Art. 67.
I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.
I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.