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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 26502/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ardea 27, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Parte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Maria Paola Gentili e dall'Avv. Davide Losi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Via Boncompagni, 16, giusta procura in calce al ricorso;
- opponente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande;
-opposta contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_2 CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore.
-opposta contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2023 la sig.ra in epigrafe indicata agiva in questa Parte_2 sede, quale legale rappresentante della per proporre formale opposizione, avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato in data 8.7.2023; avente ad oggetto l'esazione di
“contributi accertati e dovuti a titolo Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” relativi al periodo
12/2016-02/2018 oltre sanzioni e spese di notifica, per l'importo complessivo di euro € 23.509,61.
Lamentava l'opponente che l'avviso di addebito traeva fondamento dagli accertamenti ispettivi condotti dall'ispettorato territoriale del lavoro di Roma, trasfusi nel verbale unico di accertamento e notificazione prodotto agli atti n. 2018009186 prot. .7001.17/07/2018.0527288 CP_1 del 17.7.2018, notificato all'opponente il 31.7.2018.
Rappresentava di essere una società che dal 1.03.2017 svolgeva attività di affittacamere in Roma;
con primo accesso ispettivo del 17.1.2018 e successivo Verbale interlocutorio del 29.5.2018 veniva richiesta ulteriore documentazione. All'esito dell'attività ispettiva, nel Verbale unico di accertamento e notificazione venivano effettuate le seguenti contestazioni:
1) Art. 29, comma 1, D.lgs. 10/09/2003 n. 276 veniva utilizzato illecitamente, sulla scorta di due contratti di appalti non genuini n. 7 lavoratori, somministrati dalla società Cooperativa Bravo, dal 03.12.2016 al
17.01.2018, per complessive 547 giornate;
2) art. 39, co. 1, 2 7D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008, veniva registrato sul LUL, in maniera infedele, rispetto alla reale consistenza della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro svolto da da Parte_3
febbraio 2017 a gennaio 2018, pari a 36 ore settimanali, delle quali 16 ore di lavoro supplementare a settimana;
veniva registrato in maniera infedele sul LUL di da febbraio 2017 a gennaio 2018, Parte_3
somme corrisposte a titolo di trasferta non effettuate dalla lavoratrice, sottraendo tali somme dall'imponibile contributivo e fiscale;
3) art. 39, co. 1, 2 7D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008, veniva registrato sul LUL da maggio ad agosto
2017 voci contributive e fiscali derivanti dallo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte di;
veniva registrato sul LUL dal mese di ottobre 2017, di Persona_1 Persona_1
voci a titolo di trasferta sottraendole all'imposizione contributiva determinando così differenti
[...]
trattamenti contributivi e fiscale;
4) art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. 181/2000, ometteva di consegnare alla lavoratrice Persona_1
all'atto di assunzione avvenuta il 01/05/2017 copia della comunicazione di istaurazione del
[...]
rapporto di lavoro, disconoscendo il rapporto di tirocinio ed alla riconduzione dello stesso ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1.5.2017, con conseguente rideterminazione delle retribuzioni imponibili;
5) art. 9 bis comma 2 D.L. 01/10/96 n. 510, ometteva di comunicare l'assunzione della lavoratrice
[...]
avvenuta in data 01/05/2017. Persona_1
La Società opponente proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale unico di accertamento in data 30.8.2018; il 18.12.2018 si svolgeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva esito negativo.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: il riconoscimento dei contratti di appalto tra la e la Pt_1
poiché certificati in data 23.1.2017 dalla Commissione di certificazione dei contratti di Controparte_3 lavoro e di appalto presso l'Università di Roma Tor Vergata;
la non si è mai interfacciata con i Pt_1
dipendenti della e non ha neppure esercitato il potere gerarchico e disciplinare, poteri Controparte_3
esercitati esclusivamente dalla , datrice di lavoro dei suddetti dipendenti. Controparte_3 Pertanto, eccepiva in via preliminare: la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché fondato sul
Verbale Unico di accertamento e notificazione del 17.7.2018 completamente privo di qualsivoglia efficacia e sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi;
la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.lgs. n.
46/1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 8.7.2023 e che il verbale ad esso sotteso era stato notificato in data 31.7.2018; il mancato rispetto del termine ex art. 14 della legge numero
689 del 1981 pacificamente applicabile anche agli accertamenti di natura previdenziale;
il mancato rispetto del termine ex articolo 2 comma 3 legge 241 del 1990 il quale impone che il procedimento amministrativo debba concludersi entro 90 giorni;
parte opponente ha inoltre, lamentato il difetto di motivazione e genericità, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria e la prescrizione.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento del presente ricorso: a) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato in data 8.7.2023, anche inaudita CP_1
altera parte, in pendenza di giudizio, ricorrendone i gravi motivi;
b) in via principale, accertare e dichiarare che, per ciascuna delle ragioni esposte e provate nel presente ricorso in opposizione, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato alla in data 8.7.2023, CP_1 Parte_1
sono infondate, inammissibili, comunque illegittime, errate e prive di priva, e, conseguentemente, annullare
l'avviso di addebito opposto, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo all'opponente CP_1 dell'obbligo di versamento di ciascuna delle somme contenute nel suddetto avviso di addebito, in relazione al periodo dal dicembre 2016 al febbraio 2018; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento del 10.04.2024 il Giudice ritenuta la sussistenza di gravi motivi, disponeva sospendersi l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio veniva notificata ordinanza ingiunzione n. 1891/2023 dell' Controparte_4
ricevuta dalla il 10.8.2023, non opposta e depositata telematicamente in data
[...] Parte_1
11.09.2023. CP_ Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' rimanendo contumace.
La presente controversia viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
***
L'opposizione è fondata.
Così ricostruito l'iter processuale occorre evidenziare che con ricorso depositato in data 4.08.2023 la
[...] roponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato l'8.07.2023, avente ad oggetto sanzioni Pt_1
amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, il tutto a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione del 17.01.2018.
Avverso l'avviso di addebito l'opponente eccepisce: - la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché fondato sul Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione del 17.7.2018 completamente privo di qualsivoglia efficacia e sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi;
- la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.lgs. n. 46/1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 8.7.2023 e che il verbale ad esso sotteso era stato notificato in data 31.7.2018;
- il mancato rispetto del termine ex art. 14 della legge numero 689 del 1981 pacificamente applicabile anche agli accertamenti di natura previdenziale;
- il mancato rispetto del termine ex legge 241/1990 il quale impone che il procedimento amministrativo debba concludersi entro 90 giorni;
- il difetto di motivazione e genericità del verbale unico di accertamento e notificazione ad esso sotteso. violazione della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 D. lgs. n. 124/2004.
Va in primo luogo precisato che, quando s'intenda denunciare un vizio esclusivamente formale della cartella di pagamento, dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad es. un vizio relativo alla notifica dell'atto), il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi che, a norma dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., va proposta, “prima che sia iniziata l'esecuzione,… nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo…”.
Diverso è il termine allorché s'intenda proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa, di
“quaranta giorni dalla notifica…” ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, anch'esso di natura perentoria (sul punto, ex plurimis, Cass., Sez. 6, ord. 11335/2019).
Spesso le opposizioni vengono esperite con un unico atto ed allora l'ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi resta condizionata dalla tempestività del deposito del ricorso introduttivo nei venti giorni dalla notificazione della cartella o dell'avviso.
Essendo stato opposto l'avviso di addebito oltre il termine di venti giorni dalla sua notifica (ma entro il termine di 40 gg. di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. n. 46/1999) l'opponente è irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di sollevare dette eccezioni, che devono conseguentemente essere disattese.
L'opposizione deve, perciò, esser dichiarata inammissibile nei limiti delle censure formali e procedurali di cui sopra.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni è infondata. Come è noto, il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in cinque anni.
Premesso che è notorio che la notifica del verbale ispettivo è idoneo atto interruttivo della prescrizione (per tutte, Cass. 20.7.2016, n. 14886).), dalla data di notifica del predetto verbale (come detto, 31.07.2018) alla data di notifica dell'avviso di addebito (8.07.2023) e della successiva ordinanza-ingiunzione (effettuata in data 10.08.23 alla società e non opposta) non è trascorso il relativo termine di 5 anni. Occorre infatti considerare il periodo di sospensione della prescrizione (98 giorni: dal 23.2.2020 al 31.5.2020) previsto dalla normativa conseguente all'emergenza CO (art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020). Sicché, considerato detto periodo di sospensione, tra la data di notifica del verbale di accertamento e la data di notifica dell'avviso di addebito non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Lamenta, ancora, l'opponente il difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione ad esso sotteso.
Anche in tal caso si osserva come dalla lettura del verbale di accertamento in questione (confronta documento
1 fascicolo opponente) sia possibile evincere non solo le specifiche norme la cui violazione si addebita, ma anche tutti documenti posti a supporto della stessa;
e, in particolare, si evince cosa è stato accertato.
CP_ Quanto al merito della pretesa, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, era onere dell' dimostrare le violazioni contestate, poiché nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito l'onere di prova dei fatti costitutivi è dell'ente creditore. CP_ Ne discende però che la contumacia dell' e l'assenza comunque di concreti riscontri e di mezzi di prova documentali determinano la infondatezza della pretesa contributiva vantata con l'avviso di addebito opposto.
Parte opponente in ricorso afferma (cfr. pag. 13) “ferme le contestazioni che precedono, si rileva che l'avviso di addebito opposto, ovvero l'atto presupposto, il Verbale Unico più volte citato (doc. n. 1), va annullato perché illegittimo anche per i vizi dell'iter procedimentale, essendo ravvisabile una motivazione palesemente insufficiente e generica, causando la violazione sostanziale del diritto di difesa della Società opponente”.
Invece non può essere accolto il ricorso nella parte in cui contesta e chiede una statuizione sul verbale del
24.07.2018 redatto dagli ispettori del Lavoro sia perché non ammissibile una azione di illegittimità di un verbale ispettivo che è atto solo di ricognizione sia perché non è stato evocato comunque l'ente emittente ossia l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma.
Si precisa in questa sede che nel merito sulla asserita infondatezza della pretesa creditoria dell'Ispettorato del Lavoro, giova rammentare che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n.
11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Di conseguenza, non potendo essere impugnato il verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro, avente carattere endoprocedimentale nessuna azione può essere spiegata nei confronti di tale soggetto (Ispettorato del lavoro).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale non idoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. (Cass. Sent. n. 11369/2020) CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito opposto in questa sede deve ritenersi illegittima, conseguendone l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
-nulla per le spese stante la contumacia dell'
Roma, 09.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 26502/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ardea 27, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Parte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Maria Paola Gentili e dall'Avv. Davide Losi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Via Boncompagni, 16, giusta procura in calce al ricorso;
- opponente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande;
-opposta contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_2 CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore.
-opposta contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2023 la sig.ra in epigrafe indicata agiva in questa Parte_2 sede, quale legale rappresentante della per proporre formale opposizione, avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato in data 8.7.2023; avente ad oggetto l'esazione di
“contributi accertati e dovuti a titolo Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” relativi al periodo
12/2016-02/2018 oltre sanzioni e spese di notifica, per l'importo complessivo di euro € 23.509,61.
Lamentava l'opponente che l'avviso di addebito traeva fondamento dagli accertamenti ispettivi condotti dall'ispettorato territoriale del lavoro di Roma, trasfusi nel verbale unico di accertamento e notificazione prodotto agli atti n. 2018009186 prot. .7001.17/07/2018.0527288 CP_1 del 17.7.2018, notificato all'opponente il 31.7.2018.
Rappresentava di essere una società che dal 1.03.2017 svolgeva attività di affittacamere in Roma;
con primo accesso ispettivo del 17.1.2018 e successivo Verbale interlocutorio del 29.5.2018 veniva richiesta ulteriore documentazione. All'esito dell'attività ispettiva, nel Verbale unico di accertamento e notificazione venivano effettuate le seguenti contestazioni:
1) Art. 29, comma 1, D.lgs. 10/09/2003 n. 276 veniva utilizzato illecitamente, sulla scorta di due contratti di appalti non genuini n. 7 lavoratori, somministrati dalla società Cooperativa Bravo, dal 03.12.2016 al
17.01.2018, per complessive 547 giornate;
2) art. 39, co. 1, 2 7D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008, veniva registrato sul LUL, in maniera infedele, rispetto alla reale consistenza della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro svolto da da Parte_3
febbraio 2017 a gennaio 2018, pari a 36 ore settimanali, delle quali 16 ore di lavoro supplementare a settimana;
veniva registrato in maniera infedele sul LUL di da febbraio 2017 a gennaio 2018, Parte_3
somme corrisposte a titolo di trasferta non effettuate dalla lavoratrice, sottraendo tali somme dall'imponibile contributivo e fiscale;
3) art. 39, co. 1, 2 7D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008, veniva registrato sul LUL da maggio ad agosto
2017 voci contributive e fiscali derivanti dallo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato da parte di;
veniva registrato sul LUL dal mese di ottobre 2017, di Persona_1 Persona_1
voci a titolo di trasferta sottraendole all'imposizione contributiva determinando così differenti
[...]
trattamenti contributivi e fiscale;
4) art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. 181/2000, ometteva di consegnare alla lavoratrice Persona_1
all'atto di assunzione avvenuta il 01/05/2017 copia della comunicazione di istaurazione del
[...]
rapporto di lavoro, disconoscendo il rapporto di tirocinio ed alla riconduzione dello stesso ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1.5.2017, con conseguente rideterminazione delle retribuzioni imponibili;
5) art. 9 bis comma 2 D.L. 01/10/96 n. 510, ometteva di comunicare l'assunzione della lavoratrice
[...]
avvenuta in data 01/05/2017. Persona_1
La Società opponente proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale unico di accertamento in data 30.8.2018; il 18.12.2018 si svolgeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva esito negativo.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: il riconoscimento dei contratti di appalto tra la e la Pt_1
poiché certificati in data 23.1.2017 dalla Commissione di certificazione dei contratti di Controparte_3 lavoro e di appalto presso l'Università di Roma Tor Vergata;
la non si è mai interfacciata con i Pt_1
dipendenti della e non ha neppure esercitato il potere gerarchico e disciplinare, poteri Controparte_3
esercitati esclusivamente dalla , datrice di lavoro dei suddetti dipendenti. Controparte_3 Pertanto, eccepiva in via preliminare: la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché fondato sul
Verbale Unico di accertamento e notificazione del 17.7.2018 completamente privo di qualsivoglia efficacia e sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi;
la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.lgs. n.
46/1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 8.7.2023 e che il verbale ad esso sotteso era stato notificato in data 31.7.2018; il mancato rispetto del termine ex art. 14 della legge numero
689 del 1981 pacificamente applicabile anche agli accertamenti di natura previdenziale;
il mancato rispetto del termine ex articolo 2 comma 3 legge 241 del 1990 il quale impone che il procedimento amministrativo debba concludersi entro 90 giorni;
parte opponente ha inoltre, lamentato il difetto di motivazione e genericità, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria e la prescrizione.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento del presente ricorso: a) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato in data 8.7.2023, anche inaudita CP_1
altera parte, in pendenza di giudizio, ricorrendone i gravi motivi;
b) in via principale, accertare e dichiarare che, per ciascuna delle ragioni esposte e provate nel presente ricorso in opposizione, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 397 2023 00040277 34 000, notificato alla in data 8.7.2023, CP_1 Parte_1
sono infondate, inammissibili, comunque illegittime, errate e prive di priva, e, conseguentemente, annullare
l'avviso di addebito opposto, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo all'opponente CP_1 dell'obbligo di versamento di ciascuna delle somme contenute nel suddetto avviso di addebito, in relazione al periodo dal dicembre 2016 al febbraio 2018; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento del 10.04.2024 il Giudice ritenuta la sussistenza di gravi motivi, disponeva sospendersi l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio veniva notificata ordinanza ingiunzione n. 1891/2023 dell' Controparte_4
ricevuta dalla il 10.8.2023, non opposta e depositata telematicamente in data
[...] Parte_1
11.09.2023. CP_ Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' rimanendo contumace.
La presente controversia viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
***
L'opposizione è fondata.
Così ricostruito l'iter processuale occorre evidenziare che con ricorso depositato in data 4.08.2023 la
[...] roponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato l'8.07.2023, avente ad oggetto sanzioni Pt_1
amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, il tutto a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione del 17.01.2018.
Avverso l'avviso di addebito l'opponente eccepisce: - la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché fondato sul Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione del 17.7.2018 completamente privo di qualsivoglia efficacia e sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi;
- la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.lgs. n. 46/1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 8.7.2023 e che il verbale ad esso sotteso era stato notificato in data 31.7.2018;
- il mancato rispetto del termine ex art. 14 della legge numero 689 del 1981 pacificamente applicabile anche agli accertamenti di natura previdenziale;
- il mancato rispetto del termine ex legge 241/1990 il quale impone che il procedimento amministrativo debba concludersi entro 90 giorni;
- il difetto di motivazione e genericità del verbale unico di accertamento e notificazione ad esso sotteso. violazione della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 D. lgs. n. 124/2004.
Va in primo luogo precisato che, quando s'intenda denunciare un vizio esclusivamente formale della cartella di pagamento, dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad es. un vizio relativo alla notifica dell'atto), il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi che, a norma dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., va proposta, “prima che sia iniziata l'esecuzione,… nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo…”.
Diverso è il termine allorché s'intenda proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa, di
“quaranta giorni dalla notifica…” ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, anch'esso di natura perentoria (sul punto, ex plurimis, Cass., Sez. 6, ord. 11335/2019).
Spesso le opposizioni vengono esperite con un unico atto ed allora l'ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi resta condizionata dalla tempestività del deposito del ricorso introduttivo nei venti giorni dalla notificazione della cartella o dell'avviso.
Essendo stato opposto l'avviso di addebito oltre il termine di venti giorni dalla sua notifica (ma entro il termine di 40 gg. di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. n. 46/1999) l'opponente è irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di sollevare dette eccezioni, che devono conseguentemente essere disattese.
L'opposizione deve, perciò, esser dichiarata inammissibile nei limiti delle censure formali e procedurali di cui sopra.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni è infondata. Come è noto, il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in cinque anni.
Premesso che è notorio che la notifica del verbale ispettivo è idoneo atto interruttivo della prescrizione (per tutte, Cass. 20.7.2016, n. 14886).), dalla data di notifica del predetto verbale (come detto, 31.07.2018) alla data di notifica dell'avviso di addebito (8.07.2023) e della successiva ordinanza-ingiunzione (effettuata in data 10.08.23 alla società e non opposta) non è trascorso il relativo termine di 5 anni. Occorre infatti considerare il periodo di sospensione della prescrizione (98 giorni: dal 23.2.2020 al 31.5.2020) previsto dalla normativa conseguente all'emergenza CO (art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020). Sicché, considerato detto periodo di sospensione, tra la data di notifica del verbale di accertamento e la data di notifica dell'avviso di addebito non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Lamenta, ancora, l'opponente il difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione ad esso sotteso.
Anche in tal caso si osserva come dalla lettura del verbale di accertamento in questione (confronta documento
1 fascicolo opponente) sia possibile evincere non solo le specifiche norme la cui violazione si addebita, ma anche tutti documenti posti a supporto della stessa;
e, in particolare, si evince cosa è stato accertato.
CP_ Quanto al merito della pretesa, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, era onere dell' dimostrare le violazioni contestate, poiché nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito l'onere di prova dei fatti costitutivi è dell'ente creditore. CP_ Ne discende però che la contumacia dell' e l'assenza comunque di concreti riscontri e di mezzi di prova documentali determinano la infondatezza della pretesa contributiva vantata con l'avviso di addebito opposto.
Parte opponente in ricorso afferma (cfr. pag. 13) “ferme le contestazioni che precedono, si rileva che l'avviso di addebito opposto, ovvero l'atto presupposto, il Verbale Unico più volte citato (doc. n. 1), va annullato perché illegittimo anche per i vizi dell'iter procedimentale, essendo ravvisabile una motivazione palesemente insufficiente e generica, causando la violazione sostanziale del diritto di difesa della Società opponente”.
Invece non può essere accolto il ricorso nella parte in cui contesta e chiede una statuizione sul verbale del
24.07.2018 redatto dagli ispettori del Lavoro sia perché non ammissibile una azione di illegittimità di un verbale ispettivo che è atto solo di ricognizione sia perché non è stato evocato comunque l'ente emittente ossia l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma.
Si precisa in questa sede che nel merito sulla asserita infondatezza della pretesa creditoria dell'Ispettorato del Lavoro, giova rammentare che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n.
11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Di conseguenza, non potendo essere impugnato il verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro, avente carattere endoprocedimentale nessuna azione può essere spiegata nei confronti di tale soggetto (Ispettorato del lavoro).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale non idoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. (Cass. Sent. n. 11369/2020) CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito opposto in questa sede deve ritenersi illegittima, conseguendone l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
-nulla per le spese stante la contumacia dell'
Roma, 09.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino