indennizzo ex art. 32 comma 5 D.lgs 183/2010, ne aveva chiesto il riconoscimento con la liquidazione delle spettanze e delle differenze retributive.
Con sentenza n. 2849/2023 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto appello la parte soccombente con atto depositato presso questa Corte in data 23.12.2023, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della sentenza di primo grado ed invocandone la riforma.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello, in quanto tardivo, e, in ogni caso, la sua infondatezza.
Non si è costituito l' . CP_2
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è fondata e va accolta.
A norma dell'art. 327 c.p.c., nella formulazione coeva ai fatti di causa, “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4
e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.6.2023 (come emerge dalla sentenza telematica depositata dalla stessa appellante e come risulta dal fascicolo telematico di primo grado), mentre l'appello è stato depositato solo in data 23.12.2023.
Irrilevante, ai fini dello spostamento della decorrenza del termine per impugnare, la comunicazione della sentenza eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC il 23.6.2023. Invero, si tratta di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato successivamente al
4.7.2009 e pertanto sottoposta al nuovo termine di impugnazione fissato in mesi sei dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18.6.2009 n. 69. Per il computo del termine “a mesi” si applica il calendario comune facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12.8.2000 n. 10785).
La tardività dell'appello, producendo il passaggio in giudicato della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice (Cass.
6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S Unite
15.5.1990 n. 4196). La decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza è corollario del principio secondo cui la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (cfr. Corte Cost. 584/1990) ed essendo notevolmente lungo e sufficiente per una verifica periodica, tale termine non comporta pregiudizio alla difesa anche in mancanza della comunicazione effettuata dalla Cancelleria ex art. 133 2 co c.p.c. (Cass. 3299/1990; Cass.
2.2.1990 n. 732). La decadenza per il decorso del termine lungo si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza (C. Cass. 12. 8.1995 n. 8857).
Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70).
Alla stregua di quanto innanzi, l'inutile decorso del termine semestrale fissato dall'art. 327 c.p.c. ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La natura meramente processuale della questione trattata induce a disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado tra le parti costituite;
nulla per l' che non risulta costituito. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado;
nulla per le spese dell' . CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone