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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1688/2023
Oggi 07/03/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per , l'avv.to LA CORTE KATIA Parte_1
Per l'avv.to FERRARI MARCELLO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. La Corte precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Ferrari precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni.
I procuratori si richiamano agli atti.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Alle ore 9.29 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal ricollegarsi per la lettura.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 19.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate e provvede al contestuale deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, dandone lettura ad aula vuota e provvedendo al successivo deposito telematico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1688 /2023 promossa da
(CF ) (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. LA CORTE KATIA C.F._2
- Attori –
Nei confronti di
CF ) rappresentata e difeso dall'Avv. FERRARI Controparte_1 C.F._3
MARCELLO
- Convenuta –
Conclusioni per gli l'attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare che i
IG nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Massa il 23.6.1956, C.F.: entrambi residenti in [...] ai C.F._2 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al Catasto del
Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204; - conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Conclusioni per la convenuta: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, dare atto che la convenuta non si Controparte_1 oppone alla domanda proposta da e spese compensate". Parte_1 Parte_2
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2023 i IG e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio la Signora quale erede del defunto marito , al fine Controparte_1 Persona_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare che i IG nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F.: entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Zerbà n. 15 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al
2 Catasto del Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204; - conseguentemente ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Parte convenuta si costituiva dichiarando non sussistere alcun dubbio circa il possesso in capo agli attori dell'area di terreno distinta al Catasto del Comune di Imperia, Sez. Torrazza, Foglio 7, Part. 1204, porzione di terra che rappresenta il giardino di proprietà dei predetti e nel loro possesso continuo da oltre quarant'anni.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza incaricato della trattazione.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che provvedeva a fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 11/12/2024.
In tale sede rilevato che il bene oggetto di usucapione era in comproprietà tra la convenuta ed il marito deceduto vista la formulazione della vocatio in ius non essendo la convenuta evocata anche in proprio, ma solo in qualità di erede riteneva necessario integrare la citazione stante il litisconsorzio necessario con tutti i comproprietari anche cioè con riferimento anche alla quota che era già di pertinenza della convenuta.
All'esito la convenuta prendeva posizione anche come convenuta in proprio
Motivi della decisione
Sulla base della documentazione in atti risulta che l'immobile oggetto di usucapione è intestato al 50% al defunto sig. e al 50% alla Sig.ra sua erede, che risultano, pertanto, Persona_1 Controparte_1 evocati correttamente gli intestatari.
Prima di affrontare il merito dell'odierna decisione, è opportuno richiamare gli insegnamenti della
Suprema Corte nella specifica materia dell'usucapione immobiliare.
E' ormai consolidato principio, secondo il quale chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quindi, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi ex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863, Cass. 9325/2011).
L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). 3 Nella vicenda di cui è causa alla luce dei sopra richiamati principi la domanda proposta dagli attori deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le circostanze dedotte dagli attori a riprova dell'uso pacifico ed incontrastato quale fossero proprietari esclusivi del bene indicato nell'atto introduttivo hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della convenuta che non si è limitata a non contestare le circostanze dedotte dall'attrice, ma in modo confessorio ha confermato che il mappale oggetto di causa è utilizzato dagli attori quale giardino della loro abitazione.
Le domande degli attori devono, pertanto, essere accolte.
Ne consegue, visti gli articoli 2651 e 2657 Cod. Civ., l'ordine ai competenti Uffici del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere la presente sentenza e di provvedere alle relative volture catastali, con manleva da ogni responsabilità.
Nulla si deve disporre sulle spese non avendo gli attori richiesto la condanna alle spese e avendo la convenuta costituita “soccombente” prestato adesione alle domande svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1) accerta e dichiara che: IG , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] ai sensi e per gli C.F._2 effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al
Catasto del Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, di trascrivere, con esonero di responsabilità, la presente sentenza a favore IG , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2 C.F._2
3) Nulla sulle spese.
Addì 7/3/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
4
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1688/2023
Oggi 07/03/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per , l'avv.to LA CORTE KATIA Parte_1
Per l'avv.to FERRARI MARCELLO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. La Corte precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Ferrari precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni.
I procuratori si richiamano agli atti.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Alle ore 9.29 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal ricollegarsi per la lettura.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 19.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate e provvede al contestuale deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, dandone lettura ad aula vuota e provvedendo al successivo deposito telematico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1688 /2023 promossa da
(CF ) (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. LA CORTE KATIA C.F._2
- Attori –
Nei confronti di
CF ) rappresentata e difeso dall'Avv. FERRARI Controparte_1 C.F._3
MARCELLO
- Convenuta –
Conclusioni per gli l'attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare che i
IG nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Massa il 23.6.1956, C.F.: entrambi residenti in [...] ai C.F._2 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al Catasto del
Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204; - conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Conclusioni per la convenuta: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, dare atto che la convenuta non si Controparte_1 oppone alla domanda proposta da e spese compensate". Parte_1 Parte_2
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2023 i IG e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio la Signora quale erede del defunto marito , al fine Controparte_1 Persona_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare che i IG nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F.: entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Zerbà n. 15 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al
2 Catasto del Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204; - conseguentemente ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Parte convenuta si costituiva dichiarando non sussistere alcun dubbio circa il possesso in capo agli attori dell'area di terreno distinta al Catasto del Comune di Imperia, Sez. Torrazza, Foglio 7, Part. 1204, porzione di terra che rappresenta il giardino di proprietà dei predetti e nel loro possesso continuo da oltre quarant'anni.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza incaricato della trattazione.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che provvedeva a fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 11/12/2024.
In tale sede rilevato che il bene oggetto di usucapione era in comproprietà tra la convenuta ed il marito deceduto vista la formulazione della vocatio in ius non essendo la convenuta evocata anche in proprio, ma solo in qualità di erede riteneva necessario integrare la citazione stante il litisconsorzio necessario con tutti i comproprietari anche cioè con riferimento anche alla quota che era già di pertinenza della convenuta.
All'esito la convenuta prendeva posizione anche come convenuta in proprio
Motivi della decisione
Sulla base della documentazione in atti risulta che l'immobile oggetto di usucapione è intestato al 50% al defunto sig. e al 50% alla Sig.ra sua erede, che risultano, pertanto, Persona_1 Controparte_1 evocati correttamente gli intestatari.
Prima di affrontare il merito dell'odierna decisione, è opportuno richiamare gli insegnamenti della
Suprema Corte nella specifica materia dell'usucapione immobiliare.
E' ormai consolidato principio, secondo il quale chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quindi, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi ex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863, Cass. 9325/2011).
L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). 3 Nella vicenda di cui è causa alla luce dei sopra richiamati principi la domanda proposta dagli attori deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le circostanze dedotte dagli attori a riprova dell'uso pacifico ed incontrastato quale fossero proprietari esclusivi del bene indicato nell'atto introduttivo hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della convenuta che non si è limitata a non contestare le circostanze dedotte dall'attrice, ma in modo confessorio ha confermato che il mappale oggetto di causa è utilizzato dagli attori quale giardino della loro abitazione.
Le domande degli attori devono, pertanto, essere accolte.
Ne consegue, visti gli articoli 2651 e 2657 Cod. Civ., l'ordine ai competenti Uffici del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere la presente sentenza e di provvedere alle relative volture catastali, con manleva da ogni responsabilità.
Nulla si deve disporre sulle spese non avendo gli attori richiesto la condanna alle spese e avendo la convenuta costituita “soccombente” prestato adesione alle domande svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1) accerta e dichiara che: IG , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] ai sensi e per gli C.F._2 effetti dell'art. 1158 c.c. hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il Terreno censito al
Catasto del Comune di Imperia, Sezione Torrazza, Foglio 7, Particella 1204
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, di trascrivere, con esonero di responsabilità, la presente sentenza a favore IG , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2 C.F._2
3) Nulla sulle spese.
Addì 7/3/2025
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Dott. Fausta Pezzati
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