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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9916/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.09.2025 da 1) Parte_1
Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 5.12.1989 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Landillo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 5.02.1990 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Amato e l'Avv. Luca Negri presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pioltello in data 8.06.2013, anno 2013 atto N. 5, P. II S. A In regime di comunione dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli:
nata in [...] il [...], Persona_1
nata in [...] il [...], Persona_2
nata in [...] il [...]. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Le tre figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre.
c) La casa coniugale sita in Pioltello, via D'Annunzio n. 7, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata con tutti gli arredi alla signora che seguiterà ad abitarvi con le tre figlie minori ed onorerà le Pt_1 spese condominiali e gli oneri ordinari oltre al 50% delle spese straordinarie o connesse con la proprietà. Il sig. dal mese di agosto 2025 corrisponderà alla signora Parte_2
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori la somma complessiva di Euro 900,00 (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
prima rivalutazione settembre 2026); Le parti ripartiranno le spese straordinarie nell'interesse delle figlie al 50 % applicando Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere e che si riporta infra.
d) L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla signora che si Parte_1 occuperà degli adempimenti necessari ed il sig. dovrà provvedere a fare espressa rinuncia o a Pt_2 quanto richiesto.
e) Gli arretrati dell'Assegno Unico (fino al giugno 2025) non ancora liquidati saranno impiegati per sanare le spese condominiali arretrate e le Parti concordano di dividere al 50% il residuo.
f) Le detrazioni fiscali relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori al 50%.
g) Il padre terrà presso di sé le tre figlie minori con la seguente regolamentazione: tutti i martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.00 (od anche sino alle 22.30 nei mesi estivi) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna;
ovvero il martedì nelle settimane con weekend di propria competenza.
h) Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 21.00 salvo miglior accordo tra i genitori.
i) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre frequenterà le figlie con il medesimo calendario ordinario salvo migliori accordi tra le parti in ragione degli impegni lavorativi del Signor Pt_2
j) I genitori, ad anni alterni, staranno con le bambine nei giorni del 24 (con pernotto) e del 26 dicembre, oppure del 25 (con pernotto); si dichiara che entrambi i genitori usano festeggiare il Natale pagina 2 di 6 nella serata della Vigilia del 24 dicembre;
poiché la Vigilia del 2024 è stata trascorsa con la madre, l'alternanza qui concordata avrà inizio con il padre;
k) La giornata della Pasqua ed il Lunedi' dell'Angelo saranno alternate tra i genitori così come il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ed il ponte dell'Immacolata, concordando i genitori la frequentazione sugli ulteriori eventuali giorni di vacanza (per esempio la settimana “bianca” in occasione del Carnevale).
l) Le figlie trascorreranno le vacanze estive con il padre almeno 15 giorni anche consecutivi nel periodo di chiusura dell'attività lavorativa di quest'ultimo (mese di agosto) le parti hanno già preso accordi per l'estate 2025.
m) I signori e dichiarano di conoscere e condividere il protocollo in uso presso il Pt_1 Pt_2 Tribunale di Milano in ordine alle spese straordinarie per le figlie che divideranno al 50% A titolo esemplificativo si riporta che sono incluse nel mantenimento ordinario il vitto;
la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
le spese di cancelleria scolastica durante l'anno, i medicinali da banco.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, pagina 3 di 6 teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
n) I genitori si sono già accordati affinché le tre figlie possano frequentare un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
o) La figlia ha avuto un problema di balbuzie per cui è stata seguita da una psicologa scelta da Per_1 entrambi i coniugi;
ora il problema pare sia risolto, ove gli insegnanti rappresentassero ai genitori la ricomparsa del sintomo gli stessi valuteranno insieme una nuova figura professionale per il sostegno alla figlia e ne divideranno i costi;
p) Entrambi i coniugi saranno tenuti al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno fino alla sua totale estinzione prevista per il 2041 e la Signora si Pt_1 impegna a provvedere per la quota di spettanza sin dal mese di agosto 2025;
q) Il sig. e la Signora hanno raggiunto un'intesa relativa alla autovettura marca FIAT Pt_2 Pt_1 Modello 500 X targata GB170PZ che sarà trasferita alla Signora a spese della stessa non appena Pt_1 ella avrà contratto nuovo finanziamento finalizzato ad estinguere quello precedentemente contratto dal marito;
Ove le tempistiche per l'ottenimento del nuovo finanziamento e l'estinzione del precedente fossero prolungate rispetto la prima settimana di agosto, la Signora provvederà̀, nel frattempo a Pt_1 pagare sia la rata del finanziamento in essere a partire da agosto 2025, sia la polizza assicurativa RCA dichiarando di conoscere le entrambe scadenze, impegnandosi espressamente al tempestivo rinnovo assicurativo consapevole del veto del Signor all'utilizzo del mezzo ove fosse mancante la Pt_2 copertura assicurativa;
Se, per qualsivoglia ragione la Signora non ottenesse il finanziamento di Pt_1
€ 6.300,00 il Signor si riserva di riprendere la vettura nel mese di settembre. Pt_2
r) La Signora sarà tenuta al pagamento fino ad estinzione del finanziamento acceso per Pt_1
l'acquisto di alcuni elettrodomestici per la casa coniugale: asciugatrice, lavatrice, televisione, con rate mensili da euro 129,00 ciascuna.
s) Il signor sarà tenuto al pagamento fino ad estinzione del finanziamento richiesto per Pt_2 l'acquisto del passeggino con rate di euro 121,00 mensili ciascuna.
t) La signora provvederà a volturare le utenze dell'abitazione a proprio nome entro e non oltre il Pt_1
31 agosto 2025 impegnandosi ad onorare quelle scadute a tale data;
u) Il sig. provvederà a liquidare alla sig.ra la quota pari all'1% della società Edil Five Pt_2 Pt_1 s.n.c. di entro e non oltre il 15 settembre 2025. Parte_2
pagina 4 di 6 v) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
w) Spese legali interamente compensate tra le parti e con rinunzia all'appello.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Pioltello in data 8.06.2013.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 5 di 6 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 6 di 6