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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12162 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 29493/2024
Il Giudice FA LA, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da e , rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to MORELLI GAIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO / resistente
OGGETTO: ripetizione ratei assegno di cui all'art.13 DL 8/1991
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorsi ritualmente notificati al convenuto meglio identificato in epigrafe, le ricorrenti adiscono il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della nota n. 123, emessa dal Servizio Centrale di Protezione del in data 20.5.2024, con cui venivano recuperati i maggiori Controparte_1 oneri sostenuti dal resistente, nel periodo 1.7.2023/31.5.2024, per il mantenimento delle due ricorrenti, nella loro rispettiva veste di figlia e di moglie del collaboratore di giustizia , a seguito del loro trasferimento presso il Persona_1
“Residence dei Fiori Baveno” risalente al 26.6.2023.
La Difesa contesta la riconducibilità di tale ultimo trasferimento domiciliare a condotta delle proprie assistite essendosi reso necessario a fronte dell'avvenuto abbandono del domicilio protetto da parte del marito di Parte_1
( )nel gennaio 2023, cui faceva seguito la separazione Testimone_1 consensuale dei due coniugi, e delle preoccupazione in merito a un possibile disvelamento del domicilio da parte dell'ex coniuge, nei termini documentati in atti.
Viene, altresì, rilevato che il TAR Lazio, con sentenza n. 1282/2024 - passata in giudicato - annullava la delibera di revoca del programma di protezione inizialmente disposta nei confronti dello stesso dalla Commissione Centrale per la Per_1
Definizione e l'Applicazione delle speciali misure di protezione del
[...]
e che la nuova delibera di revoca del programma di protezione veniva CP_1 sospesa, in data 16.7.2024, dal TAR Lazio nell'ambito del giudizio RG n.
7701/2024
Si è ritualmente costituito in giudizio il richiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la riunione dei due procedimenti ed eccependo, nel merito, che:
- il disvelamento del domicilio protetto “costituisce violazione degli obblighi derivanti dal contratto (pubblico sottoscritto dagli interessati al momento dell'ingresso al programma di protezione) e determina un palese nocumento per i profili di sicurezza”;
- con istanza del 31.3.2023, il legale di fiducia del collaboratore chiedeva il trasferimento dei nuclei famigliari in altro comune al fine di agevolare il collaboratore nell'inserimento lavorativo “determinando con tale dichiarazione un
Pag. 2 di 7 ulteriore palese disvelamento della località, già evidentemente conosciuta dallo stesso legale in evidente violazione dei profili di sicurezza”;
- nel contempo emergeva che l'ex coniuge della figlia del collaboratore, odierna ricorrente, intraprendeva una nuova relazione sentimentale, rispetto a cui Per_1 dichiarava di non essere in grado di fornire specifici elementi informativi;
- in data 24 maggio 2023 veniva notificato a il disposto trasferimento del suo Per_1 nucleo famigliare e di quello della figlia, regolarmente accettato dagli interessati, in una struttura ricettiva di tipo “residence”.
Il convenuto ritiene che la dislocazione maggiormente dispendiosa dei due nuclei famigliari sia “conseguenza esclusiva delle violazioni poste in essere dagli stessi e di decisioni assunte in autonomia, esclusivamente ascrivibili ai protetti”.
Da ultimo il rileva che le somme addebitate alle ricorrenti non sono state CP_1 trattenute ( ad eccezione di euro 2080,00 per la e di euro 1570,00 per la Pt_2
, essendo nelle more intervenuta la revoca del programma di protezione, Pt_1 con contestuale cessazione delle misure tutorie e assistenziali.
Il giudice, all'udienza del 16.1.2025, disponeva la riunione dei due procedimenti, rinviava per la decisione all'udienza del 26.11.2025 e, all'esito della discussione orale delle parti e della camera di consiglio, emetteva sentenza contestuale.
Motivi della decisione
La domanda in esame è fondata e va, pertanto, accolta.
Va, innanzitutto, premesso, ai sensi dell'art. 9 DL n. 8/1991, che “alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e
Pag. 3 di 7 attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. …
Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure”.
Ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 8 DL cit. “le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie,
l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.
La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT…
Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
Pag. 4 di 7 specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione”.
Nel merito, la nota n. 123/h.4/2/5502/24/N.C. impugnata, con cui venivano recuperati i maggiori costi dovuti alla nuova sistemazione abitativa dei nuclei famigliari delle ricorrenti, appare ingiustificata e, pertanto, illegittima.
Come condivisibilmente evidenziato nei ricorsi, il sopravvenuto trasferimento del collaboratore di giustizia e dei suoi famigliari presso il “Residence dei Fiori Per_1
Baveno”, risalente al 26.6.2023, da cui sarebbero derivati i maggiori oneri economici in contestazione, non è riconducibile a condotte colpose e, tantomeno, dolose delle due ricorrenti ma all'avvenuto imprevedibile abbandono del domicilio protetto da parte dell'ex marito di ( ), Parte_1 Persona_2 avvenuto a gennaio 2023, cui ha fatto seguito la separazione consensuale dei due coniugi (v. all. n. 2 al ricorso), e al conseguente concreto pericolo che il domicilio del collaboratore di giustizia e dei suoi famigliari potesse essere illegittimamente disvelato dal . Tes_1
Tale circostanza viene puntualmente confermata anche dal resistente nel CP_1 provvedimento di revoca del programma di protezione disposta il 27.4.2024 ( v. all.
n. 3 al ricorso)- ad oggi sospesa, con decreto emesso dal Tar Lazio in data
16.7.2024, confermato da successivo provvedimento del Consiglio di Stato).
Non è a tal fine rilevante che , dall'anno 2020, fornisse al Persona_2 proprio datore di lavoro il “reale domicilio protetto..invece del domicilio fittizio”, trattandosi di condotta di molto anteriore al 2023 non direttamente riconducibile, in ogni caso, alle due ricorrenti né che il legale di fiducia del collaboratore, con istanza del 31.3.2023, chiedesse il trasferimento dei due nuclei famigliari in altro comune, determinando “un ulteriore palese disvelamento della località” non configurandosi, anche in questo caso, comportamenti negligenti, colposi e/o dolosi delle ricorrenti.
Non è parimenti riconducibile alla e alla il riferito sentimento Pt_1 Pt_2 di astio asseritamente manifestato dal collaboratore di giustizia nei confronti di
. Tes_1
Pag. 5 di 7 I crediti azionati dal resistente, oltrechè ingiustificati, non sono in ogni CP_1 caso certamente compensabili con le somme maturate dalle due ricorrenti a titolo di assegno di mantenimento, ex. art. 447 c.c., trattandosi di emolumenti di natura alimentare, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità: “l'assegno di mantenimento erogato a norma dell'art.13 del d.l. 10 gennaio 1991, n.13 ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare, in quanto conferito a chi si trovi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e determinato in ragione delle condizioni del collaboratore e delle persone a suo carico” (cfr. Cass. N.
24416/2009).
E' infine inammissibile, ai sensi dell'art. 418 I comma cpc, e, in ogni caso, infondata, a fronte della perdurante sospensione del provvedimento di revoca del programma di protezione, la domanda avanzata dal resistente per il CP_1 recupero di circa 5000,00 euro a carico di ciascun nucleo famigliare.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso, la conseguente illegittimità della nota impugnata e il diritto delle ricorrenti a vedersi restituire dal le somme fino ad oggi illegittimamente trattenute per il titolo per cui è CP_1 causa.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia, del numero delle ricorrenti e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la nota n. 123/h.4/2/5502/24/N.C. , emessa dal Servizio Centrale di
Protezione in data 20.5.2024, condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 rifondere alle ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi euro 4100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pag. 6 di 7 Roma ,lì 26/11/2025
Il Giudice
FA LA
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 29493/2024
Il Giudice FA LA, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da e , rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to MORELLI GAIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO / resistente
OGGETTO: ripetizione ratei assegno di cui all'art.13 DL 8/1991
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorsi ritualmente notificati al convenuto meglio identificato in epigrafe, le ricorrenti adiscono il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della nota n. 123, emessa dal Servizio Centrale di Protezione del in data 20.5.2024, con cui venivano recuperati i maggiori Controparte_1 oneri sostenuti dal resistente, nel periodo 1.7.2023/31.5.2024, per il mantenimento delle due ricorrenti, nella loro rispettiva veste di figlia e di moglie del collaboratore di giustizia , a seguito del loro trasferimento presso il Persona_1
“Residence dei Fiori Baveno” risalente al 26.6.2023.
La Difesa contesta la riconducibilità di tale ultimo trasferimento domiciliare a condotta delle proprie assistite essendosi reso necessario a fronte dell'avvenuto abbandono del domicilio protetto da parte del marito di Parte_1
( )nel gennaio 2023, cui faceva seguito la separazione Testimone_1 consensuale dei due coniugi, e delle preoccupazione in merito a un possibile disvelamento del domicilio da parte dell'ex coniuge, nei termini documentati in atti.
Viene, altresì, rilevato che il TAR Lazio, con sentenza n. 1282/2024 - passata in giudicato - annullava la delibera di revoca del programma di protezione inizialmente disposta nei confronti dello stesso dalla Commissione Centrale per la Per_1
Definizione e l'Applicazione delle speciali misure di protezione del
[...]
e che la nuova delibera di revoca del programma di protezione veniva CP_1 sospesa, in data 16.7.2024, dal TAR Lazio nell'ambito del giudizio RG n.
7701/2024
Si è ritualmente costituito in giudizio il richiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la riunione dei due procedimenti ed eccependo, nel merito, che:
- il disvelamento del domicilio protetto “costituisce violazione degli obblighi derivanti dal contratto (pubblico sottoscritto dagli interessati al momento dell'ingresso al programma di protezione) e determina un palese nocumento per i profili di sicurezza”;
- con istanza del 31.3.2023, il legale di fiducia del collaboratore chiedeva il trasferimento dei nuclei famigliari in altro comune al fine di agevolare il collaboratore nell'inserimento lavorativo “determinando con tale dichiarazione un
Pag. 2 di 7 ulteriore palese disvelamento della località, già evidentemente conosciuta dallo stesso legale in evidente violazione dei profili di sicurezza”;
- nel contempo emergeva che l'ex coniuge della figlia del collaboratore, odierna ricorrente, intraprendeva una nuova relazione sentimentale, rispetto a cui Per_1 dichiarava di non essere in grado di fornire specifici elementi informativi;
- in data 24 maggio 2023 veniva notificato a il disposto trasferimento del suo Per_1 nucleo famigliare e di quello della figlia, regolarmente accettato dagli interessati, in una struttura ricettiva di tipo “residence”.
Il convenuto ritiene che la dislocazione maggiormente dispendiosa dei due nuclei famigliari sia “conseguenza esclusiva delle violazioni poste in essere dagli stessi e di decisioni assunte in autonomia, esclusivamente ascrivibili ai protetti”.
Da ultimo il rileva che le somme addebitate alle ricorrenti non sono state CP_1 trattenute ( ad eccezione di euro 2080,00 per la e di euro 1570,00 per la Pt_2
, essendo nelle more intervenuta la revoca del programma di protezione, Pt_1 con contestuale cessazione delle misure tutorie e assistenziali.
Il giudice, all'udienza del 16.1.2025, disponeva la riunione dei due procedimenti, rinviava per la decisione all'udienza del 26.11.2025 e, all'esito della discussione orale delle parti e della camera di consiglio, emetteva sentenza contestuale.
Motivi della decisione
La domanda in esame è fondata e va, pertanto, accolta.
Va, innanzitutto, premesso, ai sensi dell'art. 9 DL n. 8/1991, che “alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e
Pag. 3 di 7 attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. …
Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure”.
Ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 8 DL cit. “le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie,
l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.
La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT…
Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
Pag. 4 di 7 specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione”.
Nel merito, la nota n. 123/h.4/2/5502/24/N.C. impugnata, con cui venivano recuperati i maggiori costi dovuti alla nuova sistemazione abitativa dei nuclei famigliari delle ricorrenti, appare ingiustificata e, pertanto, illegittima.
Come condivisibilmente evidenziato nei ricorsi, il sopravvenuto trasferimento del collaboratore di giustizia e dei suoi famigliari presso il “Residence dei Fiori Per_1
Baveno”, risalente al 26.6.2023, da cui sarebbero derivati i maggiori oneri economici in contestazione, non è riconducibile a condotte colpose e, tantomeno, dolose delle due ricorrenti ma all'avvenuto imprevedibile abbandono del domicilio protetto da parte dell'ex marito di ( ), Parte_1 Persona_2 avvenuto a gennaio 2023, cui ha fatto seguito la separazione consensuale dei due coniugi (v. all. n. 2 al ricorso), e al conseguente concreto pericolo che il domicilio del collaboratore di giustizia e dei suoi famigliari potesse essere illegittimamente disvelato dal . Tes_1
Tale circostanza viene puntualmente confermata anche dal resistente nel CP_1 provvedimento di revoca del programma di protezione disposta il 27.4.2024 ( v. all.
n. 3 al ricorso)- ad oggi sospesa, con decreto emesso dal Tar Lazio in data
16.7.2024, confermato da successivo provvedimento del Consiglio di Stato).
Non è a tal fine rilevante che , dall'anno 2020, fornisse al Persona_2 proprio datore di lavoro il “reale domicilio protetto..invece del domicilio fittizio”, trattandosi di condotta di molto anteriore al 2023 non direttamente riconducibile, in ogni caso, alle due ricorrenti né che il legale di fiducia del collaboratore, con istanza del 31.3.2023, chiedesse il trasferimento dei due nuclei famigliari in altro comune, determinando “un ulteriore palese disvelamento della località” non configurandosi, anche in questo caso, comportamenti negligenti, colposi e/o dolosi delle ricorrenti.
Non è parimenti riconducibile alla e alla il riferito sentimento Pt_1 Pt_2 di astio asseritamente manifestato dal collaboratore di giustizia nei confronti di
. Tes_1
Pag. 5 di 7 I crediti azionati dal resistente, oltrechè ingiustificati, non sono in ogni CP_1 caso certamente compensabili con le somme maturate dalle due ricorrenti a titolo di assegno di mantenimento, ex. art. 447 c.c., trattandosi di emolumenti di natura alimentare, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità: “l'assegno di mantenimento erogato a norma dell'art.13 del d.l. 10 gennaio 1991, n.13 ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare, in quanto conferito a chi si trovi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e determinato in ragione delle condizioni del collaboratore e delle persone a suo carico” (cfr. Cass. N.
24416/2009).
E' infine inammissibile, ai sensi dell'art. 418 I comma cpc, e, in ogni caso, infondata, a fronte della perdurante sospensione del provvedimento di revoca del programma di protezione, la domanda avanzata dal resistente per il CP_1 recupero di circa 5000,00 euro a carico di ciascun nucleo famigliare.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso, la conseguente illegittimità della nota impugnata e il diritto delle ricorrenti a vedersi restituire dal le somme fino ad oggi illegittimamente trattenute per il titolo per cui è CP_1 causa.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia, del numero delle ricorrenti e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la nota n. 123/h.4/2/5502/24/N.C. , emessa dal Servizio Centrale di
Protezione in data 20.5.2024, condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 rifondere alle ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi euro 4100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pag. 6 di 7 Roma ,lì 26/11/2025
Il Giudice
FA LA
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