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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. FI TU Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. AB SO Consigliere rel.
dott. Monica Micheli Consigliere on.
dott. Sandro Montanari Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 51128 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024 vertente tra:
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, Via D. Cimarosa n. 13; appellante e
Avv. c.f. , quale Curatore Speciale, giusto CP_2 CP_3 C.F._2 decreto di nomina del T.M. di Roma del 24.12.2021, del minore Persona_1 nato a [...] il [...], N, in giudizio in proprio, elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma alla via dei Panfili n.104; convenuta e
c.f. , nato il [...], Controparte_4 C.F._3
convenuto contumace e
1 p.t. del quale Tutore nominato per lo CP_5 Controparte_6 stesso minorenne;
convenuto contumace
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale in sede;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 236/2024 del Tribunale per i minorenni di
Roma resa a definizione del proc. n. 77/2021AB in data 27.6.23, pubblicata il 2.5.24, notificata il 20.6.24.
Conclusioni
: accertare/dichiarare che non sussistono i presupposti per la Controparte_1 dichiarazione di abbandono e del conseguente stato di adottabilità del minore
nato a [...] il [...]; Persona_1
- e, per l'effetto, disporre il collocamento di quest'ultimo presso la propria abitazione familiare seppur con la supervisione ed il sostegno dei Servizi Sociali competenti.
ISTANZA CAUTELARE
In ragione della delicatezza della questione per cui è procedimento, e degli effetti negativi che potrebbe recare, nelle more dell'impugnazione, un eventuale trasferimento del minore presso altra famiglia, si formula, in questa sede, espressa istanza di inibire l'esecuzione del provvedimento impugnato fino a quando non intervenga una decisione da parte di Codesta Ill.ma Corte. Ciò al fine di evitare ulteriori ed inutili stravolgimenti nella vita del minore già fortemente provato, anche in considerazione della sua specifica condizione, dai fatti di causa.
Curatrice speciale: Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra per Controparte_1 tutte le motivazioni suindicate e per l'effetto confermare la sentenza n.236/2024 del
27.6.23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
Rappresentante della Procura Generale: Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado ( nella sentenza del Tribunale per
i Minorenni del 27.6.2023 che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore, si dà atto dei troppo limitati progressi della madre del minore giacché la donna continua ad avere condotte disfunzionali, ad essere una figura destabilizzante per il figlio tanto da ravvisare la c.d. inversione dei ruoli, quanto al padre trattasi di figura genitoriale
2 pressoché assente) esprime parere contrario all'accoglimento dell'atto di appello.
Alla luce della lunga istituzionalizzazione del minore e dell'intollerabile preferenza data dalla madre al rapporto con un uomo violento ed aggressivo nei confronti del bambino piuttosto che al benessere del figlio non si ipotizza come realmente praticabile un percorso alternativo diverso rispetto all'adozione legittimante. In subordine, in via istruttoria, si chiede, qualora la Corte avesse dei dubbi circa
l'effettiva capacità genitoriale della madre in considerazione delle problematiche psichiatriche, una CTU, stante le valutazioni specialistiche non univoche circa il funzionamento cognitivo della . CP_1
- = =
Con ricorso del 26.9.2017 il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha chiesto al T.M., a norma degli artt. 330, 333 e 336 c.c., di disporre la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra (già madre di due altri figli, Controparte_1
nato nel 2002 ed nato nel 2007, cresciuti dal padre e dalla madre Per_2 Per_3 adottiva della stessa ) e l'affidamento del minore nato il [...], al CP_1 Per_1 padre sig. con urgente collocamento presso lo stesso in quanto il Controparte_4
Servizio sociale del Comune di con relazione del 18.9.2017 aveva CP_6 comunicato di essere stato avvisato dalla responsabile della scuola materna “Suore
Trinitarie” della presenza di lividi sospetti sul bambino il quale presentava un ematoma molto evidente all'interno dell'orecchio sinistro ed aveva riferito di avere ricevuto un pugno a detto orecchio dal convivente della madre, tale;
la madre, Persona_4 pur avendo assicurato che avrebbe provveduto a far refertare il figlio, non risultava essersi attivata in tal senso, mentre il padre, recatosi presso gli uffici, Controparte_4 aveva dichiarato che vi avrebbe provveduto il 20.9.2017. Condotto, dunque, nel giorno predetto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia, i sanitari avevano emesso una diagnosi di “ecchimosi recente del padiglione auricolare sin. e di vecchia data della regione lombare e della spalla dx” con prognosi di dieci giorni s.c.. Successivamente, il medesimo Servizio sociale, con relazione in data 11.10.2017, aveva comunicato che il minore (affidato temporaneamente dal Tribunale ordinario di Cassino ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, che aveva instaurato una nuova relazione affettiva con il suddetto sig. di nazionalità rumena, dal quale era in attesa di un Per_4 figlio), dopo l'episodio segnalato, era stato ritirato dall'Istituto scolastico con richiesta di trasferimento presso quello di un comune limitrofo e, da ultimo era accaduto che il
3 bambino, in data 6.10.2017, presentando escoriazioni e ferite al braccio, era stato condotto dalla madre in farmacia, riferendo che era andato a sbattere contro un vetro procurandosi dei tagli (v. relazione in data 11.10.2017, nella quale si segnalava anche che il padre del minore, meccanico, trasferitosi presso la propria madre, CP_7
, in Formia, via Lavanga n. 92, lamentando di non riuscire a vedere né ad avere
[...] contatti con il proprio figlio, aveva adito il Tribunale di Cassino, con proc. n.
1354/2017, chiedendo l'affidamento esclusivo ed il collocamento del minore presso di sé).
Il Tribunale di Cassino, con decreto in data 11/16.5.2018, all'esito di apposita c.t.u., fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, ne aveva disposto il collocamento presso il padre, autorizzando gli incontri con la madre solo in modalità protette presso il Servizio sociale del Comune di Formia, alla presenza di personale qualificato, almeno in un primo periodo, salva la possibilità per il medesimi Servizio di valutare se continuarli con le stesse modalità o con incontri all'esterno, posto che il minore presso l'abitazione paterna sembrava avere acquistato finalmente maggiore serenità, mentre con la madre conviveva il suddetto , indagato per Persona_4 presunti maltrattamenti proprio nei confronti di Inoltre, in passato la madre Per_1 era stata trattata per “disturbo schizoaffettivo, con tratti isterici di personalità” ed aveva interrotto i rapporti con i primi due figli avuti dal precedente marito a seguito di provvedimenti dell'A.G. che li aveva affidati esclusivamente al padre.
Con comunicazione in data 4.9.2018, il difensore della aveva reso noto che il CP_1 bambino era stato riconsegnato a quest'ultima dall'ex compagno, sia per sue esigenze lavorative sia per assecondare la volontà del minore, che voleva tornare dalla propria madre ed il Servizio sociale di , con relazione del 7.1.2019, aveva riferito CP_6 la forte condizione di disagio manifestata dal bambino (iscritto al I anno della scuola elementare) in ambito scolastico, essendo insofferente alle regole ed abituato ad un linguaggio improprio per la sua età (a sfondo sessuale), nonché i racconti fatti dallo stesso di episodi di violenza fisica subiti sia da lui che dalla madre da parte del convivente. Dal 6.12.2018, poi, il bambino non era più andato a scuola in quanto entrambi i genitori avevano chiesto il nulla osta per trasferirlo altrove, ma nessun
Istituto lo aveva accettato e la madre, convocata dai Servizi sociali, aveva manifestato di avere sempre maggiori difficoltà nella gestione del figlio in quanto iperattivo, restio ad ogni forma di regola e con un rifiuto netto nei confronti del di lei compagno e a
4 volte nei riguardi della stessa madre, mentre né il padre né alcun familiare paterno avevano cercato il minore o si erano fatti sentire telefonicamente. La , dunque, CP_1 attesa la difficoltà ad occuparsi da sola del figlio, aveva firmato l'autorizzazione al collocamento temporaneo del minore in struttura.
Fallito il tentativo di inserimento presso la struttura “Casa famiglia Gregorio
Antonelli”, il minore veniva ricoverato dal 15.1 al 18.1.2019 presso l'Ospedale
NO Gesù di Roma, da cui era dimesso con diagnosi di “ADHD con impulsività ed iperattività predominanti” e prescrizione di terapia farmacologica e quindi collocato presso la Comunità Educativa di tipo familiare “I Care” sita a Casagiove (CE) nella quale aveva manifestato un buon adattamento al contesto comunitario, mostrando peraltro un atteggiamento adultizzato e verbalizzando di non essere amato ed accettato in quanto non meritevole (v. relazione della Comunità “I Care” in data 5.2.2019). veniva preso in carico dalla , con predisposizione di Per_1 Parte_1 un Progetto Riabilitativo Individuale (v. relazione del Servizio sociale del Comune di in data 30.4.2019), mentre la madre poneva in essere un atteggiamento di CP_6 disconferma nei confronti dell'operato della struttura, già dimostrato nei confronti del
Servizio sociale e dell'Istituto scolastico;
il padre, dopo avere parlato una volta con il figlio, non si era più fatto sentire per concordare un incontro con quest'ultimo.
Il Servizio sociale del Comune di riferiva che, mentre il padre non aveva CP_6 più preso contatti con lo stesso, la si era sempre recata con regolarità a fare visita CP_1 al figlio, rispettando gli orari e le regole della struttura, ma, quando gli incontri, su richiesta della stessa, erano stati intensificati (con una cadenza non più quindicinale ma settimanale), il bambino aveva dato segnali di scompenso, per cui erano stati riportati a una volta ogni due settimane (v. relazione in data 28.11.2019).
La Comunità Educativa “I Care” confermava tale ultima circostanza e riferiva che, Parte dopo il controllo presso la Neuropsichiatria infantile della di Frattamaggiore, in data 8.5.2019 era stato sospeso il farmaco (Risperidone) prescritto dall'Ospedale
NO Gesù ed era stato formulato per lui un Progetto riabilitativo individuale prevedente due sedute di logopedia ed una di psicoterapia settimanali;
durante il soggiorno al mare effettuato per una settimana, non era stato registrato alcun accenno di agiti né fisici né verbali e, da ultimo, il bambino aveva mostrato capacità di integrazione ed aggregazione all'interno dei gruppi (v. relazione della Comunità in data 18.11.2019). 5 Entrambi i genitori erano inviati al Centro Eda di Formia (LT) per procedere alla valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali;
il contatto con lo era risultato impossibile in quanto il numero telefonico in possesso degli CP_4 operatori era stato disabilitato;
questi aveva effettuato un solo ingresso in struttura in data 6.6.2019 e da allora non aveva più richiesto né contatti telefonici né appuntamenti per nuovi incontri, tanto meno aveva risposto alle richieste avanzate decine di volte dalla Casa famiglia per le insistenti richieste del bambino di vederlo (essendo il suo numero disabilitato) mentre la sentiva il figlio telefonicamente in forma protetta CP_1 tutti i giorni e lo visitava, sempre in forma protetta, a settimane alterne. Quest'ultima, nel mese di settembre, aveva comunicato di essere in stato di gravidanza e da quel momento aveva mostrato di essere trasportata da una profonda fede religiosa raccontando all'operatrice che, quando il figlio era ancora presso di lei, aveva provveduto a contattare un esorcista, essendo convinta che il minore fosse vittima di possessione, finché, nel mese di ottobre, aveva comunicato di pensare che la gravidanza si fosse interrotta perché non aveva più sintomi.
da parte sua, aveva raccontato che il compagno della madre aveva Per_1 Per_5 un comportamento inadeguato e violento. Le sedute di logopedia e di psicoterapia settimanali (iniziate il 14.7.2020 presso il Centro riabilitativo “Minerva”) avevano sortito effetti particolarmente benefici, dicendo di esser preoccupato che il Per_1 compagno della madre potesse farle del male (v. relazione del novembre 2020).
Celebratasi l'udienza del 1.12.2020, perveniva l'esito delle valutazioni delle competenze genitoriali effettuate dal Centro EDA, da cui emergeva che: CP_4 non si era mai presentato agli incontri e che la presentava importanti
[...] CP_1 criticità.
Trasmessi quindi gli atti gli atti al P.M.M., quest'ultimo con ricorso in data 17.6.2021 ha chiesto, ai sensi degli artt. 8 e segg. della Legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, disposta dal
T.M., con decreto in data 22.6/24.12.2021.
Nelle more perveniva la relazione della Comunità Educativa “I Care” in data
13.1.2022).
Tenutasi l'udienza del 19.1.2022, nella quale il difensore della dichiarava che il CP_1
G.i.p., all'esito dell'ascolto del minore avvenuto con incidente probatorio, aveva
6 emesso un provvedimento di archiviazione nei confronti di Controparte_8
(indagato per maltrattamenti dalla Procura di Cassino) ritenendo il minore incapace di testimoniare, mentre la Comandante della Polizia Municipale di dichiarava CP_6 di essere dovuta intervenire quasi quotidianamente sia per sostenere il nucleo materialmente (per es. nella ricerca della casa popolare) sia per tranquillizzare il bambino quando aveva degli attacchi di rabbia, alla successiva del 16.3.2022 il difensore della rappresentava che quest'ultima, per il recupero delle competenze CP_1 genitoriali, stava frequentando il Consultorio del Comune di Scauri, ed il Servizio sociale riferiva che la stessa, dal 18.2.2022, stava frequentando anche un percorso di sostegno alla genitorialità.
All'udienza del 15.6.2022, la Curatrice speciale, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi lo stato di abbandono del minore, evidenziando come quest'ultimo vivesse in Casa famiglia dal 14.1.2019 mentre la madre stava frequentando il Consultorio familiare solo da tre mesi e, sebbene le sue criticità si fossero recentemente affievolite, continuava a vivere con il compagno , che il minore aveva dichiarato essere Per_5 stato maltrattante e violento nei suoi confronti, e non si prendeva cura degli altri due figli nati dal precedente matrimonio.
Nella stessa udienza, la confermava che il figlio viveva con il padre CP_1 Per_3
e con la nonna materna, di continuare a vivere con «perché non dà Persona_4 problemi» e, pur dicendosi disponibile a rompere la relazione con quest'ultimo per favorire il figlio, affermava di non comprendere l'ansia di quest'ultimo; disposta, poi,
l'audizione del compagno della , in udienza invece risultava presente tale CP_1
, dichiaratosi vicino di casa e amico della donna da 7/8 anni, il quale Persona_6 raccontava di aiutare ogni tanto la e di mettersi a disposizione per CP_1 accompagnarla a trovare il bambino. Il Servizio sociale, invece, riferiva di avere attivato gli incontri madre-figlio presso il Centro EDA, in accordo con il Consultorio familiare di Gaeta.
All'udienza del 21.9.2022 veniva ascoltato il minore il quale dichiarava di trovarsi bene in Casa famiglia, di vedere la madre ogni quindici giorni, di non volere tornare a casa se presente il compagno della madre
Disposto un rinvio del procedimento per acquisire la relazione sul percorso terapeutico del minore, all'udienza del 19.10.2022 la giustificava l'assenza del compagno CP_1
7 dichiarando che la relazione tra loro si era interrotta undici giorni prima.
Nella stessa udienza l'assistente sociale del Consultorio familiare di Gaeta depositava una relazione, in data 14.10.2022.
La responsabile della Casa famiglia riferiva che, nell'ultimo incontro madre-figlio, il bambino si era messo a piangere perché la madre gli aveva detto che era malato e che aveva problemi, e che sarebbe rimasto in Casa famiglia per sempre.
Il Tribunale, dunque, su istanza del difensore della madre, disponeva la videoregistrazione degli incontri madre-figlio, da implementarsi nella misura di tre volte al mese, invitando la madre a proseguire il percorso di sostegno genitoriale, Parte sollecitando inoltre la di Priverno a riattivare il percorso psicologico del minore, in quel momento sospeso, e a relazionare sulle condizioni del minore.
La Casa famiglia “I Care”, oltre ad inviare le registrazioni degli incontri, con relazione del 6.2.2023 segnalava che, sebbene l'osservazione dell'interazione madre-figlio avesse confermato la presenza di un forte legame affettivo tra loro, tuttavia erano rimaste le criticità inerenti alla capacità della madre sia di sintonizzarsi sui bisogni emotivi del bambino sia nella funzione regolativa, apparsa non molto efficace ai fini del contenimento del bambino.
All'udienza del 15.2.2023, la responsabile della Casa famiglia, oltre a precisare che la
N.P.I. non aveva ritenuto opportuna una terapia farmacologica e che il bambino stava proseguendo il percorso di psicoterapia ed aveva ottenuto il riconoscimento della indennità di frequenza, riferiva che in un incontro la madre aveva di nuovo cagionato grave turbamento nell'animo di per avergli ancora fatto capire di convivere Per_1 con il A tale riguardo, poi, il Servizio sociale riferiva che la viveva Per_4 CP_1 ancora con il compagno e tale circostanza era stata confermata anche dalla
Comandante della Polizia locale, che aveva riferito anche di comportamenti inadeguati tenuti dal , amico di quest'ultima, che pure andava e veniva dalla casa della Per_6
. CP_1
Rinviato quindi il procedimento per consentire al Servizio sociale di depositare una relazione sulla visita domiciliare e alla Casa famiglia di trasmettere una relazione sull'andamento scolastico del minore, autorizzando il deposito di note conclusive, dalla successiva relazione del 4.4.23 del Servizio sociale emergeva che: la aveva CP_1
8 dichiarato di vivere con , il quale lavorava saltuariamente a Formia Persona_4 ed aveva intenzione, a suo dire, di riscattare l'alloggio popolare dove vivevano per il quale avrebbe voluto “provare” a tornare a vivere con loro. La stessa aveva Per_1 dichiarato anche di lavorare saltuariamente come badante e di venire accompagnata sul posto di lavoro dal suo amico resosi responsabile di Persona_6 comportamenti non adeguati presso lo stabile (aveva urinato in cortile). Rispetto, poi, alla presenza serale di amici suoi e del compagno, soliti ubriacarsi e litigare tra loro, la aveva risposto bruscamente alla Comandante della Polizia locale che non era CP_1 tenuta a dare spiegazioni in merito. La donna aveva anche dichiarato di stare continuando il percorso di sostegno alla genitorialità e di avere intenzione di rivolgersi alle operatrici anche per il figlio che presentava problemi comportamentali Per_3
e usciva pochissimo da casa e che la madre adottiva non le permetteva di vedere.
aveva continuato il percorso terapeutico presso il Centro Minerva con Per_1 cadenza settimanale e attiva partecipazione ed il lavoro terapeutico si era focalizzato sul suo vissuto abbandonico (in quel momento negato), sulla rabbia ed il vuoto interiore derivato dall'assenza di un caregiver che sostenesse i suoi bisogni e sulla gestione delle risorse interne (presenti ma non percepite dal bambino) (v. relazione del
Centro Minerva in data 4.4.2023).
Il minore stava frequentando la classe V elementare ed era seguito per 11 ore settimanali da una maestra di sostegno, facendo un orario ridotto per la sua diagnosi di “disturbo ADHD con impulsività ed iperattività predominanti disturbo oppositivo- provocatorio, disturbo aspecifico dell'apprendimento nell'ambito di un profilo cognitivo Borderline e difficoltà nella sfera emotiva e nella socializzazione”, ed era stata fatta richiesta del Servizio di Assistenza specialistica per farlo affiancare da un educatore in assenza dell'insegnante di sostegno Inoltre, allo scopo di fargli acquisire regole e comportamenti diretti a potenziare le competenze relazionali, il bambino era stato iscritto ad una scuola di danza, che frequentava con grande entusiasmo. Il padre,
aveva continuato ad essere irreperibile, mentre la , presente Controparte_4 CP_1 nella vita del bambino, aveva continuato nei suoi comportamenti disfunzionali. In una occasione, ad esempio, aveva fatto vedere delle foto al minore nelle quali era presente anche ed aveva continuato ignorando la reazione del figlio, e in un'altra Per_5 aveva raccontato al figlio che il fratello si era fidanzato mostrandogli delle Per_2 foto in cui si scambiava tenerezze con un ragazzo: nei giorni seguenti era Per_1
9 rimasto molto turbato chiedendo chiarimenti agli operatori (v. relazione della Casa famiglia in data 5.4.2023, con allegata la relazione dell'Istituto scolastico).
La , con relazione del 22.2.2023, aveva confermato la diagnosi per il CP_9 minore di “Disturbo della sfera emotiva o Disturbo del comportamento con iperattività e disattenzione”.
Le parti depositavano, quindi, le note autorizzate, con le quali la Curatrice speciale, chiedeva di dichiarare lo stato di adottabilità e, in via meramente subordinata, di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale dei due genitori e di disporre l'affidamento del minore ex art. 4 l. n. 184/83, mentre il difensore della , CP_1 richiamato l'esito della perizia disposta in sede penale (che aveva ritenuto il minore, a causa del suo disturbo, inidoneo a rendere testimonianza) evidenziava che la sua assistita, nonostante le limitatissime risorse economiche ed il basso grado di istruzione, si era sempre adoperata per sottoporre il figlio a tutte le visite mediche necessarie, non aveva mai interrotto il rapporto con lui anche quando era stato inserito in struttura e che nulla era stato fatto per sostenere la relazione madre-figlio, chiedendo il rigetto della richiesta di declaratoria dello stato di abbandono, con collocamento del minore presso l'abitazione familiare, sia pure con la supervisione ed il sostegno dei Servizi sociali competenti.
All'udienza del 19.4.2023, infine, il Servizio sociale dava atto di avere avuto comunicazione da parte del Consultorio della continuazione del percorso da parte della
, mentre la Casa famiglia riferiva che continuava a vedere la madre tre CP_1 Per_1 volte al mese e la sentiva telefonicamente tutti i giorni avendo chiesto di parlare anche con la nonna materna ed il fratello , che come lui amava la danza. Per_2
A tale proposito, la madre dichiarava che il figlio viveva con un compagno Per_2 ed era seguito da uno psicologo, mentre il figlio viveva con la nonna materna Per_3
e non voleva vederla. Ella manifestava l'intenzione di andare via da con CP_6
e tutti e tre i figli, dando atto che aveva iniziato a comportarsi bene. Per_4 Per_1
I difensori, dunque, si riportavano alle memorie conclusive depositate e il difensore d'ufficio del padre si rimetteva al Tribunale. Il P.M.M. esprimeva parere favorevole alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore.
Con la sentenza definitiva del procedimento il T.M. si è così pronunciato:
10 1) dichiara lo stato di abbandono del minore (n. a Formia, LT, il Persona_1
5-6-2012);
2) dichiara la decadenza dei genitori (n. a Napoli il 23-1-1980) e Controparte_1
(n. in Romania il 17-9-1985) e conferma la nomina del tutore Controparte_4 provvisorio nella persona del Sindaco p.t. di;
CP_6
3) autorizza i contatti del minore con la madre ed i fratelli, demandando al tutore, in accordo con la Casa famiglia, di organizzare i relativi incontri, tenendo conto dell'interesse del minore;
4) incarica il Servizio sociale del Comune di , in collaborazione con la Asl CP_6
Part di Latina (TSRMEE) e, per quanto possa occorrere, con la , di Parte_1 assicurare al minore ogni necessario supporto, anche terapeutico;
5) dispone l'apertura del procedimento MAB per il collocamento del minore presso una coppia idonea a fini adottivi.
Il Tribunale ha affermato che, nonostante il percorso effettuato dalla sig.ra per CP_1 emanciparsi da una gravissima condizione personale ed economica in ragione della quale, in sede di separazione consensuale dal marito, entrambi avevano concordato l'affido esclusivo dei suoi primi due figli al padre (nell'anno 2002, dopo la nascita del primogenito, le era stato diagnosticato un “disturbo schizo-affettivo– disturbo del controllo mentale” e che a causa di una “sintomatologia delirante con tematiche persecutorie e mistiche” le era stato applicato un TSO e anche nel 2002, prima di abbandonare la casa coniugale ed i figli per seguire lo le era stato CP_4 diagnosticato un “disturbo delirante in soggetto con tratti isterici della personalità”) non si erano mai realizzate le condizioni per consentire il rientro di in Per_1 famiglia.
Per quanto, infatti, il procedimento penale a carico del fosse stato archiviato Per_4 per la ritenuta incapacità del figlio a testimoniare, doveva riscontrarsi che Per_1 nel tempo, era sempre stato coerente nel ricordare i pesanti maltrattamenti subiti quando viveva con il nuovo compagno della madre, tanto da turbarsi anche alla sola visione della sua foto insieme a quella della madre, per cui, indipendentemente dalla valutazione espressa in sede penale, le sue dichiarazioni e le sue reazioni dovevano ritenersi espressione di un grave disagio maturato dal minore nei rapporti con il compagno della madre.
11 In secondo luogo, pur a fronte di una condizione familiare di estremo disagio, la CP_1 si era sempre dimostrata inconsapevole degli effetti che ciò aveva prodotto sul bambino, attribuendo la sua patologia sempre ad agenti esterni (una influenza demoniaca, l'azione del padre, una tara familiare genetica etc.) e, pur nutrendo affetto per il figlio (al contrario del padre che se ne era disinteressato) aveva continuato nel contempo ad ignorare le istanze dello stesso di poter tornare a casa senza la presenza del , spingendosi perfino a fingere con il Tribunale di averlo lasciato, con Per_4 un atteggiamento del tutto immaturo derivante dalla sua visione dell'autorità giudiziaria come invadente e meritevole di essere ingannata, senza tenere conto delle motivazioni del bambino e addirittura confidandogli il suo disegno, finalizzato allo sfruttamento economico dell'uomo (v. verbale udienza del 21-9-2022).
Infine, il miglioramento constatato nella valutazione effettuata dal Consultorio
(peraltro sovrapponendosi a quella effettuata poco prima dal Centro EDA) non era apparso tale da integrare un reale cambiamento, considerate le stesse cautele ritenute necessarie per l'esercizio della genitorialità, essendo stata segnalata l'indispensabile attivazione in parallelo di un percorso di parent-training e della prosecuzione del percorso di sostegno genitoriale.
Non vi era dubbio, infatti, che per la patologia che lo affliggeva, necessitava Per_1 di un contesto sereno, che lo incoraggiasse nella gestione delle sue problematiche ed era significativo che, nonostante il lungo tempo trascorso, il minore continuasse ad essere disregolato emotivamente dagli incontri materni, che gli suscitavano ansia per la costante svalutazione materna ed il mancato riconoscimento della sua sofferenza.
Restituire, dunque, il bambino ad un ambiente con tali caratteristiche, avrebbe fatto venire meno le basi per quest'ultimo di qualunque speranza di miglioramento, rendendo invece ampiamente preferibile l'inserimento in un contesto familiare sereno, pur nel mantenimento dei rapporti (solo) affettivi con la madre, non in grado di esercitare alcuna funzione tutelante, essendo lei stessa bisognosa di protezione.
Né poteva essere ritenuto determinante, in senso contrario, il fatto che il minore avesse rifiutato l'idea di un'altra famiglia, posto che lui stesso, contraddittoriamente, aveva ammesso di avere chiesto agli operatori di essere preso in affidamento e di volere rimanere in Comunità manifestando la difficoltà di un rientro nella casa materna.
12 Ha proposto appello la sig.ra affermando che non sussistevano gli estremi per CP_1 addivenire alla contestata pronuncia emessa in violazione del fondamentale principio normativo per cui al minore doveva assicurarsi il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Ella lamentava che il Tribunale per i minorenni, contraddittoriamente: pur prendendo atto dell'archiviazione del procedimento penale a carico suo e del suo compagno, aveva considerato determinanti le dichiarazioni rese da interpretandole in Per_1 senso sfavorevole alla madre e ritenendole, comunque, idonee a dimostrare l'incapacità di quest'ultima - unitamente al marito - ad attendere alle cure ed alla crescita del bambino, trascurando il fatto che questi fosse affetto da grave difetto dell'attenzione e disregolazione emotiva;
aveva, del pari contraddittoriamente, dapprima ritenutolo attendibile per quanto dichiarato in ordine al suo rapporto con il compagno della madre e, poi, non credibile allorquando aveva rifiutato l'idea di un'altra famiglia;
non aveva tenuto conto del fatto che le negative affermazioni del minore circa la figura del ben potevano esser condizionate dal fatto che Per_4 era sempre rimasto legato alla figura del padre, dispiaciuto per non averlo Per_1 con sé; si era limitato a richiamare le difficoltà personali pregresse di essa madre richiamandosi a diagnosi risalenti ai primi anni 2000, senza tener conto degli sforzi da ella profusi e dei risultati raggiunti nel tentativo di migliorare la propria capacità genitoriale;
non aveva tenuto conto del fatto che ella si era sempre adoperata per assicurare il bene al figlio, accompagnandolo all' ospedale NO Gesù, senza mai aver interrotto il rapporto con lui, anche una volta ospitato in struttura;
non aveva apprezzato quanto relazionato dal Consultorio in termini positivi sul suo impegno, sul suo profilo di personalità e sulle sue capacità genitoriali;
aveva sottovalutato l'idoneità del suo alloggio ed il fatto che ella comunque, seppur con modesto reddito, lavorava come badante, in ogni caso mai la condizione di povertà potendo giustificare l'allontanamento del minore dalla madre, al contrario dovendo le istituzioni provvedere ad assicurare il necessario sostegno;
aveva errato nel non riscontrare che il disagio personale ancora palesato da dipendeva dalla sua attuale condizione Per_1 di allontanamento dall'ambiente familiare.
Pertanto, ella concludeva, anche in termini cautelari, come sopra riportato.
Costituitasi in giudizio, la Curatrice speciale ha invocato il rigetto dell'appello affermando che il T.M. aveva dato atto in sentenza del percorso di sostegno alla
13 genitorialità di recente seguito dalla ricorrente dovendo, tuttavia, nel contempo registrarsi la sua incapacità di sintonizzarsi sui bisogni del figlio, oramai in casa famiglia da sei anni, il quale aveva costantemente continuato a chiederle di non costringerlo alla rinnovata convivenza con il suo attuale compagno, da lui indicato al
S.s. ed alla specialista del Centro Minerva di come soggetto violento e Pt_1 maltrattante, non potendo l'esito del procedimento penale privare di rilievo le certificate plurime ecchimosi sul corpo del minore certo non procurate dalla necessità di contenerne le crisi pantoclastiche;
il padre si era reso da subito irreperibile.
Richiamava, inoltre, il difficile vissuto della madre e ricordava che le relazioni della
Casa famiglia avevano sempre riportato quanto fossero destabilizzanti per gli Per_1 incontri con la madre in quanto, nonostante l'intensità del legame affettivo fra loro, la sig.ra si mostrava incapace di comprendere a fondo lo stato emotivo e le CP_1 richieste del minore.
Aggiungeva che, fino all'udienza del 19.1.2022, la madre riteneva di non aver bisogno di alcun aiuto dichiarando espressamente “non sono seguita da nessuno non sto facendo terapie, nessuno mi ha diagnosticato nessun disturbo”, successivamente aveva preso consapevolezza delle sue difficoltà e, a marzo 2022, aveva iniziato un percorso di recupero e rafforzamento delle capacità genitoriali presso il Consultorio familiare di Gaeta dell'AUSL di Latina con le dott.sse e , che con Per_7 Per_8 relazione di due mesi dopo, ovvero del 31.5.2022, avevano ritenuto adeguate le capacità genitoriali materne, senza aver ricevuto alcun incarico ad hoc da parte del
Tribunale. Le suddette terapeute, che ignoravano la valutazione precedente del centro
EDA, con successiva relazione del 13.2.2023 avevano precisato che la signora avrebbe comunque incontrato serie difficoltà a gestire il bambino senza alcun aiuto qualora avesse mostrato in maniera importante i sintomi del suo disturbo, che la Per_1 madre aveva acquisito consapevolezza di questo suo limite e per tali motivi andava supportata dalla rete, soprattutto dai servizi territoriali che, a loro dire, non avevano offerto alcuna disponibilità in tal senso, rendendo impossibile individuare l'intervento da attivare. Senza dimenticare che la stessa aveva falsamente affermato di aver interrotto la convivenza con il sig. e che la sua abitazione era frequentata Per_4 da soggetti che avevano creato molestie ai coinquilini dello stabile.
14 Non v'era dubbio, dunque, che per la patologia che lo affliggeva, Per_1 necessitasse di un contesto sereno, che lo incoraggiasse nella gestione delle sue problematiche.
Nonostante il tempo trascorso, la sig.ra continuava a dimostrarsi inconsapevole CP_1 degli effetti dei suoi agiti sul bambino, attribuendone la responsabilità a fattori esterni
(una influenza demoniaca, l'azione del padre, una tara familiare genetica).
Ella presentava la severa compromissione della funzione protettiva, di quella regolativa, di quella rappresentativa, comunicativa e triadica in quanto incapace a contenere il figlio e perché le comunicazioni dategli spesso erano confusive, incoerenti e non protettive, tanto che di fronte a tale caos comunicativo il minore reagiva con rabbia e frustrazione.
Inoltre, ai fini della progettualità futura, rappresentava che la Sig.ra abita in una CP_1 casa popolare, con il compagno che vuole morto, esegue saltuari lavori come Per_1 badante, non può contare su una rete familiare ed amicale di riferimento considerato che, in questo lungo arco temporale, nessuno era intervenuto nella procedura di abbandono né aveva contattato il Servizio Sociale o il Tutore, quanto meno per avere notizie sulle condizioni del minore che non poteva più attendere in struttura il recupero della madre, essendo già trascorsi quasi sei anni dalla sua istituzionalizzazione.
E' stata acquisita relazione di aggiornamento dai Servizi Sociali del Comune di datata 11.12.24. CP_6
Il Procuratore Generale esprimeva il seguente parere:
«Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado ( nella sentenza del Tribunale per i Minorenni del 27.6.2023 che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore, si dà atto dei troppo limitati progressi della madre del minore giacché la donna continua ad avere condotte disfunzionali, ad essere una figura destabilizzante per il figlio tanto da ravvisare la c.d. inversione dei ruoli, quanto al padre trattasi di figura genitoriale pressoché assente) esprime parere contrario all'accoglimento dell'atto di appello. Alla luce della lunga istituzionalizzazione del minore e dell'intollerabile preferenza data dalla madre al rapporto con un uomo violento ed aggressivo nei confronti del bambino piuttosto che al benessere del figlio non si ipotizza come realmente praticabile un percorso alternativo diverso rispetto all'adozione legittimante. In subordine, in via istruttoria, si chiede, qualora la Corte
15 avesse dei dubbi circa l'effettiva capacità genitoriale della madre in considerazione delle problematiche psichiatriche, una CTU, stante le valutazioni specialistiche non univoche circa il funzionamento cognitivo della ». CP_1
All'udienza del 14.1.2025 la Corte, ravvisato il difetto di notifica dell'atto di appello e del decreto presidenziale al padre del minore, assegnava nuovo termine alla ricorrente per provvedervi rinviando alla successiva udienza del giorno 8.4.2025.
E' pervenuta relazione di aggiornamento datata 12.9.2025 inoltrata dal S.s. del
Comune di . CP_6
A tale ultima udienza, acquisita documentazione attestante detta notifica al padre del bambino, effettuata ai sensi dell'art 143 c.p.c, il Relatore ha effettuato l'illustrazione di rito e le parti hanno discusso le loro tesi e conclusioni.
La causa è stata decisa in camera di consiglio.
* * *
La sentenza impugnata merita conferma.
Il padre di il sig. qui dichiarato contumace, da anni ha di Per_1 Controparte_4 fatto abbandonato il figlio essendosi intenzionalmente sottratto, senza alcun ripensamento, ad ogni suo dovere genitoriale di assistenza materiale e morale del minore.
Dopo averlo condotto in ospedale nel settembre 2017, poi con sé a casa dei propri genitori, ed averne avuto il collocamento con il provvedimento adottato dal Tribunale ordinario di Cassino nel maggio 2018, nel corso dell'estate dello stesso anno, senza alcun previo ed ulteriore ricorso all' A.G. né comunicazione al S.s., egli l'ha di nuovo portato a casa della madre – alla quale erano stati consentiti incontri solo in forma protetta - nella piena consapevolezza che ivi dimorava anche il di lei compagno
[...]
che il bambino aveva accusato di violenze nei suoi confronti, sicché detto Per_4 trasferimento, già effettuato, era stata riferito al S.s. dal difensore della sig.ra . CP_1
Da quel momento, egli si è reso irreperibile sia al figlio (persino telefonicamente), sia ai Servizi, sia alla Casa famiglia, sia agli specialisti incaricati di valutare i due genitori, sia al contraddittorio procedimentale.
La sig.ra ha un passato di madre molto problematico. CP_1
16 Ella ha subito la sospensione dalla responsabilità genitoriale sui suoi due primi figli, nati da precedente relazione con altro uomo, cresciuti con il loro padre e con la madre adottiva della stessa . CP_1
In passato ella era stata sottoposta a trattamenti, anche in t.s.o., essendole stato diagnosticato “disturbo schizoaffettivo, con tratti istrionici di personalità”.
Il Centro EDA, incaricato dal T.M. di operare una valutazione delle competenze genitoriali ha riscontrato, riguardo l'odierna ricorrente “elementi e problematiche di rilevanza clinica…un funzionamento cognitivo al limite e meccanismi di difesa rigidi
e primitivi quali l'idealizzazione, la scissione e la tendenza all'uso della fantasia;
ha poi riscontrato un funzionamento psicologico non sufficientemente evoluto e uno scarso livello complessivo di adattamento” e, per quanto riguarda le competenze genitoriali, che ella ha delle risorse ed un desiderio sincero a volersi occupare del figlio che tuttavia “non sembrano sostenute da una personalità solida in quanto presenta dei limiti strutturali e un funzionamento cognitivo border che interferiscono sull'effettiva capacità genitoriale. Il pensiero non sempre aderente alla realtà, piuttosto interpretativo, non la facilitano nel suo compito”; l'osservazione dell'interazione libera madre-figlio aveva permesso di evidenziare “la presenza di una dimensione affettiva tra madre e figlio, il piacere di incontrarsi, di stare insieme e la capacità di lasciarsi guidare dall'operatore. Allo stesso tempo, si sono evidenziate delle criticità nella signora inerenti la sua capacità di sintonizzarsi CP_1 affettivamente con i bisogni emotivi del bambino e la presenza di un basso livello di complicità. La funzione regolativa che la madre sembra mettere in atto, non appare molto efficace non riuscendo a soddisfare il bisogno contenitivo del bambino”, occorrendo dunque, per la valutazione della recuperabilità genitoriale, un ulteriore percorso (di una durata di 4-5 mesi) finalizzato al sostegno ed al potenziamento delle risorse materne, prevedendo anche il coinvolgimento di altre figure di riferimento nella vita della e la effettuazione di ulteriori incontri madre-figlio per sostenere la CP_1 ricostruzione di un rapporto funzionale alle esigenze del minore (v. relazione del
Centro EDA in data 4.5.2021).
Nella successiva relazione del Consultorio di Gaeta si dava anche atto che la , CP_1
“attraverso gli incontri e le telefonate con il figlio, ha sempre mostrato una buona capacità di ascolto, è riuscita a sintonizzarsi emotivamente con lui, riuscendo in tal modo a trasmettergli calore ed affetti vitali”, e si suggeriva di attivare delle modalità
17 di incontro madre-figlio nella prospettiva del rientro definitivo a casa (purché Pt_2 ne ricorressero le condizioni), con l'indispensabile attivazione in parallelo di un percorso di parent- training e della prosecuzione del percorso di sostegno genitoriale,
“utile per gestire le inevitabili preoccupazioni da parte della signora che potrebbero derivare dalla gestione del figlio affetto da diagnosi di disturbo dell'attenzione e di iperattività predominanti” (v. relazione del 14.10.2022).
L'assistente sociale del Consultorio, poi, affermava che, essendo la apparsa CP_1 idonea alle funzioni genitoriali, gli effetti di disregolazione emotiva del minore a seguito della implementazione degli incontri madre-figlio potevano giustificarsi con la osservazione che la non aveva ancora iniziato a lavorare su alcuni suoi aspetti CP_1 di fragilità, mentre ora era stato fatto un lungo lavoro, tanto che la donna si era recata al Consultorio due volte la settimana;
la psicologa del medesimo Consultorio, poi, indicava una tempistica di 7-8 mesi di sostegno alla genitorialità e di parent-training in concomitanza di incontri più liberi con il figlio e con sostegno a quest'ultimo.
Se, dunque, la ricorrente, con le accertate sue difficoltà personali di base, pareva aver mostrato disponibilità ad esser valutata e poi sostenuta al fine di recuperare il proficuo esercizio delle proprie facoltà genitoriali, di fatto il comportamento da lei costantemente tenuto nel corso di ben sei anni di istituzionalizzazione del figlio riguardo la primaria problematica espostale infinite volte dal minore, quella legata alla perdurante presenza del di lei compagno, denunziato sempre da come Per_1 soggetto violento e maltrattante, non è stata mai risolta dalla la quale, di fatto, CP_1 ha scelto di non interrompere tale relazione nonostante il figlio, con enorme turbamento d'animo e gravissima sofferenza psicologica, le avesse sempre ribadito l'impossibilità per lui di tornare a convivere con il predetto.
Si riporta, per la necessaria chiarezza, la lunga serie delle occasioni nelle quali ha ribadito con forza le sue accuse all'uomo: Per_1
il bambino attribuiva a schiaffi datigli da una persona di nome le lesioni Per_5 accertate dai sanitari del pronto soccorso ove lo aveva condotto il padre a seguito della CP grossa ecchimosi all'orecchio (v. referto in data 20.9.2017, con prognosi di 10 gg. nel quale si riscontravano anche altre, più vecchie ecchimosi alla regione lombare ed alla spalla dx);
18 nella relazione del S.s. di datata 7.1.2019 si riportava la forte condizione CP_6 di disagio manifestata dal bambino in ambito scolastico - essendo insofferente alle regole ed abituato ad un linguaggio improprio per la sua età (a sfondo sessuale) - nonché i racconti fatti dallo stesso di episodi di violenza fisica subiti sia da lui che dalla madre da parte del convivente;
nella relazione del S.s. risalente al novembre 2020 si riferiva che aveva Per_1 raccontato che il compagno della madre : aveva staccato il contatore della Per_5 luce e lo aveva mandato in camera, lo aveva picchiato più volte e, in una occasione nella quale la madre lo aveva chiuso nella cameretta per evitare che il compagno lo maltrattasse, in preda alla rabbia, aveva rotto la porta con un pugno, incutendogli forte paura;
ascoltato all'udienza celebratasi innanzi al T.M. il 21.9.2022 ha riferito: Per_1 quando stavo a casa con mia mamma, prima della Comunità, lei viveva con un signore che si chiamava . Lui mi picchiava, mi buttava la tavola addosso per farmi Per_5 stare fermo, io prima ero vivace, non ascoltavo nessuno, adesso sono cambiato. Se ci sta a casa io non voglio tornare, ribadendo che per il suo futuro avrebbe Per_5 voluto stare con la madre ma non con lui, ma che tuttavia la madre non aveva intenzione di farlo: mamma mi ha detto che qua in Tribunale ha detto che avrebbe lasciato , invece ha detto a me che non era vero che lo lasciava. Mi ha detto Per_5 che lo sfruttava per i soldi. Le ho detto mille e mille volte che non ci deve stare
. Quando mamma mi dice queste cose è pesante; Per_5
nella relazione del S.s. del 26.1.2023 si legge che, durante l'incontro del 29.12.2022,
c'era stato un acceso confronto fra il minore e la madre, in quanto l'aveva Per_1 accusata di essere la colpevole di tutto quello che lui aveva vissuto fino ad oggi e che non manifestava nei fatti la volontà di farlo tornare a casa, e più volte il bambino aveva lasciato la stanza dell'incontro piangendo;
inoltre, a fronte dell'aumento della frequenza degli incontri, il minore aveva manifestato una maggiore agitazione psicomotoria, mostrando un comportamento ambivalente verso la madre: è passato da momenti in cui la cerca e dice di volere stare con lei ad altri di rifiuto, troncando le telefonate dopo pochi secondi;
appare molto confuso e ciò gli provoca instabilità emotiva;
all'udienza del 15.2.2023 la responsabile della Casa famiglia riferiva che la CP_1 aveva fatto vedere a le foto del suo compleanno, dove compariva anche il Per_1
19 compagno , e il minore si era turbato, collegandolo al fatto che lei non faceva Per_9 quello che serviva per riaverlo in casa, compreso il fatto di mandare via . Per_5
Né va trascurato il fatto che la posizione del è stata archiviata solo perché – Per_4 pur a fronte della certificazione ospedaliera e delle plurime ecchimosi riscontrate sul suo corpo - la piccola persona offesa era risultata non in grado di rendere valida testimonianza.
Pertanto, di fatto, la madre ha invocato, e invoca, all' A.g. provvedimenti che costringerebbero il figlio a rivivere traumi palesemente insopportabili per lui, esponendolo al concreto rischio di una “vittimizzazione secondaria”.
Tale scelta materna palesa – al di là dell'affetto che ella nutre per il figlio, ma tradendo in tal modo quello che quest'ultimo nutre per lei – la più volte diagnosticata incapacità della sig.ra di sintonizzarsi con i bisogni primari del minore, proiettando le CP_1 cause di tale situazione verso l'esterno da sé.
A distanza oramai di ben sei anni dall'inserimento del minore in struttura le necessità evolutive di non consentono certo di attendere oltre che la madre – già Per_1 mostratasi incapace di farlo nei confronti dei suoi primi due figli – adotti in futuro quei cambiamenti di vita che ella non ha ad oggi inteso attuare, indispensabili per recuperare la convivenza con il minore (art 15 lett c) legge n. 184/83), sicché non può che condividersi la decisione del Tribunale di dichiarare lo stato di abbandono con conservazione dei rapporti madre figlio.
Dall'ultima e recentissima relazione del S.s. del 12.9.2025 risulta che, a seguito dei primi esperimenti di incontro con possibili suoi collocatari (ancora in itinere l'istruttoria, sicché non si è potuto procedere all'ascolto di alcun collocatario ai sensi dell'art 5 della L n. 184/83), comunque già ha manifestato uno stato di grande Per_1 benessere ed uno stato emotivo più sereno e tranquillo.
Per tali evidenze, dunque, l'appello non può meritare accoglimento, ogni ulteriore accertamento tecnico demandato ad un consulente tecnico (suggerito, per altro in via del tutto subordinata, solo dal P.G.) palesandosi del assolutamente ultroneo e contrario ai principi di economia processuale in danno delle oramai improcrastinabili necessità accuditive e di stabilizzazione relazionale e personale del minore.
20 Stante la natura delle questioni e delle situazioni di carattere strettamente personale affrontate, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Essendosi celebrato il procedimento in regime di esenzione, non sussistono gli estremi perché i ricorrenti soccombenti versino alcun importo di cui all'art 13 co. 1° quater del
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 236/2024 del Controparte_1
Tribunale per i minorenni di Roma resa a definizione del proc. n. 77/2021AB in data
27.6.23;
- dichiara fra le parti per intero compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma il 14.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
AB SO FI TU
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