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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/08/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4298/2021 avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Gisoldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisaccia (AV), alla via IV
Novembre n. 76, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cantone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/4
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 51.149,01, quale risarcimento per i gravi difetti riscontrati nelle opere eseguite in esecuzione del contratto di appalto n. rep. 9/2014 del 2.10.2014.
A sostegno della domanda esponeva: di aver stipulato con la convenuta un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di “riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione
centro socioeducativo”; -che tali lavori prevedevano, tra l'altro, anche il rifacimento della pavimentazione di via Gramazio Metallo e delle adiacenze del plesso scolastico “R. Spatola”,
nonché l'installazione, sul tetto dell'edificio polifunzionale, di un impianto fotovoltaico;
-che i lavori venivano ultimati in data 30.12.2016 e collaudati il 23.03.2017.
Esponeva, poi, che: dopo qualche mese, l'apparecchio inverter, posto a servizio dell'impianto fotovoltaico era disconnesso e non funzionante;
-inoltre, la pavimentazione realizzata all'incrocio di via G. Metallo e nei pressi dell'istituto scolastico, presentava segni di disconnessione e sgretolamento;
-i vizi venivano immediatamente denunciati all'impresa, che, tuttavia, non dava alcun riscontro;
-erano necessari interventi di ripristino a tutela della pubblica incolumità, affidati ad altra impresa con la spesa di € 4.880,00; -a seguito dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, l'impresa chiedeva un incontro con l'amministrazione; -in tale sede, la convenuta assumeva l'impegno di “effettuare le opere necessarie a ripristinare la funzionalità e
la regolarità dell'opera in questione”, nonché ad avviare i lavori entro il mese di maggio dell'anno 2019; -l'impresa dava inizio ai lavori nel mese di giugno 2019, ma procedeva con modalità inadeguate come contestato dal Direttore dei Lavori con nota del 20.06.2019; -con successiva nota del 25.11.2019, il D.L. evidenziava la persistenza dei vizi già denunciati, nonché
il manifestarsi di vizi ulteriori;
-con nota di riscontro del 27.05.2020, la convenuta respingeva ogni addebito, dichiarando di essersi resa disponibile alla sola sigillatura dei giunti negli incroci di via G. Metallo e nell'area adiacente l'istituto scolastico;
- era necessario il ripristino dell'impianto fotovoltaico, con ulteriori esborso. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo: in via Controparte_1
preliminare, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, sia ai sensi dell'art. 1667 c.c., che ai sensi dell'art. 1669 c.c.; -nel merito, l'infondatezza della domanda.
Eccepiva: di aver eseguito i lavori in conformità al progetto predisposto dai tecnici incaricati dall'Ente committente;
- di aver adempiuto a tutti gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori;
-
che i lavori venivano collaudati in data 23.03.2017; -che in sede di collaudo erano emerse alcune problematiche (es. vizio di sigillatura dei giunti della pavimentazione) parzialmente risolte e parzialmente compensate con la decurtazione, dal corrispettivo pattuito, dell'importo di €
7.000,00; -alla fine Ente appaltante aveva accettato l'opera. Deduceva, poi: di aver eseguito,
nell'anno 2019, interventi di rimozione della pavimentazione ed apposizione di una nuova sigillatura, in conformità alle direttive del D.L.; -che, pertanto, i lamentati vizi erano da imputare a scelte progettuali errate ovvero all'intervento di una terza impresa, che aveva eseguito lavori d'urgenza.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u.; indi, all'udienza del 29.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza ex art. 1667 c.c. ed
ex art. 1669 c.c., sollevate dalla convenuta.
Tali eccezioni sono prive di pregio.
Con riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., si rileva che il dies a quo del termine di 60 giorni entro cui il committente deve denunciare la sussistenza dei vizi (art. 1667
c.c.), decorre dal momento in cui questi acquista piena consapevolezza degli stessi e del loro collegamento con l'attività dell'appaltatore mediante le necessarie indagini tecniche (cfr. Cass.
civ., sent. n. 11/2019; Cass. civ., sent. n. 14199/2017). Nel caso in esame, la perizia dell'UTC reca la data del 27.04.2021. Ne consegue che solo da tale momento può dirsi che il sia stato a conoscenza dei vizi e del nesso di causalità Pt_1
con l'errata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto in lite.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Deve, infatti, osservarsi che tale termine, in ipotesi di vizi occulti (quali sono quelli in esame), decorre dalla scoperta dei vizi e non dalla consegna dell'opera (cfr. Cass. civ., sez. II,
ord. n. 26940/2023).
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, giova ricordare che almeno per i vizi attinenti alla sigillatura della pavimentazione stradale la convenuta, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dall'Ente appaltante ed accettando la decurtazione del compenso, ha tenuto una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che «ha l'effetto di
svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui
all'articolo 1667 del codice civile» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 30786/2023; App. Messina,
sez. I, sent. n. 155/2023).
Tanto premesso, si rileva che la fattispecie in esame può essere ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c., con conseguente pieno rispetto sia del termine decadenziale annuale (decorrente dalla scoperta dei vizi), che di quello prescrizionale annuale, decorrente dalla denunzia (cfr. atto di diffida del 14.05.2021).
Passando all'esame del merito, si osserva, in punto di diritto, che l'art. 1669 c.c. prevede un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, sancita per finalità di interesse generale quali la stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici nonché l'incolumità dei cittadini. Con riferimento all'ambito applicativo della norma, la giurisprudenza di legittimità è
ormai costante nel ritenere che essa sia applicabile anche alle «opere di ristrutturazione edilizia
e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti,
che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene,
secondo la destinazione propria di quest'ultimo» (cfr. Cass. civ., S.U. n. 7756/2017). Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., tutte quelle alterazioni che, pur riguardando elementi secondari e accessori che ne consentono l'impiego duratura cui è destinata, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione. Rilevano, dunque, anche quei difetti che i risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo (cfr. Cass. civ., sent. n. 9112/2009).
Orbene, le emergenze processuali consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi e del collegamento causale tra l'inadempimento della convenuta ed i lamentati vizi.
Il ctu nominato in giudizio, a seguito di un attento esame della documentazione prodotta dalle parti e dell'ispezione dei luoghi di causa, accertava: 1) che la posa in opera della pavimentazione in pietra posta negli incroci di via G. Metallo non era stata eseguita secondo la regola dell'arte (art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto); -2) che l'inadempimento della convenuta aveva causato il cedimento, la sconnessione e la rottura di diversi elementi lapidei di tale pavimentazione;
-3) che tali difetti erano diversi ed ulteriori rispetto a quelli rilevati durante il collaudo, riguardanti la sola errata sigillatura degli elementi lapidei della pavimentazione;
-4)
che, in via provvisoria, i conci lapidei erano stati sostituiti con riempimenti provvisori in asfalto minerale;
-5) che anche il giunto cementizio interposto tra i moduli della pavimentazione dinanzi l'istituto scolastico risultava usurato;
-6) che, anche per tale pavimentazione, i singoli Per_1
blocchi di pietra erano stati sostituiti con asfalto minerale.
Il ctu indicava i seguenti interventi necessari alla eliminazione dei vizi: 1) demolizione della pavimentazione in pietra e della fondazione stradale;
-2) realizzazione del massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico;
-3) pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo;
-4) sigillatura dei giunti mediante materiale antigelivo.
Quindi, determinava, sulla scorta del computo metrico, in termini economici tali lavori lavori in € 48.479,26, oltre iva di € 10.665,43.
Le conclusioni del ctu, corredate da puntuali chiarimenti alle osservazioni critiche della convenuta, appaiono condivisibili, in quanto supportate da attenta indagine tecnica e basate su motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici. Inoltre, tali conclusioni appaiono coerenti con le risultanze documentali.
Correttamente il CTU ha superato i rilievi formulati dalla convenuta in sede di osservazioni alla bozza di elaborato. Invero, tali osservazioni si fondano su documentazione fotografica non prodotta in giudizio. Inoltre, la suindicata documentazione non appare comunque decisiva ad escludere l'inadempimento della convenuta atteso che, al momento dei sopralluoghi,
i vizi denunciati dall'attore persistevano.
La tesi difensiva della convenuta secondo i vizi sarebbero imputabili a scelte progettuali errate non ha pregio.
In caso di appalto pubblico, infatti, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dalla p.a. appaltante e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 27830/2024).
Parimenti infondata è la tesi della imputabilità dei vizi ai lavori di ripristino eseguiti da un'impresa terza. Tali interventi, infatti, come accertato dal ctu, hanno rivestito carattere di urgenza, poiché l'attore era stato costretto a delimitare alcuni tratti stradali a tutela della pubblica incolumità. Tale circostanza trova conferma nell'esame della documentazione fotografica allegata all'atto di citazione.
Pertanto, l'attore ha diritto al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi,
nell'ammontare indicato dal ctu.
A Tale somma nulla può essere aggiunto, atteso che risulta già comprensiva di tutte le opere necessarie ad eliminare i vizi denunciati.
Del resto, la relazione dell'UTC ha quantificato in € 51.149,00 la spesa necessaria ad eliminare i vizi, comprendendovi anche l'importo di € 4.880,00 corrisposto per gli interventi di ripristino della viabilità di via G. Metallo, nonché l'importo di € 3.904,00 per la messa in servizio dell'impianto fotovoltaico (cfr. perizia UTC in atto, determina n. 226/2018 e determina n. 265/2020). Del resto, tali ulteriori voci non sono state oggetto di specifiche contestazioni alla
CTU, non avendo l'attore formulato alcuna nota critica alla CTU.
A tale complessivo importo va detratta la somma di € 5.182,26, oltre iva di € 1.140,09,
non ancora versata alla convenuta a titolo di saldo del compenso pattuito.
Poi, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
In definitiva, la domanda va accolta nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore dell'accolto (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori prossimi ai minimi tenuto conto del lieve superamento dello scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 52.822,34 compresa iva, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 (di cui € 545,00 per esborsi), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Gisoldo, antistatario;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta e la condanna a pagare all'attore quanto a tal titolo anticipato.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4298/2021 avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Gisoldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisaccia (AV), alla via IV
Novembre n. 76, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cantone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/4
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 51.149,01, quale risarcimento per i gravi difetti riscontrati nelle opere eseguite in esecuzione del contratto di appalto n. rep. 9/2014 del 2.10.2014.
A sostegno della domanda esponeva: di aver stipulato con la convenuta un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di “riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione
centro socioeducativo”; -che tali lavori prevedevano, tra l'altro, anche il rifacimento della pavimentazione di via Gramazio Metallo e delle adiacenze del plesso scolastico “R. Spatola”,
nonché l'installazione, sul tetto dell'edificio polifunzionale, di un impianto fotovoltaico;
-che i lavori venivano ultimati in data 30.12.2016 e collaudati il 23.03.2017.
Esponeva, poi, che: dopo qualche mese, l'apparecchio inverter, posto a servizio dell'impianto fotovoltaico era disconnesso e non funzionante;
-inoltre, la pavimentazione realizzata all'incrocio di via G. Metallo e nei pressi dell'istituto scolastico, presentava segni di disconnessione e sgretolamento;
-i vizi venivano immediatamente denunciati all'impresa, che, tuttavia, non dava alcun riscontro;
-erano necessari interventi di ripristino a tutela della pubblica incolumità, affidati ad altra impresa con la spesa di € 4.880,00; -a seguito dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, l'impresa chiedeva un incontro con l'amministrazione; -in tale sede, la convenuta assumeva l'impegno di “effettuare le opere necessarie a ripristinare la funzionalità e
la regolarità dell'opera in questione”, nonché ad avviare i lavori entro il mese di maggio dell'anno 2019; -l'impresa dava inizio ai lavori nel mese di giugno 2019, ma procedeva con modalità inadeguate come contestato dal Direttore dei Lavori con nota del 20.06.2019; -con successiva nota del 25.11.2019, il D.L. evidenziava la persistenza dei vizi già denunciati, nonché
il manifestarsi di vizi ulteriori;
-con nota di riscontro del 27.05.2020, la convenuta respingeva ogni addebito, dichiarando di essersi resa disponibile alla sola sigillatura dei giunti negli incroci di via G. Metallo e nell'area adiacente l'istituto scolastico;
- era necessario il ripristino dell'impianto fotovoltaico, con ulteriori esborso. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo: in via Controparte_1
preliminare, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, sia ai sensi dell'art. 1667 c.c., che ai sensi dell'art. 1669 c.c.; -nel merito, l'infondatezza della domanda.
Eccepiva: di aver eseguito i lavori in conformità al progetto predisposto dai tecnici incaricati dall'Ente committente;
- di aver adempiuto a tutti gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori;
-
che i lavori venivano collaudati in data 23.03.2017; -che in sede di collaudo erano emerse alcune problematiche (es. vizio di sigillatura dei giunti della pavimentazione) parzialmente risolte e parzialmente compensate con la decurtazione, dal corrispettivo pattuito, dell'importo di €
7.000,00; -alla fine Ente appaltante aveva accettato l'opera. Deduceva, poi: di aver eseguito,
nell'anno 2019, interventi di rimozione della pavimentazione ed apposizione di una nuova sigillatura, in conformità alle direttive del D.L.; -che, pertanto, i lamentati vizi erano da imputare a scelte progettuali errate ovvero all'intervento di una terza impresa, che aveva eseguito lavori d'urgenza.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u.; indi, all'udienza del 29.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza ex art. 1667 c.c. ed
ex art. 1669 c.c., sollevate dalla convenuta.
Tali eccezioni sono prive di pregio.
Con riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., si rileva che il dies a quo del termine di 60 giorni entro cui il committente deve denunciare la sussistenza dei vizi (art. 1667
c.c.), decorre dal momento in cui questi acquista piena consapevolezza degli stessi e del loro collegamento con l'attività dell'appaltatore mediante le necessarie indagini tecniche (cfr. Cass.
civ., sent. n. 11/2019; Cass. civ., sent. n. 14199/2017). Nel caso in esame, la perizia dell'UTC reca la data del 27.04.2021. Ne consegue che solo da tale momento può dirsi che il sia stato a conoscenza dei vizi e del nesso di causalità Pt_1
con l'errata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto in lite.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Deve, infatti, osservarsi che tale termine, in ipotesi di vizi occulti (quali sono quelli in esame), decorre dalla scoperta dei vizi e non dalla consegna dell'opera (cfr. Cass. civ., sez. II,
ord. n. 26940/2023).
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, giova ricordare che almeno per i vizi attinenti alla sigillatura della pavimentazione stradale la convenuta, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dall'Ente appaltante ed accettando la decurtazione del compenso, ha tenuto una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che «ha l'effetto di
svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui
all'articolo 1667 del codice civile» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 30786/2023; App. Messina,
sez. I, sent. n. 155/2023).
Tanto premesso, si rileva che la fattispecie in esame può essere ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c., con conseguente pieno rispetto sia del termine decadenziale annuale (decorrente dalla scoperta dei vizi), che di quello prescrizionale annuale, decorrente dalla denunzia (cfr. atto di diffida del 14.05.2021).
Passando all'esame del merito, si osserva, in punto di diritto, che l'art. 1669 c.c. prevede un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, sancita per finalità di interesse generale quali la stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici nonché l'incolumità dei cittadini. Con riferimento all'ambito applicativo della norma, la giurisprudenza di legittimità è
ormai costante nel ritenere che essa sia applicabile anche alle «opere di ristrutturazione edilizia
e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti,
che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene,
secondo la destinazione propria di quest'ultimo» (cfr. Cass. civ., S.U. n. 7756/2017). Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., tutte quelle alterazioni che, pur riguardando elementi secondari e accessori che ne consentono l'impiego duratura cui è destinata, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione. Rilevano, dunque, anche quei difetti che i risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo (cfr. Cass. civ., sent. n. 9112/2009).
Orbene, le emergenze processuali consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi e del collegamento causale tra l'inadempimento della convenuta ed i lamentati vizi.
Il ctu nominato in giudizio, a seguito di un attento esame della documentazione prodotta dalle parti e dell'ispezione dei luoghi di causa, accertava: 1) che la posa in opera della pavimentazione in pietra posta negli incroci di via G. Metallo non era stata eseguita secondo la regola dell'arte (art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto); -2) che l'inadempimento della convenuta aveva causato il cedimento, la sconnessione e la rottura di diversi elementi lapidei di tale pavimentazione;
-3) che tali difetti erano diversi ed ulteriori rispetto a quelli rilevati durante il collaudo, riguardanti la sola errata sigillatura degli elementi lapidei della pavimentazione;
-4)
che, in via provvisoria, i conci lapidei erano stati sostituiti con riempimenti provvisori in asfalto minerale;
-5) che anche il giunto cementizio interposto tra i moduli della pavimentazione dinanzi l'istituto scolastico risultava usurato;
-6) che, anche per tale pavimentazione, i singoli Per_1
blocchi di pietra erano stati sostituiti con asfalto minerale.
Il ctu indicava i seguenti interventi necessari alla eliminazione dei vizi: 1) demolizione della pavimentazione in pietra e della fondazione stradale;
-2) realizzazione del massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico;
-3) pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo;
-4) sigillatura dei giunti mediante materiale antigelivo.
Quindi, determinava, sulla scorta del computo metrico, in termini economici tali lavori lavori in € 48.479,26, oltre iva di € 10.665,43.
Le conclusioni del ctu, corredate da puntuali chiarimenti alle osservazioni critiche della convenuta, appaiono condivisibili, in quanto supportate da attenta indagine tecnica e basate su motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici. Inoltre, tali conclusioni appaiono coerenti con le risultanze documentali.
Correttamente il CTU ha superato i rilievi formulati dalla convenuta in sede di osservazioni alla bozza di elaborato. Invero, tali osservazioni si fondano su documentazione fotografica non prodotta in giudizio. Inoltre, la suindicata documentazione non appare comunque decisiva ad escludere l'inadempimento della convenuta atteso che, al momento dei sopralluoghi,
i vizi denunciati dall'attore persistevano.
La tesi difensiva della convenuta secondo i vizi sarebbero imputabili a scelte progettuali errate non ha pregio.
In caso di appalto pubblico, infatti, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dalla p.a. appaltante e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 27830/2024).
Parimenti infondata è la tesi della imputabilità dei vizi ai lavori di ripristino eseguiti da un'impresa terza. Tali interventi, infatti, come accertato dal ctu, hanno rivestito carattere di urgenza, poiché l'attore era stato costretto a delimitare alcuni tratti stradali a tutela della pubblica incolumità. Tale circostanza trova conferma nell'esame della documentazione fotografica allegata all'atto di citazione.
Pertanto, l'attore ha diritto al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi,
nell'ammontare indicato dal ctu.
A Tale somma nulla può essere aggiunto, atteso che risulta già comprensiva di tutte le opere necessarie ad eliminare i vizi denunciati.
Del resto, la relazione dell'UTC ha quantificato in € 51.149,00 la spesa necessaria ad eliminare i vizi, comprendendovi anche l'importo di € 4.880,00 corrisposto per gli interventi di ripristino della viabilità di via G. Metallo, nonché l'importo di € 3.904,00 per la messa in servizio dell'impianto fotovoltaico (cfr. perizia UTC in atto, determina n. 226/2018 e determina n. 265/2020). Del resto, tali ulteriori voci non sono state oggetto di specifiche contestazioni alla
CTU, non avendo l'attore formulato alcuna nota critica alla CTU.
A tale complessivo importo va detratta la somma di € 5.182,26, oltre iva di € 1.140,09,
non ancora versata alla convenuta a titolo di saldo del compenso pattuito.
Poi, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
In definitiva, la domanda va accolta nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore dell'accolto (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori prossimi ai minimi tenuto conto del lieve superamento dello scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 52.822,34 compresa iva, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 (di cui € 545,00 per esborsi), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Gisoldo, antistatario;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta e la condanna a pagare all'attore quanto a tal titolo anticipato.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli