Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da
ES Di IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
- alla sentenza n. 217/2024 pubblicata il 20/03/2024 dal Tribunale d Teramo - Sez. Lavoro a definizione del giudizio di primo grado rubricato al n. 730/2021 RG Lav. Tribunale di Teramo, in copia conforme attestata, notificata in data 20/03/2024 ed il 31/01/2025 al MIM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore “ nella misura di 2/3 delle spese processuali che liquida, per tale parte, in € 1.750,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., nonché al rimborso integrale delle spese vive, pari ad € 49,50 ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito e ha depositato documentazione del 26 agosto 2025 attestante il pagamento dell’importo liquidato dal giudicato a titolo di spese processuali, mediante accredito sul conto corrente a tal fine indicato dalla ricorrente.
Ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata al MIM presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011, ed è passata in giudicato, come da attestazione della Corte d’Appello di L’Aquila in data 11 marzo 2025.
Sussiste anche la condizione di procedibilità di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il ricorso è altresì fondato nel merito in quanto il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, alla data del deposito non risultava ancora soddisfatto.
Nel corso del giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto al pagamento di quanto liquidato dal giudicato.
Sull’esattezza dell’adempimento la ricorrente non ha mosso contestazioni.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza, in quanto la parte intimata ha provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente in € 800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
IA CO, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CO | GE NI |
IL SEGRETARIO