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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1257/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/02/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da cf: , nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25/04/1964, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Miccichè, (cf: ), con domicilio digitale CodiceFiscale_2 eletto presso l'indirizzo pec Email_1
- ricorrente -
CONTRO
– in persona Controparte_1 del Commissario legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, via Ciro Il Grande n. 21, (c.f. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590, dagli avv.ti Carmelo
Russo (c.f. e Stefano Dolce (c.f. ), con C.F._3 C.F._4 domicilio digitale sito presso gli indirizzi pec: E
e pec Email_2
t; Email_4
- convenuto -
E
, con sede a Roma, in via Giuseppe Controparte_2
Grazar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , ente pubblico economico, che in forza P.IVA_2 del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3
- convenuto contumace -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/11/2023, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di mora n. 292 2023 90026229 68/000 nella parte in cui gli ha intimato il pagamento dei contributi oggetto dell'avviso di CP_4 addebito n 592 2017 00007565 10 000 dovuti alla Gestione Commercianti per CP_1
l'anno 2016.
1 L'opponente ha dedotto:
- l'omessa notifica dell'atto presupposto;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva poiché, pur ammettendo in ipotesi la regolare notificazione dell'avviso di addebito, tra la data di notifica di quest'ultimo (13/11/2017) e quella di ricezione dell'intimazione gravata (30/10/2023) risultano trascorsi più di 5 anni anche conteggiando i 311 gg di sospensione . Pt_2
2. L' si è costituito in giudizio e ha rilevato l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione tenuto conto che <con Sentenza n. 339/23 (doc. 1), il GdL di
Caltanissetta, in un giudizio che riguardava anche l'avviso di addebito oggetto della presente causa, notificato per compiuta giacenza in data 11.10 / 11.11.2017 (docc. 2-
3), ha confermato tale avviso di addebito dichiarando che non è maturata prescrizione alcuna>>.
3. L sebbene raggiunta dalla corretta notificazione via PEC del ricorso e CP_4 del decreto ex art. 415 cpc, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace [la relata di notifica attesta che l'indirizzo PEC è stato estratto dall'IPA perché l CP_2 non ha comunicato il proprio domicilio digitale al registro PP.AA.].
4. Con atto del 23/11/2023, il ricorrente, dinnanzi al rilievo difensivo di , CP_1 ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
5. La rinuncia agli atti è una dichiarazione esplicita della parte che manifesta la volontà di abdicare “agli atti” ossia alla domanda e agli atti successivi.
La sola esternazione di tale volontà non è sufficiente a determinare l'estinzione del processo: a tal fine occorre l'accordo esplicito di tutte le parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio.
6. Nella vicenda odierna, la fattispecie estintiva non si è perfezionata: è mancata infatti l'accettazione di , unica parte costituita [ , come detto, è rimasta CP_1 CP_4 contumace].
L' , in ogni caso, ha rappresentato <la propria disponibilità alla CP_1 definizione del giudizio, anche eventualmente a spese compensate, a condizione che la parte formalizzi una rinuncia all'azione…>>.
7. Nell'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto di compensare integralmente gli esborsi di causa.
8. La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte, <la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente
2 dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere…>> [Cass. sez. 2 ord. n. 19845/2019 (Rv. 654975 - 01)].
9. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse, a fronte dell'intervenuta rinuncia alla pretesa azionata, possono essere integralmente compensate essendosi avverata la condizione a cui l'Ente aveva subordinato la propria disponibilità ad accettare la compensazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
i) accerta l'intervenuta rinuncia all'azione; ii) per l'effetto, dichiara estinta l'azione e cessata tra le parti la materia del contendere.
iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 04/02/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/02/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da cf: , nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25/04/1964, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Miccichè, (cf: ), con domicilio digitale CodiceFiscale_2 eletto presso l'indirizzo pec Email_1
- ricorrente -
CONTRO
– in persona Controparte_1 del Commissario legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, via Ciro Il Grande n. 21, (c.f. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590, dagli avv.ti Carmelo
Russo (c.f. e Stefano Dolce (c.f. ), con C.F._3 C.F._4 domicilio digitale sito presso gli indirizzi pec: E
e pec Email_2
t; Email_4
- convenuto -
E
, con sede a Roma, in via Giuseppe Controparte_2
Grazar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , ente pubblico economico, che in forza P.IVA_2 del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3
- convenuto contumace -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/11/2023, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di mora n. 292 2023 90026229 68/000 nella parte in cui gli ha intimato il pagamento dei contributi oggetto dell'avviso di CP_4 addebito n 592 2017 00007565 10 000 dovuti alla Gestione Commercianti per CP_1
l'anno 2016.
1 L'opponente ha dedotto:
- l'omessa notifica dell'atto presupposto;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva poiché, pur ammettendo in ipotesi la regolare notificazione dell'avviso di addebito, tra la data di notifica di quest'ultimo (13/11/2017) e quella di ricezione dell'intimazione gravata (30/10/2023) risultano trascorsi più di 5 anni anche conteggiando i 311 gg di sospensione . Pt_2
2. L' si è costituito in giudizio e ha rilevato l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione tenuto conto che <con Sentenza n. 339/23 (doc. 1), il GdL di
Caltanissetta, in un giudizio che riguardava anche l'avviso di addebito oggetto della presente causa, notificato per compiuta giacenza in data 11.10 / 11.11.2017 (docc. 2-
3), ha confermato tale avviso di addebito dichiarando che non è maturata prescrizione alcuna>>.
3. L sebbene raggiunta dalla corretta notificazione via PEC del ricorso e CP_4 del decreto ex art. 415 cpc, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace [la relata di notifica attesta che l'indirizzo PEC è stato estratto dall'IPA perché l CP_2 non ha comunicato il proprio domicilio digitale al registro PP.AA.].
4. Con atto del 23/11/2023, il ricorrente, dinnanzi al rilievo difensivo di , CP_1 ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
5. La rinuncia agli atti è una dichiarazione esplicita della parte che manifesta la volontà di abdicare “agli atti” ossia alla domanda e agli atti successivi.
La sola esternazione di tale volontà non è sufficiente a determinare l'estinzione del processo: a tal fine occorre l'accordo esplicito di tutte le parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio.
6. Nella vicenda odierna, la fattispecie estintiva non si è perfezionata: è mancata infatti l'accettazione di , unica parte costituita [ , come detto, è rimasta CP_1 CP_4 contumace].
L' , in ogni caso, ha rappresentato <la propria disponibilità alla CP_1 definizione del giudizio, anche eventualmente a spese compensate, a condizione che la parte formalizzi una rinuncia all'azione…>>.
7. Nell'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto di compensare integralmente gli esborsi di causa.
8. La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte, <la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente
2 dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere…>> [Cass. sez. 2 ord. n. 19845/2019 (Rv. 654975 - 01)].
9. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse, a fronte dell'intervenuta rinuncia alla pretesa azionata, possono essere integralmente compensate essendosi avverata la condizione a cui l'Ente aveva subordinato la propria disponibilità ad accettare la compensazione.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
i) accerta l'intervenuta rinuncia all'azione; ii) per l'effetto, dichiara estinta l'azione e cessata tra le parti la materia del contendere.
iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 04/02/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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