Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 283/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI Parte_1
FABIO e MICELI WALTER, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in giudizio;
Controparte_1
-appellato contumace-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 28/2024 del 24/01/2024, emessa dal
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/02/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/06/2024 , docente a tempo determinato alle Parte_1 dipendenze del , ha impugnato la sentenza indicata in Controparte_1
oggetto, pronunciata il 24/01/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda -proposta con ricorso del 07/06/2022- di riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL di comparto 15/03/2001 per il servizio
09/11/2018, dal 12/11/2018 al 22/12/2018, dal 07/01/2019 al 01/03/2019, dal 06/03/2019 al
17/04/2019, il 26/04/2019, dal 29/04/2019 al al 30/04/2019, dal 02/05/2019 al 07/06/2019, dal
17/06/2019 al 18/06/2019, dal 30/09/2019 al 14/02/2020, dal 17/02/2020 al 21/02/2020, il
24/02/2020, dal 26/02/2020 al 28/02/2020, dal 02/03/2020 al 13/03/2020, dal 16/03/2020 al
20/03/2020, dal 23/3/2020 al 03/04/2020, dal 09/05/2020 al 08/06/2020, il 26/06/2020, e dal
29/09/2020 al 30/06/2021.
L'impugnata sentenza ha respinto la domanda ponendosi in consapevole contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CGUE in materia, affermando (cfr. pag. 4 della motivazione): “Non si condividono le conclusioni e il presupposto di fatto e la presente sentenza, in motivato dissenso, auspica una rivalutazione della giurisprudenza superiore”, e ritenendo che il differente trattamento dei docenti a tempo determinato previsto dalla contrattazione collettiva di comparto applicabile, quanto al riconoscimento della retribuzione professionale solo al personale a tempo indeterminato ed a quello impiegato con supplenze annuali, fosse giustificato da ragioni oggettive in considerazione della diversità della prestazione dei docenti in servizio con supplenze brevi rispetto a quelli di ruolo ed ai supplenti annuali, sia quanto alle modalità di accesso all'insegnamento, sia quanto alla natura dell'attività lavorativa.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE, ed erroneità della motivazione nella parte in cui considera la temporaneità della prestazione quale ragione oggettiva in grado di giustificare la disparità di trattamento retributivo, poiché, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, sicché rientra tra le condizioni di impiego di cui alla richiamata clausola 4 e deve essere quindi, non sussistendo ragioni oggettive, corrisposta anche ai docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Il non si è costituito in giudizio nonostante regolare Controparte_1
notifica del ricorso introduttivo ed è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
La voce retributiva richiesta è prevista dall'art. 7 (intitolato: Retribuzione professionale docenti) del CCNL Comparto Scuola del 15/03/2001, relativo al secondo biennio economico
2000 - 2001 del personale del comparto scuola, in base al quale al personale docente, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti compensi accessori articolati in tre fasce retributive, cui va aggiunto il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31/08/1999, compenso contestualmente soppresso e sommato a detti compensi accessori (quindi conglobato in essi). Tali compensi complessivi, denominati appunto: retribuzione professionale docenti, sono corrisposti per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/08/1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26/05/1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 04/08/1995.
Si tratta pertanto di voce retributiva di nuova istituzione, conglobante il soppresso compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31/08/1999, e da corrispondersi con le medesime modalità già stabilite da detto art. 25.
Tali modalità sono indicate ai c. 5 segg. di detto art. 25, che prevede la liquidazione su base mensile, ovvero, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o di situazione assimilata, e con quantificazione in base all'orario contrattuale nei casi di part-time, nonché, per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, con riduzione nella stessa misura, e, nei casi di assenza per malattia, con assoggettamento alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL Scuola 04/08/1995.
In base alla formulazione letterale dell'art. 7 CCNL 15/03/2001 cit. deve ritenersi che il richiamo dell'art. 25 CCNI 31/08/1999 cit. è compiuto solo al fine di individuare le modalità di corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (ciò che si evince chiaramente dallo specifico riferimento alle: “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/08/1999”) e non anche per escludere l'applicazione in favore dei docenti destinatari di supplenze brevi, essendo tale esclusione prevista dall'art. 25 non con riferimento alle modalità di pagamento ma per la diversa finalità della determinazione del proprio campo di applicazione soggettivo e con riferimento al diverso compenso ivi previsto (il richiamato compenso individuale accessorio). La stessa regolamentazione delle modalità di pagamento dettata dall'art. 25 è, del resto, pienamente compatibile con l'attribuzione dell'emolumento anche in caso di supplenze brevi, in considerazione della previsione che per i periodi di servizio inferiori al mese il compenso viene liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
Una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato quanto alle condizioni di impiego, fissato dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28/06/1999 relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in base alla costante giurisprudenza della CGUE in materia (cfr. CGUE, sentenze 13/9/2007 in causa C-307/05, 4/7/2006 in causa
C-212/04, 7/9/2006 in cause C-53/04 e C-180/04, 15/4/2008 in causa C-268/06, 08/09/2011 in causa C-177/10, 18/10/2012 in cause riunite da C 302/11 a C 305/11, 07/03/2013 in causa
C393/11).
In base a tale ricostruzione dell'istituto, è ormai pacifico in giurisprudenza che l'art. 7 c. 1 del
CCNL per il personale del comparto scuola 15/03/2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/08/1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo, trattandosi di voce retributiva di natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, come tale rientrante nelle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro cit., e dovendosi escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della clausola contrattualcollettiva istitutiva, sia sulla base della ratio della clausola stessa, volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 20015 del 27/07/2018 rv. 650043, 6293/2020, 12303/2024
e 12309/2024, nonché, sulla qualificazione della retribuzione professionale docenti come compenso fisso e continuativo, Cass. Sez. L. n. 10145 del 26/04/2018 rv. 648733).
L'impugnata sentenza, pur affermando di porsi in consapevole contrasto con i principi giurisprudenziali qui richiamati, in realtà giunge al rigetto delle domande dell'appellante non in base ad un'interpretazione della normativa applicabile, condotta secondo coerenti parametri logico-giuridici che conducano a soluzioni opposte a quelle della ormai pacifica giurisprudenza in materia, ma all'esito di un percorso motivazionale condotto su mere asserzioni, ripetitive di circostanze di fatto asseritamente costituenti ragioni oggettive di legittima differenziazione di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (il difetto di previo pubblico concorso e la durata o la non continuatività delle prestazioni), nonostante la rilevanza di esse sia già, come visto, stata compiutamente ed approfonditamente esaminata e valutata nelle pronunce citate, nel senso di escluderne in radice la rilevanza e l'idoneità a costituire legittima giustificazione di trattamenti differenziati.
La motivazione dell'impugnata sentenza si risolve, quindi, in un plateale ed immotivato contrasto con i richiamati principi, nonostante le già intervenute univoche pronunce della S.C. ed il valore normativo delle pronunce della CGUE, che, come noto, costituiscono fonte del diritto eurounitario (che appunto vige nell'interpretazione fornitane dalla Corte) ed hanno quindi efficacia vincolante immediata nell'ordinamento nazionale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 25414 del 26/08/2022 rv. 665613 – 01; Cass. Sez. 5 n. 5381 del 03/03/2017 rv. 643292 – 02; Cass.
Sez. 6 – 1 n. 2468 del 08/02/2016 rv. 638409 – 01; Cass. Sez. L. n. 19301 del 12/09/2014 rv.
632273 - 01), ed è pertanto radicalmente erronea ed in alcun modo condivisibile.
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, il appellato va CP_1 quindi condannato al pagamento in favore dell'appellante della retribuzione professionale docenti, quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, con oneri accessori come per legge, con decorrenza dallo stipendio di febbraio 2018
e fino allo stipendio di giugno 2021.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 4 c. bis d.M. n. 55/2014, meramente facoltativa, e tenuto conto della serialità del contenzioso, risultando essere stati proposti in identica materia altri giudizi non riuniti, sicché, ricorrendo la medesima ratio per la quale l'art. 151 disp. att. c.p.c. prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche, si ritiene equo applicare in via analogica la medesima riduzione.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 28/2024 in data 24/01/2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della retribuzione Controparte_1 professionale docenti, quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI
31/08/1999 in relazione ai periodi di servizio prestati a tempo determinato negli anni scolastici indicati in motivazione, con decorrenza dallo stipendio di febbraio 2018 e fino allo stipendio di giugno 2021, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle singole scadenze al saldo;
condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_1 grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -