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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/11/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 81-1//2025 promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA- SEDE- (ricorso in data 27.08.2025);
( ), con sede legale a Busto Arsizio, via Mameli 23, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Giovanni Olivieri;
( ), corrente in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, 12, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Iaber Padellini;
Sig. ( ) residente in [...], CP_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lopez;
nei confronti di
) con sede in CO ZO, via Busca n. 65, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO FILIPPONI
Rilevato che
Il Pubblico Ministero in data 27.08.2025 depositava ricorso per l'apertura della L.G. nei confronti della società allegando la pendenza di p.p. n. 2473/2025 a carico di CP_4 Pt_1
per il delitto di indebita compensazione commesso in Busca in epoca compresa tra il
[...]
19.08.2024 e il 16.10.2024 e rilevando l'emersione in quella sede di un ingente debito tributario, superiore a euro 1.600.000,00.
In data 25.09.2025 depositava ricorso per l'apertura di L.G. la società in qualità di CP_1 titolare di un credito di euro 74.305,44 portato da decreto ingiuntivo opposto e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Busto Arsizio ex artt. 653/654 c.p.c.
In data 26.09.2025 depositava ricorso per l'apertura di L.G. la società Controparte_2 che assumeva di essere creditore della somma di euro 46.392,90 in forza di decreto ingiuntivo non opposto messo dal Tribunale di Bolzano
In data 7.10.2025 infine depositava analogo ricorso il sig. che, quale ex CP_3
1 dipendente della società debitrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 16.690,62 (vedi precetto) e tentato invano di portarlo in esecuzione.
I ricorsi e i decreti di fissazione dell'udienza di comparizione del 14.10.2025 e dell'11.11.2025 venivano notificati alla società via Pec e la debitrice si costituiva in data 10.11.2025 depositando la documentazione contabile richiesta e aderendo alla domanda di apertura della L.G.
I creditori insistevano nella domanda e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività di autotrasporto per conto terzi.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati degli ultimi bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) che registrano ricavi per oltre 4 milioni di euro e un attivo superiore a 3 milioni di euro, deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto dei crediti dei ricorrenti come sopra richiamati e del debito erariale che, come emerge dalle indagini penali e da quelle esperite di ufficio risultano pari a euro
1.921.528,33 di cui euro 1.165.011,18 scaduti al netto di provvedimenti di sospensione/rateazione o definizione agevolata.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente richiamare la documentazione prodotta dai ricorrenti
(pignoramenti mobiliari e presso terzi negativi, visura protesti) nonché le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società che ha dato atto di come l'impresa sia inattiva da aprile 2025, i dipendenti abbiano rassegnato le dimissioni, i mezzi siano stati restituiti alle società di leasing e la abbia soltanto più in proprietà l'immobile ove è la sede legale, nonché i CP_4 crediti, pignorati da Agenzia delle Entrate.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di corr. in Controparte_4
CO ZO (CN) Via Busca n. 65/L (Cod.Fisc./P.Iva: , P.IVA_3 avente ad oggetto l'attività di autotrasporto per conto terzi;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Cuneo Persona_1 corso Nizza n. 22;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei
2 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 17 marzo 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 81-1//2025 promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA- SEDE- (ricorso in data 27.08.2025);
( ), con sede legale a Busto Arsizio, via Mameli 23, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Giovanni Olivieri;
( ), corrente in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, 12, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Iaber Padellini;
Sig. ( ) residente in [...], CP_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lopez;
nei confronti di
) con sede in CO ZO, via Busca n. 65, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO FILIPPONI
Rilevato che
Il Pubblico Ministero in data 27.08.2025 depositava ricorso per l'apertura della L.G. nei confronti della società allegando la pendenza di p.p. n. 2473/2025 a carico di CP_4 Pt_1
per il delitto di indebita compensazione commesso in Busca in epoca compresa tra il
[...]
19.08.2024 e il 16.10.2024 e rilevando l'emersione in quella sede di un ingente debito tributario, superiore a euro 1.600.000,00.
In data 25.09.2025 depositava ricorso per l'apertura di L.G. la società in qualità di CP_1 titolare di un credito di euro 74.305,44 portato da decreto ingiuntivo opposto e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Busto Arsizio ex artt. 653/654 c.p.c.
In data 26.09.2025 depositava ricorso per l'apertura di L.G. la società Controparte_2 che assumeva di essere creditore della somma di euro 46.392,90 in forza di decreto ingiuntivo non opposto messo dal Tribunale di Bolzano
In data 7.10.2025 infine depositava analogo ricorso il sig. che, quale ex CP_3
1 dipendente della società debitrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 16.690,62 (vedi precetto) e tentato invano di portarlo in esecuzione.
I ricorsi e i decreti di fissazione dell'udienza di comparizione del 14.10.2025 e dell'11.11.2025 venivano notificati alla società via Pec e la debitrice si costituiva in data 10.11.2025 depositando la documentazione contabile richiesta e aderendo alla domanda di apertura della L.G.
I creditori insistevano nella domanda e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività di autotrasporto per conto terzi.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati degli ultimi bilanci depositati (esercizi 2021, 2022 e 2023) che registrano ricavi per oltre 4 milioni di euro e un attivo superiore a 3 milioni di euro, deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto dei crediti dei ricorrenti come sopra richiamati e del debito erariale che, come emerge dalle indagini penali e da quelle esperite di ufficio risultano pari a euro
1.921.528,33 di cui euro 1.165.011,18 scaduti al netto di provvedimenti di sospensione/rateazione o definizione agevolata.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente richiamare la documentazione prodotta dai ricorrenti
(pignoramenti mobiliari e presso terzi negativi, visura protesti) nonché le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società che ha dato atto di come l'impresa sia inattiva da aprile 2025, i dipendenti abbiano rassegnato le dimissioni, i mezzi siano stati restituiti alle società di leasing e la abbia soltanto più in proprietà l'immobile ove è la sede legale, nonché i CP_4 crediti, pignorati da Agenzia delle Entrate.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di corr. in Controparte_4
CO ZO (CN) Via Busca n. 65/L (Cod.Fisc./P.Iva: , P.IVA_3 avente ad oggetto l'attività di autotrasporto per conto terzi;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Cuneo Persona_1 corso Nizza n. 22;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei
2 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 17 marzo 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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