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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11387 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 4766/2025 all'udienza del 11/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Persona_1
Vilucchi- pec: giusta procura a in Email_1 calce al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del presidente p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo pec: t, giusta procura notarile;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir il diritto al minore ai benefici di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla domanda o altra data di giustizia ed al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva: - che il minore era portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti per l'indennità di frequenza, nonché per il riconoscimento dello stato di handicap grave o, in subordine, lieve;
- che in data 25.10.2023 la ricorrente nella qualità inoltrava alla sede di CP_1 competenza istanza rivolta ad ottenere i requisiti sopra indicati;
- che la Commissione esprimeva parere negativo;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. che si concludeva con il solo riconoscimento dell'invalidità necessaria per avere l'indennità di frequenza;
- che la parte ricorrente in data 29/01/2025 depositava atto di contestazione parziale con riferimento al mancato riconoscimento dell'handicap;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il minore;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato il disturbo da deficit di attenzione/iperattività – tipo con disattenzione prevalente, disturbo misto degli apprendimenti scolastici di tipo grave in un quadro di deficit della memoria di lavoro. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 29.01.2025 ha depositato le proprie contestazioni parziali al mancato riconoscimento dell'handicap grave o lieve come appare dalla consolle del giudice. Il Tribunale emetteva decreto di omologa parziale con riferimento alla invalidità necessaria per avere l'indennità di frequenza e la parte ricorrente in data 10.02.2025 iscriveva il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La parte ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alla non corretta valutazione, essendo il minore affetto da deficit di attenzione/iperattività – tipo con disattenzione prevalente, disturbo misto degli apprendimenti scolastici di tipo grave in un quadro di deficit della memoria di lavoro. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, l'indennità di frequenza è stata riconosciuta con omologa parziale dalla domanda. Oggetto del presente ricorso è l'accertamento dello stato di handicap lieve dalla domanda. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando essere il minore portatore di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L.104/92 dalla domanda amministrativa del 25.10.2023, con revisione a quattro anni dalla visita peritale del 12.09.2025. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici, debba essere condivisa da questo giudice e che il ricorso debba essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara il minore portatore di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L.104/92 dalla domanda del 25.10.2023 con revisione a quattro anni dal 12.09.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2696,00 oltre CP_1 iva, cpa e spese generali da distrarsi al procuratore antistatario;
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 11.11.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)