Sentenza 10 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2020, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2020 |
Testo completo
o la seguente SENTE ZA sul ricorso 8294-2014 propos to da: - I.N.P.S. - ISTITUTO N ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domic iliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentat e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE E ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;
- ricorrente -
contro
LE GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA VICO l, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CARLINO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1369/ 013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03 2013, R.G.N. 9664/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal C nsigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CI MINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONINO SG OI;
udito l'Avvocato STEFANO PR,OSPERI MANGILI per delega verbale avvocato ROBERTO CAR INO. i F tti di causa 1. Con sentenza n. 1369/ 013 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di GI CE in esa al riconoscimento dell'anzianità contributiva di 52 settimane an nue in relazione al periodo 1995 /2000 in cui aveva lavorato come a sistente di volo in part time verticale ciclico.
1.1. Ha ritenuto il giudice di appello che la disciplina di riferimento - art. 7 legge n. 638 del 1 83 - ove interpretata, come preteso dall'INPS, nel senso che l'a zianità contributiva utile ai fini di determinazione della data di acquisizione del diritto a pensione dovesse essere calcolata div rsamente per il lavoratore a tempo pieno e per il lavoratore part time con esclusione, per quest'ultimo, dei periodi non lavorati, si po eva in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla irettiva n. 97/81/CE ed in particolare dalla clausola n. 4 dell'allega o accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, risultando il differente trattamento riservi to al lavoratore part time privo di oggettive ragioni giustificative in quanto ancorato esclusivamente alla specifica tipologia di contratto di lavoro subordinato adottata .
2. Per la cassazione dell decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un unico articola o motivo;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Ragio i della decisione 1. Con l'unico motivo di ri orso l'INPS deduce violazione e/o falsa applicazione del d. Igs n. 61 el 2000, dell'art. 5, comma 11, d.l. n. 726 del 1984 convertito con odificazioni dalla legge n. 638 del 1984 e dell'art. 7, comma 1, legge n. 638 del 1983, nonché omessa, insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto i - decisivo per il giudizio. Censu a la decisione di secondo grado per avere fondato la conferma d Ila statuizione di accoglimento della originaria domanda sulle dispo izioni contenute nel d. Igs. n. 61/2000 cit. (con il quale era stata data attuazione alla direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro su lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla C S) che assume ratione temporis non applicabile alla concreta fattis Il ecie per essere i periodi di inattività tutti ricadenti in epoca antece ente alla relativa entrata in vigore;
in ogni caso, l'art. 9, unico articolo del d. Igs n. 61/2000 cit., disciplinante il profilo previ enziale, prevedeva che il computo dell'anzianità contributiva dove se essere effettuato in proporzione al concreto orario di lavoro osse ato. Sulla premessa che la di ciplina regolante ratione temporis la concreta fattispecie era quella ettata dall'art. 5 d.l. n. 726 /1984 cit. conv. in legge n. 863/1984 c' . espressamente abrogato dall'art. 11 d. Igs. n. 61/2000, parte 'corrente sostiene che la parità di trattamento fra periodi di lav Il ro a tempo pieno e periodi a tempo parziale, alla stregua di tale disciplina, era garantita in relazione alla determinazione dell'importo della pensione « assicurando il computo dell'intera anzianità contributiva nel caso di rapporto a tempo pieno e assicurando il c mputo dell'anzianità contributiva nella misura proporzionale all'orario effettivamente svolto nel caso di rapporto di lavoro a tempo par iale>>.
2. Il motivo deve essere respinto in continuità di condivisibili precedenti di questa Corte.
2.1. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, (Cass. 23/10/2018, n. 2682'; Cass. 10/04/ 2018 n.8772; Cass.29/04/2016, n. 8565), l'art. 5, comma 11, d.l. 726/1984 (in forza del quale ai fini della determi azione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva «iner nte ai periodi di lavoro a tempo parziale» va calcolata «propo zionalmente all'orario effettivamente svolto») va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass.02/12/ 2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa eurounitaria (co e interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 • C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/ 2017, n. 16677), nel senso ch l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 46 del 1983 (o poi sulla base delle successive ed identiche previ ioni di cui all'art. 9, co. 4, d. Igs. 61/2000 e di cui all'art. 11, . 4, d. Igs. 81/2015), debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi qui di escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire I diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempi parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell'ambito d I programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavo o.
2.2. In tale contesto, come puntualizzato da Cass. 06/07/2017 n. 16677 (in motivazione), il iferimento al principio di parità di trattamento tra lavoratori a te po parziale e lavoratori a tempo pieno derivato dal diritto comunitari non implica che la materia in esame sia considerata direttamente assoggettata alla disciplina cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè an i la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima conc rne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di l voro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni le ali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 2), ma assume rilievo nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale già immane te nell'ordinamento interno ai fini previdenziali.
3. In base alle considerazio i che precedono il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite sono reg • late secondo soccombenza.
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore imp do a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13,_sezticeette (Cass. Sez. Ln. n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che licuida in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processUali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del o stesso art.13, sizerde~ Roma, così deciso il 3 mar o 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.s Antonella Page