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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5987/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Messina, via Torrente Trapani n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.11.2024 premetteva di essere Parte_1 dipendente turnista dell' con la qualifica di O.S.S. presso il CP_1 Controparte_1 reparto di Otorinolaringoiatria, con il numero di matricola 22960 e riferiva che nonostante l' avesse istituito la mensa per il proprio personale, ella, per ragioni di Controparte_1
servizio correlate alla continuità assistenziale, non aveva potuto usufruire della suddetta mensa in quanto turnista.
1 Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 28.9.2023, pec con la quale CP_1
aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al pagamento delle somme dovute,
a titolo di risarcimento dei danni per aver dovuto provvedere a sue spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del
Comparto Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001
e modificato dall'art.4 del CCNL del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, ella svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da ottobre 2021 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo alla stessa, per il periodo compreso da ottobre 2021 alla data odierna, nei confronti dell'
[...]
della somma complessiva di euro 1.833,72 (somma derivante dalla Controparte_1 moltiplicazione del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 12 turni mensili, moltiplicato tutto per 37 mesi, decorrenti dal mese di ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L' , costituitasi in giudizio con memoria del 31.1.2025, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, la ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto
“Applicazione art. 106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del 17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi
2 – ditta LI Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia
2 serale 19:00 – 20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del
10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta LI Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che la ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Pertanto, deduceva che la ricorrente non avesse diritto a percepire l'indennità sostitutiva dei buoni pasto, in quanto era stata una libera scelta della stessa quella di non usufruire della mensa aziendale.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza dell'11.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio
3 del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29
CCNL, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dal successivo comma
3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa norma, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di
4 lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CCNL 2001 come modificato dall'art. 4 del
CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
5 Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, nulla ha dedotto parte ricorrente quanto alle asserite peculiarità delle prestazioni che le avrebbero impedito di accedere alla mensa nonostante la piena compatibilità tra i propri orari di servizio e quelli di apertura della stessa, garantita, già prima dell'adozione del nuovo regolamento aziendale, dalle 13:30 alle 14:30 e, a decorrere dal 7 aprile
2022, dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 20:30, successivamente sostituita con la variante dei cestini freddi, ritirabili dalle ore 19.00 alle ore 20.00, in forza del contratto stipulato con la ditta LI Ristorazione s.p.a. tutt'ora in essere.
La resistente ha, dunque, contestato la pretesa dell'istante di ottenere il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni notturni, quantomeno per il periodo successivo al 7 aprile 2022 e, in generale, per tutti gli indicati turni mattutini-pomeridiani, anche per il periodo antecedente all'adozione del nuovo regolamento aziendale, atteso che nessuna disposizione aveva mai negato la fruizione del servizio ai turnisti e che la mensa era da sempre stata fruibile per tutti i dipendenti.
Dai cartellini presenze prodotti risulta, tuttavia, che, specie in relazioni ai turni espletati dopo l'istituzione del servizio mensa serale, ovvero a decorrere da aprile 2022, solo in rare
6 occasioni la ricorrente non ha avuto di fatto la possibilità di usufruire della mensa a causa dell'incompatibilità tra i turni espletati e gli orari della mensa. Orbene, in tal contesto probatorio, la mancata fruizione del servizio mensa, quantomeno in occasione dei turni il cui orario di lavoro non risultava di fatto incompatibile con gli orari di apertura della mensa aziendale, è allora da ricollegare ad una libera scelta del lavoratore, che non può pertanto risolversi in danno dell' CP_1
L'obbligazione posta in capo al datore di lavoro dal CCNL di categoria ha, infatti, natura di obbligazione alternativa, con la conseguenza che egli, una volta istituto il servizio mensa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva e garantitone l'accesso ai lavoratori aventi diritto, si libera dall'obbligo, non configurandosi di contro un diritto del dipendente alla fruizione, a libera scelta e in modo alternativo, della mensa o delle sue modalità sostitutive (a titolo esemplificativo, distribuzione di pasti confezionati, erogazione del buono pasto).
Al netto dei turni per i quali la ricorrente, in ragione della loro compatibilità con gli orari della mensa, avrebbe potuto fruirne, dai fogli presenza versati in atti emerge che nel periodo decorrente da novembre 2021 a febbraio 2025 (con esclusione di ottobre 2021 in quanto non risulta depositato il corrispondente foglio presenze) il diritto della ricorrente al pagamento dei buoni pasto è limitato a complessivi 68 turni.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, condannata a risarcire a Controparte_1 il danno da ella subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto Parte_1 unicamente in relazione al numero dei turni rilevati, tenuto conto del costo del pasto stabilito dal CCNL (di € 4,13 a carico del datore di lavoro), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 280,84, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di due terzi delle spese del giudizio;
la restante quota si pone a carico dell' resistente e si liquida come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonella Russo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 13.11.2024 nei confronti dell' Controparte_2
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa,
[...] eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma complessiva di € 280,84 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra novembre 2021
e febbraio 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 437,66 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5987/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Messina, via Torrente Trapani n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.11.2024 premetteva di essere Parte_1 dipendente turnista dell' con la qualifica di O.S.S. presso il CP_1 Controparte_1 reparto di Otorinolaringoiatria, con il numero di matricola 22960 e riferiva che nonostante l' avesse istituito la mensa per il proprio personale, ella, per ragioni di Controparte_1
servizio correlate alla continuità assistenziale, non aveva potuto usufruire della suddetta mensa in quanto turnista.
1 Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 28.9.2023, pec con la quale CP_1
aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al pagamento delle somme dovute,
a titolo di risarcimento dei danni per aver dovuto provvedere a sue spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del
Comparto Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001
e modificato dall'art.4 del CCNL del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, ella svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da ottobre 2021 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo alla stessa, per il periodo compreso da ottobre 2021 alla data odierna, nei confronti dell'
[...]
della somma complessiva di euro 1.833,72 (somma derivante dalla Controparte_1 moltiplicazione del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 12 turni mensili, moltiplicato tutto per 37 mesi, decorrenti dal mese di ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L' , costituitasi in giudizio con memoria del 31.1.2025, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, la ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto
“Applicazione art. 106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del 17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi
2 – ditta LI Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia
2 serale 19:00 – 20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del
10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta LI Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che la ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Pertanto, deduceva che la ricorrente non avesse diritto a percepire l'indennità sostitutiva dei buoni pasto, in quanto era stata una libera scelta della stessa quella di non usufruire della mensa aziendale.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza dell'11.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio
3 del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29
CCNL, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dal successivo comma
3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa norma, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di
4 lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CCNL 2001 come modificato dall'art. 4 del
CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
5 Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, nulla ha dedotto parte ricorrente quanto alle asserite peculiarità delle prestazioni che le avrebbero impedito di accedere alla mensa nonostante la piena compatibilità tra i propri orari di servizio e quelli di apertura della stessa, garantita, già prima dell'adozione del nuovo regolamento aziendale, dalle 13:30 alle 14:30 e, a decorrere dal 7 aprile
2022, dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 20:30, successivamente sostituita con la variante dei cestini freddi, ritirabili dalle ore 19.00 alle ore 20.00, in forza del contratto stipulato con la ditta LI Ristorazione s.p.a. tutt'ora in essere.
La resistente ha, dunque, contestato la pretesa dell'istante di ottenere il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni notturni, quantomeno per il periodo successivo al 7 aprile 2022 e, in generale, per tutti gli indicati turni mattutini-pomeridiani, anche per il periodo antecedente all'adozione del nuovo regolamento aziendale, atteso che nessuna disposizione aveva mai negato la fruizione del servizio ai turnisti e che la mensa era da sempre stata fruibile per tutti i dipendenti.
Dai cartellini presenze prodotti risulta, tuttavia, che, specie in relazioni ai turni espletati dopo l'istituzione del servizio mensa serale, ovvero a decorrere da aprile 2022, solo in rare
6 occasioni la ricorrente non ha avuto di fatto la possibilità di usufruire della mensa a causa dell'incompatibilità tra i turni espletati e gli orari della mensa. Orbene, in tal contesto probatorio, la mancata fruizione del servizio mensa, quantomeno in occasione dei turni il cui orario di lavoro non risultava di fatto incompatibile con gli orari di apertura della mensa aziendale, è allora da ricollegare ad una libera scelta del lavoratore, che non può pertanto risolversi in danno dell' CP_1
L'obbligazione posta in capo al datore di lavoro dal CCNL di categoria ha, infatti, natura di obbligazione alternativa, con la conseguenza che egli, una volta istituto il servizio mensa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva e garantitone l'accesso ai lavoratori aventi diritto, si libera dall'obbligo, non configurandosi di contro un diritto del dipendente alla fruizione, a libera scelta e in modo alternativo, della mensa o delle sue modalità sostitutive (a titolo esemplificativo, distribuzione di pasti confezionati, erogazione del buono pasto).
Al netto dei turni per i quali la ricorrente, in ragione della loro compatibilità con gli orari della mensa, avrebbe potuto fruirne, dai fogli presenza versati in atti emerge che nel periodo decorrente da novembre 2021 a febbraio 2025 (con esclusione di ottobre 2021 in quanto non risulta depositato il corrispondente foglio presenze) il diritto della ricorrente al pagamento dei buoni pasto è limitato a complessivi 68 turni.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, condannata a risarcire a Controparte_1 il danno da ella subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto Parte_1 unicamente in relazione al numero dei turni rilevati, tenuto conto del costo del pasto stabilito dal CCNL (di € 4,13 a carico del datore di lavoro), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 280,84, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di due terzi delle spese del giudizio;
la restante quota si pone a carico dell' resistente e si liquida come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonella Russo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 13.11.2024 nei confronti dell' Controparte_2
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa,
[...] eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma complessiva di € 280,84 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra novembre 2021
e febbraio 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 437,66 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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