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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5101/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Tinghino, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente-
, in Controparte_2
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
- Resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
-Resistente contumace-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore;
-Resistente contumace-
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 20.06.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9001420562 000, notificata il 10.05.2022, avente ad oggetto la somma di euro 183.439,57 in favore di Controparte_5
Provincia di Catania, per asseriti “crediti di natura previdenziale” portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2011 0033941457 002, n. 293 2013 0046450933 000 e n. 293 2014
0030056531 000.
Motivi dell'opposizione sono l'omessa notifica delle cartelle sottese alla opposta intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi successivamente alla eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 14.04.2023 l' si è costituito in giudizio, CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, e, nel merito, rilevando che l'attrice, titolare della posizione assicurativa artigiana con dipendenti n. 92273011 con codice cliente 14042833, risultava debitrice della CP_2
residua somma di euro 201,00 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2014 0030056531
000, notificata in data 03.12.2024, l'unica relativa a omessi premi assicurativi di competenza dell' ; ha poi aggiunto che la relativa partita creditoria rientra comunque nella CP_2
previsione di annullamento automatico di cui all'art. 1, commi 222-230, della Legge n.
197/2022.
Anche l' si è costituita in giudizio, sia pure tardivamente, a mezzo Controparte_1
dell'Avvocatura erariale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e rappresentando che la cartella n. 293 2011 0033941457 002, notificata in data 24.10.2011, ha ad oggetto un atto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo per una sanzione irrogata per l'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili;
ha poi aggiunto che, quale atto interruttivo del termine prescrizionale, l'agente della riscossione aveva notificato all'interessata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 05.11.2015, evidenziando che, poiché l'iscrizione a ruolo era stata effettuata sulla base di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sfavorevolmente adita dalla sig.ra
, il termine di prescrizione sarebbe decennale e non già quinquennale. Parte_1
Nonostante fosse stata regolarmente citata, invece, l' e Controparte_6
l' non si sono costituiti in giudizio, neppure Controparte_4
tardivamente, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusionali, all'esito dell'udienza del 20.06.2025, trattata in forma scritta, ex art. 127
2 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione della parte ricorrente e dell' ed è stata CP_2
pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto rilevato che, in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2014 0030056531 000 e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, come dedotto e provato dall' la relativa partita creditoria CP_2
(concernente l'omesso versamento di premi e relative sanzioni ed interessi, per l'importo di euro 274,80, oltre ad euro 5,88 per spese di notifica) ha formato oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, con conseguente azzeramento dell'estratto di ruolo (v. doc. allegato alla nota del 17.01.2024).
Invece, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2011 0033941457 002 e n. 293 2013
0046450933 000 (aventi ad oggetto titoli debitori che esulano dalla competenza funzionale del Giudice del lavoro) e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento, si decide come da separata ordinanza.
Tenuto conto dell'annullamento automatico ex lege della cartella stralciata sulla quale si decide in questa sede e del carattere marginale di tale cartella rispetto a quelle, di importo ben più consistente, estranee alla cognizione del Giudice del lavoro e per le quali si emette una pronuncia in rito, si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5101/2022 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 293
2014 0030056531 000 e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento n.
293 2022 9001420562 000; dispone come da separata ordinanza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2011
0033941457 002 e n. 293 2013 0046450933 000 (aventi ad oggetto titoli debitori che esulano dalla competenza funzionale del Giudice del lavoro) e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento;
compensa interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Catania, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5101/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Tinghino, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente-
, in Controparte_2
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
- Resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
-Resistente contumace-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore;
-Resistente contumace-
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 20.06.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9001420562 000, notificata il 10.05.2022, avente ad oggetto la somma di euro 183.439,57 in favore di Controparte_5
Provincia di Catania, per asseriti “crediti di natura previdenziale” portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2011 0033941457 002, n. 293 2013 0046450933 000 e n. 293 2014
0030056531 000.
Motivi dell'opposizione sono l'omessa notifica delle cartelle sottese alla opposta intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi successivamente alla eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 14.04.2023 l' si è costituito in giudizio, CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, e, nel merito, rilevando che l'attrice, titolare della posizione assicurativa artigiana con dipendenti n. 92273011 con codice cliente 14042833, risultava debitrice della CP_2
residua somma di euro 201,00 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2014 0030056531
000, notificata in data 03.12.2024, l'unica relativa a omessi premi assicurativi di competenza dell' ; ha poi aggiunto che la relativa partita creditoria rientra comunque nella CP_2
previsione di annullamento automatico di cui all'art. 1, commi 222-230, della Legge n.
197/2022.
Anche l' si è costituita in giudizio, sia pure tardivamente, a mezzo Controparte_1
dell'Avvocatura erariale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e rappresentando che la cartella n. 293 2011 0033941457 002, notificata in data 24.10.2011, ha ad oggetto un atto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo per una sanzione irrogata per l'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili;
ha poi aggiunto che, quale atto interruttivo del termine prescrizionale, l'agente della riscossione aveva notificato all'interessata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 05.11.2015, evidenziando che, poiché l'iscrizione a ruolo era stata effettuata sulla base di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sfavorevolmente adita dalla sig.ra
, il termine di prescrizione sarebbe decennale e non già quinquennale. Parte_1
Nonostante fosse stata regolarmente citata, invece, l' e Controparte_6
l' non si sono costituiti in giudizio, neppure Controparte_4
tardivamente, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusionali, all'esito dell'udienza del 20.06.2025, trattata in forma scritta, ex art. 127
2 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione della parte ricorrente e dell' ed è stata CP_2
pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto rilevato che, in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2014 0030056531 000 e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, come dedotto e provato dall' la relativa partita creditoria CP_2
(concernente l'omesso versamento di premi e relative sanzioni ed interessi, per l'importo di euro 274,80, oltre ad euro 5,88 per spese di notifica) ha formato oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, con conseguente azzeramento dell'estratto di ruolo (v. doc. allegato alla nota del 17.01.2024).
Invece, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2011 0033941457 002 e n. 293 2013
0046450933 000 (aventi ad oggetto titoli debitori che esulano dalla competenza funzionale del Giudice del lavoro) e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento, si decide come da separata ordinanza.
Tenuto conto dell'annullamento automatico ex lege della cartella stralciata sulla quale si decide in questa sede e del carattere marginale di tale cartella rispetto a quelle, di importo ben più consistente, estranee alla cognizione del Giudice del lavoro e per le quali si emette una pronuncia in rito, si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5101/2022 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 293
2014 0030056531 000 e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento n.
293 2022 9001420562 000; dispone come da separata ordinanza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2011
0033941457 002 e n. 293 2013 0046450933 000 (aventi ad oggetto titoli debitori che esulano dalla competenza funzionale del Giudice del lavoro) e alla corrispondente parte della opposta intimazione di pagamento;
compensa interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Catania, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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