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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., nella controversia iscritta al n. 820/2017, a cui è riunito il procedimento RGN 840/2017, promossa da:
, nata il [...] a [...], ivi residente in C.da Parte_1
San Leonardo n. 24, cod. fisc.: , anche nella qualità di moglie del defunto CodiceFiscale_1
nel procedimento riunito RGN 840/2017; , nata il [...] a CP_1 Parte_2
residente in [...], C.da San Leonardo n. 25, cod. fisc.: ; CP_1 CodiceFiscale_2
, nata il [...] a [...], residente in [...], C.da Parte_3
San Leonardo n. 24, cod. fisc.: ; , nato il [...] a CodiceFiscale_3 CP_1
Sant'Agata di Militello, residente in [...], C.da San Leonardo n. 24, cod. fisc.:
[...]
, tutti coeredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il 13/03/2016, tutti C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in Messina via San Filippo Bianchi n°54, presso lo studio dell'avv.
Luciana Intilisano, che li rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrenti- contro in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- ha pronunziato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, la seguente,
S E N T E N Z A
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulle domande proposte con i ricorsi riuniti depositati il 02/03/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie i ricorsi, e, per l'effetto, dichiarare che i postumi residuati al defunto a Persona_1
Seguito dell'infortunio subito in data 22/12/2005, riducevano la capacità lavorativa dello stesso essenzialmente e per tutta la vita nella misura del 50% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento dell'1/10/2013;
2) Conseguentemente condannare l' convenuto, alla liquidazione – in favore degli attuali CP_2 eredi/ricorrenti, , , e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 ratei maturati e non riscossi della rendita dovuta nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento postumi (1/10/2013) al decesso avvenuto il 13/3/2016, oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo effettivo;
3) Dichiarare che la morte di è stata determinata dall'aggravarsi e complicarsi e Persona_1 degli esiti dell'infortunio del 22/12/2005 per il quale godeva la rendita dell' ; CP_2
4) Conseguentemente, dichiara il diritto della vedova, al Parte_1 conseguimento della rendita di reversibilità ai sensi degli art. 85, 131 e 145 del T. U. n. 1124/65, e condanna l' al pagamento in favore della stessa della detta rendita con decorrenza dalla data CP_2 della domanda, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, oltre al diritto il diritto al conseguimento dell'assegno funerario una tantum dovuto ai sensi dell'art. 85 T.U. DPR 1124/65;
5) Condanna l' alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida, CP_2 parzialmente compensati, in ragion del parziale accoglimento della domanda, in complessivi
Euro 2.000,00, oltre CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luciana Intilisano che ha reso la dichiarazione di legge;
6) Pone a carico dell' le spese relative alle CTU, liquidate, come da separati provvedimenti;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, appare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con i ricorsi riuniti, depositati il 02/03/2017, le parti ricorrenti, quali moglie ed eredi di
[...]
, conveniva in giudizio l' , e chiedevano dichiararsi che i postumi residuati al Per_1 CP_2 defunto a seguito dell'infortunio subito in data 22/12/2005, riducevano la capacità Persona_1 lavorativa dello stesso essenzialmente e per tutta la vita nella misura del 68% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento dell'1/10/2013, nonché la moglie chiedeva dichiararsi, che la morte di è stata determinata dall'aggravarsi e complicarsi e degli esiti dell'infortunio del Persona_1
22/12/2005 per il quale godeva la rendita dell' CP_2
Concludevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei ricorsi riuniti.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l' , il quale chiedeva rigettarsi le domande proposte, in CP_2 quanto i postumi invalidanti di cui il loro dante causa era portatore in conseguenza dell'infortunio del 22/12/2005 erano pari al 45% così come accertato e riconosciuto dall'Istituto, che il decesso del non è riconducibile all' infortunio sul lavoro, e, conseguentemente la vedova non ha diritto alla CP_1 rendita a superstiti.
La causa istruita documentalmente e con CTU medicolegale, all'esito dell'udienza del 27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Gli istituti della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 85 e 105 TU n. 1124/2011.
Stabilisce l'art. 85 l. cit.:
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.
Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3)
e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Secondo il successivo art. 105 l. cit.:
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Pertanto, laddove venga acclarato l'infortunio sul posto di lavoro del lavoratore, poi deceduto, va riconosciuta alla moglie - vedova la costituzione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art.85 d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965 (App. Perugia, sez. lav., 13 giugno 2012, n. 74).
La relazione del consulente tecnico d'ufficio offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento delle domande, atteso che il CTU Dr. , Persona_2 riconosce il 50% di danno biologico, dalla domanda di aggravamento, nonché il ruolo concausale degli esiti dell'infortunio nella evoluzione della insufficienza respiratoria che ha portato al decesso del . Persona_1
Infatti, sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - il CTU, in relazione al quesito a), relativo ai postumi infortunistici: ha ritenuto che il avesse diritto ad una percentuale pari al CP_1
50% a decorrere dal data della domanda di aggravamento dell'01/10/2013, ed in relazione al quesito b), relativo alla rendita di reversibilità, ha rilevato che la deformazione della gabbia toracica, le multiple fratture costali, l'idropnx e tutto il complesso trauma al torace ha avuto senza dubbio un ruolo concausale nella evoluzione dell'insufficienza respiratoria, che nella sua evoluzione ha portato il Sig. all'exitus il 13.03.2016. Persona_1
Questo giudicante non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame e da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, anche in risposta alle osservazioni mosse dal consulente dell' CP_2
Le domande vanno, pertanto, accolte e, per l'effetto, L' va condannato al pagamento, in CP_2 favore delle parti ricorrenti, nelle rispettive qualità indicate in dispositivo, alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della rendita dovuta nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento, al decesso del oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole CP_1 scadenze mensili fino al soddisfo effettivo, nonché al pagamento in favore della della Parte_1 rendita con decorrenza dalla data della domanda, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, oltre al conseguimento dell'assegno funerario una tantum dovuto ai sensi dell'art. 85 T.U. DPR 1124/65;
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, già parzialmente compensate, in ragione del parziale accoglimento delle domande, vanno poste a carico dell' , e con distrazione in favore CP_2 dell'Avv. Luciana Intilisano.
Vanno addossate all' anche le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti. CP_2
Così deciso in Patti 27/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., nella controversia iscritta al n. 820/2017, a cui è riunito il procedimento RGN 840/2017, promossa da:
, nata il [...] a [...], ivi residente in C.da Parte_1
San Leonardo n. 24, cod. fisc.: , anche nella qualità di moglie del defunto CodiceFiscale_1
nel procedimento riunito RGN 840/2017; , nata il [...] a CP_1 Parte_2
residente in [...], C.da San Leonardo n. 25, cod. fisc.: ; CP_1 CodiceFiscale_2
, nata il [...] a [...], residente in [...], C.da Parte_3
San Leonardo n. 24, cod. fisc.: ; , nato il [...] a CodiceFiscale_3 CP_1
Sant'Agata di Militello, residente in [...], C.da San Leonardo n. 24, cod. fisc.:
[...]
, tutti coeredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il 13/03/2016, tutti C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in Messina via San Filippo Bianchi n°54, presso lo studio dell'avv.
Luciana Intilisano, che li rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrenti- contro in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- ha pronunziato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, la seguente,
S E N T E N Z A
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulle domande proposte con i ricorsi riuniti depositati il 02/03/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie i ricorsi, e, per l'effetto, dichiarare che i postumi residuati al defunto a Persona_1
Seguito dell'infortunio subito in data 22/12/2005, riducevano la capacità lavorativa dello stesso essenzialmente e per tutta la vita nella misura del 50% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento dell'1/10/2013;
2) Conseguentemente condannare l' convenuto, alla liquidazione – in favore degli attuali CP_2 eredi/ricorrenti, , , e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 ratei maturati e non riscossi della rendita dovuta nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento postumi (1/10/2013) al decesso avvenuto il 13/3/2016, oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo effettivo;
3) Dichiarare che la morte di è stata determinata dall'aggravarsi e complicarsi e Persona_1 degli esiti dell'infortunio del 22/12/2005 per il quale godeva la rendita dell' ; CP_2
4) Conseguentemente, dichiara il diritto della vedova, al Parte_1 conseguimento della rendita di reversibilità ai sensi degli art. 85, 131 e 145 del T. U. n. 1124/65, e condanna l' al pagamento in favore della stessa della detta rendita con decorrenza dalla data CP_2 della domanda, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, oltre al diritto il diritto al conseguimento dell'assegno funerario una tantum dovuto ai sensi dell'art. 85 T.U. DPR 1124/65;
5) Condanna l' alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida, CP_2 parzialmente compensati, in ragion del parziale accoglimento della domanda, in complessivi
Euro 2.000,00, oltre CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luciana Intilisano che ha reso la dichiarazione di legge;
6) Pone a carico dell' le spese relative alle CTU, liquidate, come da separati provvedimenti;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, appare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con i ricorsi riuniti, depositati il 02/03/2017, le parti ricorrenti, quali moglie ed eredi di
[...]
, conveniva in giudizio l' , e chiedevano dichiararsi che i postumi residuati al Per_1 CP_2 defunto a seguito dell'infortunio subito in data 22/12/2005, riducevano la capacità Persona_1 lavorativa dello stesso essenzialmente e per tutta la vita nella misura del 68% a decorrere dalla data della domanda di aggravamento dell'1/10/2013, nonché la moglie chiedeva dichiararsi, che la morte di è stata determinata dall'aggravarsi e complicarsi e degli esiti dell'infortunio del Persona_1
22/12/2005 per il quale godeva la rendita dell' CP_2
Concludevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei ricorsi riuniti.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l' , il quale chiedeva rigettarsi le domande proposte, in CP_2 quanto i postumi invalidanti di cui il loro dante causa era portatore in conseguenza dell'infortunio del 22/12/2005 erano pari al 45% così come accertato e riconosciuto dall'Istituto, che il decesso del non è riconducibile all' infortunio sul lavoro, e, conseguentemente la vedova non ha diritto alla CP_1 rendita a superstiti.
La causa istruita documentalmente e con CTU medicolegale, all'esito dell'udienza del 27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Gli istituti della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 85 e 105 TU n. 1124/2011.
Stabilisce l'art. 85 l. cit.:
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.
Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3)
e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Secondo il successivo art. 105 l. cit.:
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Pertanto, laddove venga acclarato l'infortunio sul posto di lavoro del lavoratore, poi deceduto, va riconosciuta alla moglie - vedova la costituzione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art.85 d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965 (App. Perugia, sez. lav., 13 giugno 2012, n. 74).
La relazione del consulente tecnico d'ufficio offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento delle domande, atteso che il CTU Dr. , Persona_2 riconosce il 50% di danno biologico, dalla domanda di aggravamento, nonché il ruolo concausale degli esiti dell'infortunio nella evoluzione della insufficienza respiratoria che ha portato al decesso del . Persona_1
Infatti, sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - il CTU, in relazione al quesito a), relativo ai postumi infortunistici: ha ritenuto che il avesse diritto ad una percentuale pari al CP_1
50% a decorrere dal data della domanda di aggravamento dell'01/10/2013, ed in relazione al quesito b), relativo alla rendita di reversibilità, ha rilevato che la deformazione della gabbia toracica, le multiple fratture costali, l'idropnx e tutto il complesso trauma al torace ha avuto senza dubbio un ruolo concausale nella evoluzione dell'insufficienza respiratoria, che nella sua evoluzione ha portato il Sig. all'exitus il 13.03.2016. Persona_1
Questo giudicante non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame e da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, anche in risposta alle osservazioni mosse dal consulente dell' CP_2
Le domande vanno, pertanto, accolte e, per l'effetto, L' va condannato al pagamento, in CP_2 favore delle parti ricorrenti, nelle rispettive qualità indicate in dispositivo, alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della rendita dovuta nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento, al decesso del oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole CP_1 scadenze mensili fino al soddisfo effettivo, nonché al pagamento in favore della della Parte_1 rendita con decorrenza dalla data della domanda, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, oltre al conseguimento dell'assegno funerario una tantum dovuto ai sensi dell'art. 85 T.U. DPR 1124/65;
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, già parzialmente compensate, in ragione del parziale accoglimento delle domande, vanno poste a carico dell' , e con distrazione in favore CP_2 dell'Avv. Luciana Intilisano.
Vanno addossate all' anche le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti. CP_2
Così deciso in Patti 27/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia