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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26247/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26247/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/11/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 26/05/2025
TRA
Parte_1
, c.f.: , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silvio Martuccelli (c.f. ) e Marina Romanucci C.F._1
( ), ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via CodiceFiscale_2
Vincenzo Tiberio, n. 114 presso lo studio dell'avv. Roberto Arcella giusta procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: Controparte_1
, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe P.IVA_2
n.13/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gianpiero Mesco, Anna
Vingiani, Giuseppe Iervolino ed Annamaria De Nicola, tutti elettivamente domiciliati presso la sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe
n.13/A giusta procura in atti - CONVENUTA
Oggetto: Azione ex art. 2041 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 05/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Con atto di citazione notificato in data 16/9/2019, la
[...]
( di seguito Controparte_2 solo ), deduceva di essere creditrice della Parte_1 Parte_2
rese nell'anno 2005 in regime di accreditamento
[...]
- 2 - provvisorio con il SSN, prestazioni solo parzialmente onorate, e pertanto conveniva in giudizio la onde ottenere il pagamento di € Parte_2
787.289,93 ex art.2041 cc, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio la
[...]
contestando in toto la domanda attorea formulando eccezione Parte_2 di giudicato, eccependo altresì la prescrizione del diritto ed il frazionamento del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. n.1), 2) e 3) e all'esito del deposito delle memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di giudicato.
Invero parte attrice nel presente giudizio ha esperito l'azione prevista dall'articolo 2041 del Codice Civile, che è caratterizzata dalla sussidiarietà, in quanto può essere esperita solo quando il rimedio previsto dalla legge (e quindi il giudicato) non è esperibile, come previsto dall'articolo 2042 c.c., per cui è proprio l'esistenza di un giudicato, che abbia escluso la possibilità di esperire altre azioni, che rende possibile l'azione di arricchimento, dato che essa è ammissibile solo in assenza di altre vie legali per ottenere l'indennizzo.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento credito.
Invero le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che non si versa nell'ipotesi di abusivo frazionamento del credito quando si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, con la recente pronuncia (Cass. Sez. Un. 19 marzo
2025, n. 7299) che ha statuito che “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività
- 3 - processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.”
Per la Suprema Corte, dunque, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice deve comunque, anche qualora accerti l'inesistenza un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile e la sanzione verso l'abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
Nella fattispecie in esame non può evidentemente parlarsi di indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio nel caso di specie, in cui il centro ha agito per l'accertamento dell'indebito Pt_1 arricchimento da parte della a seguito di prestazioni rese Parte_2
Parte a favore di pazienti della predetta ei compensi dovutigli per l'intero anno
20045 in conformità di quella che deve ritenersi addirittura la regola nei rapporti di durata, in relazione ai quali non può certamente imporsi al creditore di dare luogo ad un unico processo monstre, incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la
- 4 - circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti. La legittima proponibilità in casi siffatti di distinte domande discende del resto dai principi disciplinanti il sistema processuale, il quale risulta strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31,
40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte.
Infondata, infine, risulta anche l'eccezione di prescrizione.
Orbene, come detto, onde poter esperire l'azione ex art. 2041 c.c. è necessaria l'esistenza di un giudicato, per cui la società attrice,, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva proporre l'azione di indebito arricchimento, neanche in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale avanzata, non solo per la sua natura residuale, ma anche perché la stessa non Parte era conseguente alle domande e alle eccezioni svolte dall' in sede di opposizione a d.i.; e il depauperamento della si è verificato solo Parte_1 con la pubblicazione della sentenza n. 3031/2013 della Corte di Appello di
Napoli, che ha accertato l'assenza del diritto di credito contrattuale in capo alla , per carenza ab origine del titolo delle Prestazioni FKT, che, fino a Pt_1 quel momento, era stato, invece, ritenuto sussistente. Solo dalla pubblicazione di detta sentenza, dunque comincia a decorrere il termine di prescrizione ordinaria decennale, termine che è stato interrotto dalla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito la domanda è infondata e, deve, essere rigettata.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn.,4757/24 ,8722/24 ha recentemente esaminato e deciso una questione di diritto analoga a quella in esame, chiarendo puntualmente ed esaustivamente le ragioni che impongono il rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta dalla attrice nel presente giudizio.
- 5 - Anche nel procedimento esaminato dalla Suprema Corte, infatti, una casa di cura convenzionata agiva ex art.2041 c.c. per ottenere l'indennizzo di prestazioni rese al di fuori del tetto di spesa fissato e sosteneva che l'azione di indebito arricchimento non richiede un riconoscimento implicito e/o esplicito del cd. utiliter versum da parte della pubblica amministrazione e che, al cospetto di un oggettivo arricchimento, spetta alla P.A. di eccepire e provare che quell'arricchimento sia stato rifiutato o che il rifiuto sia stato reso impossibile dalla inconsapevolezza (ovvero spetta alla P.A. di eccepire e provare che l'arricchimento è stato, per così dire, “imposto”).
Nella motivazione delle ordinanze sopra richiamate la Corte di Cassazione prende le mosse richiamando il seguente principio “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ..
Nelle ordinanze del 2024, seguendo l'insegnamento nomofilattico, tra gli arresti massimati vengono poi richiamate le decisioni Cass., Sez. III,
25/11/2021, n. 36654 Cass., 3, n. 13884 del 6/7/2020; Cass., n. 11209 del
2019 , nelle quali la Suprema Corte ha sempre evidenziato che “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.”
Diversamente, lo strumento indennitario dell'articolo 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto.
- 6 - Al contrario, l'arricchimento imposto esclude l'indennizzo ex articolo 2041
c.c.; e imposto significa, appunto, anche arricchimento non voluto.
Venendo quindi al tema specifico delle prestazioni rese da una struttura sanitaria in eccedenza rispetto al tetto di spesa assegnato, la Corte di
Cassazione, nella già citata sentenza n.36654/21, ha evidenziato che, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura convenzionata il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Nel caso in esame, dunque, l'arricchimento - se tale lo si definisce - è stato indubbiamente un arricchimento non voluto, id est imposto nel senso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, esclude ogni indennizzo.
Pertanto, si è dinanzi ad un arricchimento imposto confliggente con le specifiche normative e quindi insuscettibile di indennizzo ex art.2041 c.c.: ne consegue che la domanda proposta deve essere rigettata.
Tenendo conto della relativa novità delle questioni giuridiche affrontate, oggetto di pregresso contrasto giurisprudenziale composto solo in epoca successiva alla introduzione del giudizio, ricorrono i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla attrice;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26247/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/11/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 26/05/2025
TRA
Parte_1
, c.f.: , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silvio Martuccelli (c.f. ) e Marina Romanucci C.F._1
( ), ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via CodiceFiscale_2
Vincenzo Tiberio, n. 114 presso lo studio dell'avv. Roberto Arcella giusta procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: Controparte_1
, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe P.IVA_2
n.13/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gianpiero Mesco, Anna
Vingiani, Giuseppe Iervolino ed Annamaria De Nicola, tutti elettivamente domiciliati presso la sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe
n.13/A giusta procura in atti - CONVENUTA
Oggetto: Azione ex art. 2041 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 05/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Con atto di citazione notificato in data 16/9/2019, la
[...]
( di seguito Controparte_2 solo ), deduceva di essere creditrice della Parte_1 Parte_2
rese nell'anno 2005 in regime di accreditamento
[...]
- 2 - provvisorio con il SSN, prestazioni solo parzialmente onorate, e pertanto conveniva in giudizio la onde ottenere il pagamento di € Parte_2
787.289,93 ex art.2041 cc, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio la
[...]
contestando in toto la domanda attorea formulando eccezione Parte_2 di giudicato, eccependo altresì la prescrizione del diritto ed il frazionamento del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. n.1), 2) e 3) e all'esito del deposito delle memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di giudicato.
Invero parte attrice nel presente giudizio ha esperito l'azione prevista dall'articolo 2041 del Codice Civile, che è caratterizzata dalla sussidiarietà, in quanto può essere esperita solo quando il rimedio previsto dalla legge (e quindi il giudicato) non è esperibile, come previsto dall'articolo 2042 c.c., per cui è proprio l'esistenza di un giudicato, che abbia escluso la possibilità di esperire altre azioni, che rende possibile l'azione di arricchimento, dato che essa è ammissibile solo in assenza di altre vie legali per ottenere l'indennizzo.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento credito.
Invero le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che non si versa nell'ipotesi di abusivo frazionamento del credito quando si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, con la recente pronuncia (Cass. Sez. Un. 19 marzo
2025, n. 7299) che ha statuito che “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività
- 3 - processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.”
Per la Suprema Corte, dunque, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice deve comunque, anche qualora accerti l'inesistenza un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile e la sanzione verso l'abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
Nella fattispecie in esame non può evidentemente parlarsi di indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio nel caso di specie, in cui il centro ha agito per l'accertamento dell'indebito Pt_1 arricchimento da parte della a seguito di prestazioni rese Parte_2
Parte a favore di pazienti della predetta ei compensi dovutigli per l'intero anno
20045 in conformità di quella che deve ritenersi addirittura la regola nei rapporti di durata, in relazione ai quali non può certamente imporsi al creditore di dare luogo ad un unico processo monstre, incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la
- 4 - circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti. La legittima proponibilità in casi siffatti di distinte domande discende del resto dai principi disciplinanti il sistema processuale, il quale risulta strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31,
40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte.
Infondata, infine, risulta anche l'eccezione di prescrizione.
Orbene, come detto, onde poter esperire l'azione ex art. 2041 c.c. è necessaria l'esistenza di un giudicato, per cui la società attrice,, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva proporre l'azione di indebito arricchimento, neanche in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale avanzata, non solo per la sua natura residuale, ma anche perché la stessa non Parte era conseguente alle domande e alle eccezioni svolte dall' in sede di opposizione a d.i.; e il depauperamento della si è verificato solo Parte_1 con la pubblicazione della sentenza n. 3031/2013 della Corte di Appello di
Napoli, che ha accertato l'assenza del diritto di credito contrattuale in capo alla , per carenza ab origine del titolo delle Prestazioni FKT, che, fino a Pt_1 quel momento, era stato, invece, ritenuto sussistente. Solo dalla pubblicazione di detta sentenza, dunque comincia a decorrere il termine di prescrizione ordinaria decennale, termine che è stato interrotto dalla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito la domanda è infondata e, deve, essere rigettata.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn.,4757/24 ,8722/24 ha recentemente esaminato e deciso una questione di diritto analoga a quella in esame, chiarendo puntualmente ed esaustivamente le ragioni che impongono il rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta dalla attrice nel presente giudizio.
- 5 - Anche nel procedimento esaminato dalla Suprema Corte, infatti, una casa di cura convenzionata agiva ex art.2041 c.c. per ottenere l'indennizzo di prestazioni rese al di fuori del tetto di spesa fissato e sosteneva che l'azione di indebito arricchimento non richiede un riconoscimento implicito e/o esplicito del cd. utiliter versum da parte della pubblica amministrazione e che, al cospetto di un oggettivo arricchimento, spetta alla P.A. di eccepire e provare che quell'arricchimento sia stato rifiutato o che il rifiuto sia stato reso impossibile dalla inconsapevolezza (ovvero spetta alla P.A. di eccepire e provare che l'arricchimento è stato, per così dire, “imposto”).
Nella motivazione delle ordinanze sopra richiamate la Corte di Cassazione prende le mosse richiamando il seguente principio “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ..
Nelle ordinanze del 2024, seguendo l'insegnamento nomofilattico, tra gli arresti massimati vengono poi richiamate le decisioni Cass., Sez. III,
25/11/2021, n. 36654 Cass., 3, n. 13884 del 6/7/2020; Cass., n. 11209 del
2019 , nelle quali la Suprema Corte ha sempre evidenziato che “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.”
Diversamente, lo strumento indennitario dell'articolo 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto.
- 6 - Al contrario, l'arricchimento imposto esclude l'indennizzo ex articolo 2041
c.c.; e imposto significa, appunto, anche arricchimento non voluto.
Venendo quindi al tema specifico delle prestazioni rese da una struttura sanitaria in eccedenza rispetto al tetto di spesa assegnato, la Corte di
Cassazione, nella già citata sentenza n.36654/21, ha evidenziato che, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura convenzionata il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Nel caso in esame, dunque, l'arricchimento - se tale lo si definisce - è stato indubbiamente un arricchimento non voluto, id est imposto nel senso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, esclude ogni indennizzo.
Pertanto, si è dinanzi ad un arricchimento imposto confliggente con le specifiche normative e quindi insuscettibile di indennizzo ex art.2041 c.c.: ne consegue che la domanda proposta deve essere rigettata.
Tenendo conto della relativa novità delle questioni giuridiche affrontate, oggetto di pregresso contrasto giurisprudenziale composto solo in epoca successiva alla introduzione del giudizio, ricorrono i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla attrice;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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