Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1462/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'8/04/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PELAGALLI TOMMASO (C.F. , con domicilio eletto in Vallelunga C.F._2 Pratameno, via Garibaldi n. 126 ricorrente contro
, (C.F. ) in persona del Liquidatore pro tempore, con sede legale CP_1 P.IVA_1 in Mussomeli via Principe di Scalea n. 49 resistente contumace
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della società in Controparte_1 persona dell'amministratore e legale rapp.te pro tempore, con sede in Mussomeli Via Principe di Scalea snc, svolgendo le mansioni di operaio Liv. V CCNL Commercio dal settembre del 2015 al luglio del 2019, osservando l'orario di lavoro in premessa indicato;
- Ritenere e dichiarare il diritto dello stesso alla corresponsione dell'indennità per differenze retributive;
per ferie maturate e non godute, per lavoro straordinario, per i ratei di 13° e 14° mensilità e del T.F.R., maturato a far data dal 15 ottobre 2010 alle dipendenze delle precedenti società poi cedenti alla attuale cessionaria, per complessivi €. 72.886,64, ai sensi e per gli effetti della normativa contrattuale richiamata ed, in ogni caso, ai sensi Controparte_ degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. Conseguentemente:- Condannare la società , in persona dell'amministratore e legale rapp.te pro tempore, con sede in Mussomeli via Principe di Scalea snc, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 72.886,64, per causa e titolo come sopra esplicato, calcolata al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o a quell'altra somma, maggiore o CP_2 minore, che dovesse essere dichiarata previa nomina di C.T.U.; - Con vittoria di spese e compensi di procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 21/12/2021, ha agito per l'accoglimento delle Parte_1 domande riportate in epigrafe allegando in fatto di aver prestato attività lavorativa subordinata, con mansioni di operaio livello V del CCNL Commercio, alle dipendenze della società resistente
Ha chiarito di aver svolto le mansioni di responsabile del magazzino e, dalla fine del 2017 in poi, C la mansione di supervisore dei punti vendita di Mussomeli, Santa Caterina Vill. , e CP_7
Ha rappresentato di aver lavorato per circa 56 ore settimanali e di aver sempre CP_8 osservato il seguente orario di lavoro: dalle 07.45 alle 18.30, nei giorni di lunedì – martedì – giovedì – venerdì e sabato, con una brevissima pausa di circa 30 minuti, e dalle 07.45 alle 14.00 il mercoledì.
Pur lavorando a tempo pieno, il ricorrente ha lamentato: il pagamento ridotto al 50% della retribuzione dal settembre al dicembre del 2015 e dal gennaio al giugno 2016, il mancato pagamento delle ferie non godute, dello straordinario, della 13a e della 14a mensilità e del T.F.R. maturato. Ha chiesto per tali motivi la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 72.886,64. Co All'udienza del giorno 23 maggio 2023, preso atto del fallimento della società , CP_1 il giudizio è stato interrotto, per essere successivamente riassunto dalla parte ricorrente in data
18.08.2023 che ha riproposto le domande originarie.
All'udienza del 13 febbraio 2024, verificata la regolarità della costituzione è stata dichiarata la contumacia della curatela della resistente.
All'udienza istruttoria del 19.06.2024 il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla prova per testi e all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Pertanto, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
Le domande proposte nel presente giudizio, tutte dal carattere patrimoniale, sono improcedibili innanzi al Giudice del lavoro alla luce del principio secondo cui le domande proposte dal lavoratore con l'eccezione della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte dinanzi al Tribunale fallimentare, come peraltro è stato fatto. Solo l'accertamento del Tribunale fallimentare (o della Crisi di Impresa) è
l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (Cass. n. 19248/2007). «Né rileva che la domanda sia stata introdotta nell'ambito di un giudizio ordinario, poi interrotto a causa dell'intervenuto fallimento: la vis attractiva della procedura fallimentare, desumibile dagli artt. 24 e 52 della legge fallimentare, si estende ai giudizi pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento e determina la improcedibilità in sede ordinaria per cui, se nelle more del giudizio iniziato contro il debitore in bonis sopravviene la dichiarazione di fallimento di costui, non può il giudizio medesimo essere proseguito o riassunto, ma ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dagli artt. 93 ss. della legge medesima, e cioè mediante lo speciale procedimento di verificazione dello stato passivo» (v.
Cass. n. 2357/1968, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017, Sez. L, Sentenza n. 41586 del 27/12/2021).
Nulle per le spese di giudizio stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara improcedibili le domande contenute nel proposto ricorso.
Nulla per le spese di giudizio.
Caltanissetta, 6 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre