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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14415/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA SS, nel procedimento civile iscritto al n. 14415 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Parte_1
7 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. VA SS 1
I. Con ricorso depositato in data 10.10.2023
1. nato il 12\03\1951 a San Paolo in Brasile, Controparte_1 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._1
2. nato il 16\01\1977 a San Paolo in Brasile, Controparte_2 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: , in proprio ed unitamente a C.F._2 [...]
, in qualità di genitore esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale sui figli minori:
3. nato il 12\11\2007 a San Paolo in Brasile, Controparte_7 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._3
4. nata il 25\07\2012 a San Paolo in Brasile, Controparte_8 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._4
5. nata il 20\01\1979 a San Paolo in Controparte_3 Brasile, residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: , in proprio ed unitamente a C.F._5 [...]
in qualità di genitore esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale sui figli minori: 6. nato il 24\01\2013 a San Paolo in Brasile, Controparte_9 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351.C.F: ; C.F._6 7. nata il 11\01\2015 a San Paolo in Brasile, Controparte_10 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351.C.F: , C.F._7
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori:
1. nato il 12\03\1951 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_1
C.F._1
2. nato il 16\01\1977 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_2
C.F._8
3. nata il 20\01\1979 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_3
C.F._9
4. nato il 12\11\2007 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_7
C.F._3
5. nata il 25\07\2012 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_8
Dott. VA SS 2
C.F._10
6. nato il 24\01\2013 a San Paolo in Brasile.C. F: Controparte_9
C.F._11
7. nata il 11\01\2015 a San Paolo in Brasile.C. F: Controparte_10
C.F._7
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_3 Persona_4
o cfr. doc. 17 fascicolo ricorrenti) nato nel Comune
[...] Persona_4 di Massanzago – Padova il 15/07/1881, figlio di e Persona_5 Per_6 il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 25 novembre 1905, con la signora . Persona_7
Dal loro matrimonio nasceva:
• il 13 gennaio 1916 la figlia che in data 26 aprile 1949 Persona_8 contraeva matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano e da Persona_9 coniugata assumeva il cognome . Dalla loro unione nasceva: CP_2
➢ il 12 marzo 1951 il figlio odierno Controparte_1 ricorrente, che in data 16 gennaio 1976 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione nascevano due figli: Controparte_11
✓ il 16 gennaio 1977 , odierno Controparte_2 ricorrente, che in data 24 settembre 2004 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_1 nascevano due figli:
❖ il 12 novembre 2007 , odierno Controparte_7 ricorrente;
❖ il 25 luglio 2012 , odierna Parte_3 ricorrente;
✓ il 20 gennaio 1979 odierna Controparte_3 ricorrente, che in data 14 settembre 2012 contraeva matrimonio con il signor cittadino Persona_2 brasiliano, assumendo il cognome Dalla loro unione CP_3 nascevano due figli:
❖ il 24 gennaio 2013 Controparte_9 odierno ricorrente;
❖ l'11 gennaio 2015 odierna Controparte_10 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. VA SS 3
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_6 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
nato nel Comune di Massanzago – Padova il 15/07/1881.
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. VA SS 4
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. VA SS
Dott. VA SS 5
Dott. VA SS 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA SS, nel procedimento civile iscritto al n. 14415 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Parte_1
7 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. VA SS 1
I. Con ricorso depositato in data 10.10.2023
1. nato il 12\03\1951 a San Paolo in Brasile, Controparte_1 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._1
2. nato il 16\01\1977 a San Paolo in Brasile, Controparte_2 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: , in proprio ed unitamente a C.F._2 [...]
, in qualità di genitore esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale sui figli minori:
3. nato il 12\11\2007 a San Paolo in Brasile, Controparte_7 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._3
4. nata il 25\07\2012 a San Paolo in Brasile, Controparte_8 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: ; C.F._4
5. nata il 20\01\1979 a San Paolo in Controparte_3 Brasile, residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351. C.F: , in proprio ed unitamente a C.F._5 [...]
in qualità di genitore esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale sui figli minori: 6. nato il 24\01\2013 a San Paolo in Brasile, Controparte_9 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351.C.F: ; C.F._6 7. nata il 11\01\2015 a San Paolo in Brasile, Controparte_10 residente in [...] a Lenitas in Brasile, CAP: 05351.C.F: , C.F._7
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori:
1. nato il 12\03\1951 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_1
C.F._1
2. nato il 16\01\1977 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_2
C.F._8
3. nata il 20\01\1979 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_3
C.F._9
4. nato il 12\11\2007 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_7
C.F._3
5. nata il 25\07\2012 a San Paolo in Brasile. C.F: Controparte_8
Dott. VA SS 2
C.F._10
6. nato il 24\01\2013 a San Paolo in Brasile.C. F: Controparte_9
C.F._11
7. nata il 11\01\2015 a San Paolo in Brasile.C. F: Controparte_10
C.F._7
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_3 Persona_4
o cfr. doc. 17 fascicolo ricorrenti) nato nel Comune
[...] Persona_4 di Massanzago – Padova il 15/07/1881, figlio di e Persona_5 Per_6 il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 25 novembre 1905, con la signora . Persona_7
Dal loro matrimonio nasceva:
• il 13 gennaio 1916 la figlia che in data 26 aprile 1949 Persona_8 contraeva matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano e da Persona_9 coniugata assumeva il cognome . Dalla loro unione nasceva: CP_2
➢ il 12 marzo 1951 il figlio odierno Controparte_1 ricorrente, che in data 16 gennaio 1976 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione nascevano due figli: Controparte_11
✓ il 16 gennaio 1977 , odierno Controparte_2 ricorrente, che in data 24 settembre 2004 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Persona_1 nascevano due figli:
❖ il 12 novembre 2007 , odierno Controparte_7 ricorrente;
❖ il 25 luglio 2012 , odierna Parte_3 ricorrente;
✓ il 20 gennaio 1979 odierna Controparte_3 ricorrente, che in data 14 settembre 2012 contraeva matrimonio con il signor cittadino Persona_2 brasiliano, assumendo il cognome Dalla loro unione CP_3 nascevano due figli:
❖ il 24 gennaio 2013 Controparte_9 odierno ricorrente;
❖ l'11 gennaio 2015 odierna Controparte_10 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. VA SS 3
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_6 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
nato nel Comune di Massanzago – Padova il 15/07/1881.
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. VA SS 4
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_6 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_6 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. VA SS
Dott. VA SS 5
Dott. VA SS 6