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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11161 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10378 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”, riservata per la decisione in data 24.10.25
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. UA FR e dall'avv. IA GI LO, presso il cui studio sito in
Napoli al Centro Direzionale Is. G1, sc. D., int. 143, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, P.IVA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla via Malta 14 presso lo studio dell'avv. Ernesto Freda, che la rappresenta e difenda in virtù di procura generale alle liti in atti
APPELLATA
NONCHE'
CP_2 Pt_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti a mezzo pec, Parte_1 impugnava la sentenza n. 40954/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
20.11.23, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria dalla stessa proposta, con
1 condanna alle spese di lite. Spiegava i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione della documentazione prodotta dalla , per avere il Giudice di Pace attribuito particolare Controparte_1 rilevanza all'indice di sinistrosità risultante dalla documentazione della banca dati Ivass;
2) erronea valutazione della prova testimoniale raccolta;
3) erroneità nella motivazione, nella parte in cui il primo Giudice riteneva che non era possibile eseguire una ctu per l'accertamento della compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, poiché il veicolo attoreo era stato alienato a breve distanza dall'evento.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di accertare la responsabilità del conducente del veicolo Suzuki Swift tg. EK208CH di proprietà della e assicurato per con la CP_3 CP_4
e, per l'effetto, di condannare la al risarcimento, in favore Controparte_1 Controparte_1 dell'appellante, di tutti i danni riportati nel sinistro oggetto di causa dalla vettura Fiat 500L, di sua proprietà, nella misura di euro 3.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o a seguito di ctu tecnica, oltre sosta tecnica per almeno 5 giorni, rivalutazione monetaria e interessi. Chiedeva, infine, la condanna delle parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la società , la quale resisteva al gravame e concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'appello, infondato in fatto e diritto, con conferma dell'impugnata pronuncia in quanto corretta e priva di vizi e con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'udienza del 24.10.25, la causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata la contumacia della società non costituita benché ritualmente citata. CP_3
Nel merito, l'appello è fondato e trova accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la rilevanza attribuita alle risultanze della banca dati Ivass. Invero, come si preciserà di seguito, a fronte della prova dell'evento, la sussistenza del superamento dei parametri definiti dall'IVASS risulta, irrilevante e non idoneo, di per sé, a mettere in dubbio il verificarsi del sinistro.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte il cui il Giudice aveva ritenuto non provato il sinistro sulla base della non credibilità del teste escusso.
Nel caso di specie, non si riscontra, dalle dichiarazioni rese, alcuna oggettiva incongruenza idonea a far ritenere che il teste abbia fornito una dichiarazione non veritiera, circostanza Testimone_1 che, nell'impugnata sentenza, viene desunta anche dall'impossibilità, alla luce della posizione dello stesso, di riferire in merito al fatto che il semaforo proiettasse la luce gialla intermittente.
2 Invero, il teste non dichiarava che, dalla posizione in cui si trovava al momento del sinistro, aveva visto il semaforo lampeggiante, ma si limitava a precisare che, quel giorno, il semaforo proiettava tale luce gialla, circostanza che, verosimilmente, il teste aveva potuto vedere avvicinandosi ai veicoli coinvolti dopo il sinistro.
La veridicità di tale dichiarazione è poi confortata dalle seguenti considerazioni: 1) la sussistenza dei danni al veicolo risulta dai rilievi fotografici visionati e riconosciuti dal teste in primo grado;
2) il teste redigeva un grafico rappresentativo dello stato dei luoghi e della dinamica del sinistro.
Le predette dichiarazioni, con le quali veniva confermato l'evento, come descritto in citazione, risultano, pertanto, idonee a ritenere provato il verificarsi del sinistro e l'esclusiva responsabilità nella Cont Co verificazione del sinistro della Tras. proprietario del veicolo Suzuki Swift tg EK208CH. A tal proposito, è sufficiente sottolineare che l'evento si è verificato in quanto la Suzuki Swift, nell'attraversare l'incrocio, non concedeva la dovuta precedenza ai veicoli in transito provenienti da destra, andando, in tal modo, a collidere con l'autovettura Fiat 500L, all'epoca del sinistro di proprietà dell'odierna appellante.
In merito alla quantificazione del danno, si osserva che l'appellante chiedeva, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal veicolo, la somma di euro 3.000,00. La predetta quantificazione viene ritenuta congrua dal Tribunale, alla luce del preventivo in atti, che indica dettagliatamente il costo di tutte le lavorazioni necessarie, e delle fotografie che documentano tutte le parti del veicolo danneggiate, danni compatibili con l'evento sopra descritto.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, sulla stessa, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. Sull'importo devalutato di euro 2.489,63, annualmente rivalutato, poi, i medesimi interessi decorrono dall'1.07.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Ritiene, inoltre, il Tribunale come, a fronte della prova dell'evento, dei danni e del nesso di causalità, irrilevante sia la circostanza dell'avvenuta alienazione del veicolo.
Alla riforma del merito della sentenza di primo grado segue la riforma anche del capo di tale sentenza relativo alle spese di lite e la conseguente condanna della società e della Controparte_5
Cont Co società Tras. al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), secondo lo scaglione di riferimento per valore, fino a 5.200,00, ridotte del 30% in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
3 Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellate e si liquidano in dispositivo, alla luce dei medesimi parametri. Si dispone l'attribuzione in favore degli avv.ti
UA FR e IA GI LO, dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 40954/2023, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia della società ras. CP_3 CP_3
- in accoglimento dell'appello e riformando l'impugnata pronuncia, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Suzuki Swift, tg. EK208CH, in relazione al sinistro oggetto di causa;
Co
- condanna la Tras. in p.l.r.p.t., e la , in p.l.r.p.t., in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 3.000,00, oltre interessi, su Parte_1 detto importo, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 2.489,63, annualmente rivalutato, dall'1.07.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- condanna la e la , in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 pagamento, delle spese processuali sostenute da in relazione al giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la e la , in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 pagamento, delle spese processuali sostenute da per il presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in euro 98,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avv. UA FR e IA GI LO.
Così deciso in Napoli in data 24.11.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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