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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13902/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202561583269000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250061583269000, notificata il 09 maggio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS su ruolo della Regione Campania per tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo di euro
47,85.
Il ricorrente deduceva, tra l'altro:
-la prescrizione del credito;
-la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento;
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
-la violazione dello Statuto del contribuente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il 07 settembre 2022 e che il ruolo sarebbe stato reso esecutivo il 27 gennaio 2025.
La Regione Campania non produceva prova della notifica dell'atto presupposto.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in merito alla maturata prescrizione della tassa automobilistica regionale in quanto soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 e dell'art. 3 D.L. 2/1986.
Per il tributo relativo all'anno 2019, il termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2022, salvo atti interruttivi validamente notificati.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate-IS ha asserito l'esistenza di un avviso di accertamento notificato il 07/09/2022, ma nessuna prova della relativa notifica è stata prodotta, né dall'Agente della riscossione né dalla Regione Campania, titolare del credito.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'onere della prova della notifica dell'atto interruttivo grava sull'ente impositore (Cass. SS.UU. n. 19854/2004; Cass. n. 18052/2014).
Ne consegue che il credito deve ritenersi prescritto al 31.12.2022.
Il successivo ruolo n. 2025/2480, reso esecutivo il 27.01.2025, è stato quindi formato quando il credito era già estinto per prescrizione e risulta pertanto giuridicamente inefficace. La cartella di pagamento impugnata, notificata il 09.05.2025, risulta conseguentemente illegittima.
Restando assorbite le ulteriori eccezioni, il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Campania e l'Agenzia Entrate IS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in euro 200,00 oltre oneri e accessori di legge in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13902/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202561583269000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250061583269000, notificata il 09 maggio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS su ruolo della Regione Campania per tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo di euro
47,85.
Il ricorrente deduceva, tra l'altro:
-la prescrizione del credito;
-la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento;
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
-la violazione dello Statuto del contribuente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il 07 settembre 2022 e che il ruolo sarebbe stato reso esecutivo il 27 gennaio 2025.
La Regione Campania non produceva prova della notifica dell'atto presupposto.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in merito alla maturata prescrizione della tassa automobilistica regionale in quanto soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 e dell'art. 3 D.L. 2/1986.
Per il tributo relativo all'anno 2019, il termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2022, salvo atti interruttivi validamente notificati.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate-IS ha asserito l'esistenza di un avviso di accertamento notificato il 07/09/2022, ma nessuna prova della relativa notifica è stata prodotta, né dall'Agente della riscossione né dalla Regione Campania, titolare del credito.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'onere della prova della notifica dell'atto interruttivo grava sull'ente impositore (Cass. SS.UU. n. 19854/2004; Cass. n. 18052/2014).
Ne consegue che il credito deve ritenersi prescritto al 31.12.2022.
Il successivo ruolo n. 2025/2480, reso esecutivo il 27.01.2025, è stato quindi formato quando il credito era già estinto per prescrizione e risulta pertanto giuridicamente inefficace. La cartella di pagamento impugnata, notificata il 09.05.2025, risulta conseguentemente illegittima.
Restando assorbite le ulteriori eccezioni, il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Campania e l'Agenzia Entrate IS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in euro 200,00 oltre oneri e accessori di legge in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.