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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
all'udienza del 25.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
con l'avv. Bianca Magarò
e
Controparte_1
con gli avv.ti Luciano Alberini, Andrea Pontecorvo e Isabella Giampaoli Pontecorvo
OPPOSTA
°°°°°
Vista l'opposizione proposta dalla al decreto n. 4671/2021 emesso in data Parte_1
8.3.2021 con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto di pagare in favore della l'importo di euro Controparte_2
174.103,76 – oltre interessi come da domanda e spese di procedura – a titolo di parziale inadempimento nel pagamento del canone di affitto e delle spese di gestione relativamente a due contratti di affitto di ramo d'azienda per i mesi da marzo 2019 a gennaio 2021 quanto al primo, e da febbraio 2019 a gennaio 2021 quanto al secondo;
dato atto che la società opponente – a sostegno dell'opposizione – ha in sintesi eccepito:
1. l'inesistenza del decreto per essere stato notificato privo della firma del giudice del monitorio in violazione dell'art. 135, terzo comma, c.p.c.;
2. l'insussistenza del credito o quantomeno l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in quanto la quasi totalità delle fatture indicate nel ricorso monitorio sono state pagate prima dell'atto di messa in mora da parte dell'affittante
(residuando soltanto un credito nel minor importo di euro 31.925,31);
3. l'assenza di motivazione circa i criteri di imputazione delle spese condominiali
(che sono state “addebitate unilateralmente in fattura”);
4. l'errata qualificazione della lettera del 28.11.2018 nei termini di promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ.;
rilevato che la opponente – sulla base di tali censure – ha chiesto in via preliminare l'accertamento dell'inesistenza del decreto per come notificato e – nel merito – la revoca di quest'ultimo;
dato atto che la società opposta – nel costituirsi – ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto e – nel merito – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che – all'udienza del 20.10.2021 – è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale considerato l'oggetto della controversia (affitto d'azienda) ed è
stato conseguentemente concesso un termine alle parti per il deposito delle rispettive integrazioni ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; dato atto che – esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria – è
stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (con ordinanza riservata del 20.9.2022);
dato atto che la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
lette le note conclusive e sentite le parti all'udienza del 25.3.2025;
ritenuto che l'opposizione deve essere accolta stante la fondatezza del motivo sub. 2 e che deve pertanto essere rimeditata la valutazione espressa in sede di delibazione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in merito all'imputazione dei pagamenti effettuati medio
tempore dall'opponente;
rilevato che – al riguardo – deve chiarirsi come i criteri di imputazione dei pagamenti
(legali o convenzionali) intervengono esclusivamente laddove sia oggettivamente
incerta l'imputazione degli stessi, laddove – diversamente – nella fattispecie la stessa
società opposta – emettendo le relative fatture allegate al ricorso monitorio – ha
provveduto a specificarne in modo puntuale le relative causali (talvolta quali “canoni e spese” ovvero soltanto “canoni” o “spese” relativamente alle rispettive mensilità: cfr.
all. 9 ricorso monitorio);
dato atto che la opponente – rispetto a tali fatture – ha eccepito il pagamento quasi integrale del debito allegando i relativi bonifici – recanti le medesime causali e riferite alle medesime fatture – effettuati prima dell'emissione del decreto (cfr. all. 2 atto di opposizione); rilevato che soltanto il minor importo di euro 31.925,31 è stato pagato dalla opponente nel corso del giudizio di opposizione (cfr. nota di deposito della opponente in data
19.10.2021);
dato pertanto atto che la opponente ha estinto il proprio debito nei confronti della società opposta – relativamente al credito azionato in via monitoria – e che il decreto deve conseguentemente essere revocato (non essendo consentita una diversa imputazione “postuma” da parte della società affittante dei pagamenti in tal senso effettuati da controparte);
ritenuta – conseguentemente – l'estraneità al ricorso monitorio dell'ulteriore credito dedotto dalla società opposta per “spese per riaddebito energia elettrica e gas, spese
comuni, etc, pari ad 190.000,57” (che non è stato nemmeno adeguatamente giustificato e che dovrà essere eventualmente oggetto di autonoma iniziativa giudiziale della società affittante);
ritenuto che tali rilievi sono pertanto anche assorbenti rispetto alle conclusioni contabili del c.t.u. (che ha esaminato il rapporto nella sua globalità e senza riferimento alle specifiche causali risultanti dalle fatture allegate a sostegno nel ricorso monitorio);
ritenuto infine che l'integrale estinzione del debito in oggetto solo dopo l'emissione del decreto giustifica comunque la compensazione delle spese processuali fra le parti
(mentre le sole spese di c.t.u. – per le ragioni chiarite – devono essere poste a carico della società opposta);
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo n. 4671/2021; pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo della società
opposta;
compensa le altre spese del giudizio.
25.3.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
all'udienza del 25.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
con l'avv. Bianca Magarò
e
Controparte_1
con gli avv.ti Luciano Alberini, Andrea Pontecorvo e Isabella Giampaoli Pontecorvo
OPPOSTA
°°°°°
Vista l'opposizione proposta dalla al decreto n. 4671/2021 emesso in data Parte_1
8.3.2021 con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto di pagare in favore della l'importo di euro Controparte_2
174.103,76 – oltre interessi come da domanda e spese di procedura – a titolo di parziale inadempimento nel pagamento del canone di affitto e delle spese di gestione relativamente a due contratti di affitto di ramo d'azienda per i mesi da marzo 2019 a gennaio 2021 quanto al primo, e da febbraio 2019 a gennaio 2021 quanto al secondo;
dato atto che la società opponente – a sostegno dell'opposizione – ha in sintesi eccepito:
1. l'inesistenza del decreto per essere stato notificato privo della firma del giudice del monitorio in violazione dell'art. 135, terzo comma, c.p.c.;
2. l'insussistenza del credito o quantomeno l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in quanto la quasi totalità delle fatture indicate nel ricorso monitorio sono state pagate prima dell'atto di messa in mora da parte dell'affittante
(residuando soltanto un credito nel minor importo di euro 31.925,31);
3. l'assenza di motivazione circa i criteri di imputazione delle spese condominiali
(che sono state “addebitate unilateralmente in fattura”);
4. l'errata qualificazione della lettera del 28.11.2018 nei termini di promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ.;
rilevato che la opponente – sulla base di tali censure – ha chiesto in via preliminare l'accertamento dell'inesistenza del decreto per come notificato e – nel merito – la revoca di quest'ultimo;
dato atto che la società opposta – nel costituirsi – ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto e – nel merito – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che – all'udienza del 20.10.2021 – è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale considerato l'oggetto della controversia (affitto d'azienda) ed è
stato conseguentemente concesso un termine alle parti per il deposito delle rispettive integrazioni ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; dato atto che – esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria – è
stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (con ordinanza riservata del 20.9.2022);
dato atto che la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
lette le note conclusive e sentite le parti all'udienza del 25.3.2025;
ritenuto che l'opposizione deve essere accolta stante la fondatezza del motivo sub. 2 e che deve pertanto essere rimeditata la valutazione espressa in sede di delibazione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in merito all'imputazione dei pagamenti effettuati medio
tempore dall'opponente;
rilevato che – al riguardo – deve chiarirsi come i criteri di imputazione dei pagamenti
(legali o convenzionali) intervengono esclusivamente laddove sia oggettivamente
incerta l'imputazione degli stessi, laddove – diversamente – nella fattispecie la stessa
società opposta – emettendo le relative fatture allegate al ricorso monitorio – ha
provveduto a specificarne in modo puntuale le relative causali (talvolta quali “canoni e spese” ovvero soltanto “canoni” o “spese” relativamente alle rispettive mensilità: cfr.
all. 9 ricorso monitorio);
dato atto che la opponente – rispetto a tali fatture – ha eccepito il pagamento quasi integrale del debito allegando i relativi bonifici – recanti le medesime causali e riferite alle medesime fatture – effettuati prima dell'emissione del decreto (cfr. all. 2 atto di opposizione); rilevato che soltanto il minor importo di euro 31.925,31 è stato pagato dalla opponente nel corso del giudizio di opposizione (cfr. nota di deposito della opponente in data
19.10.2021);
dato pertanto atto che la opponente ha estinto il proprio debito nei confronti della società opposta – relativamente al credito azionato in via monitoria – e che il decreto deve conseguentemente essere revocato (non essendo consentita una diversa imputazione “postuma” da parte della società affittante dei pagamenti in tal senso effettuati da controparte);
ritenuta – conseguentemente – l'estraneità al ricorso monitorio dell'ulteriore credito dedotto dalla società opposta per “spese per riaddebito energia elettrica e gas, spese
comuni, etc, pari ad 190.000,57” (che non è stato nemmeno adeguatamente giustificato e che dovrà essere eventualmente oggetto di autonoma iniziativa giudiziale della società affittante);
ritenuto che tali rilievi sono pertanto anche assorbenti rispetto alle conclusioni contabili del c.t.u. (che ha esaminato il rapporto nella sua globalità e senza riferimento alle specifiche causali risultanti dalle fatture allegate a sostegno nel ricorso monitorio);
ritenuto infine che l'integrale estinzione del debito in oggetto solo dopo l'emissione del decreto giustifica comunque la compensazione delle spese processuali fra le parti
(mentre le sole spese di c.t.u. – per le ragioni chiarite – devono essere poste a carico della società opposta);
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo n. 4671/2021; pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo della società
opposta;
compensa le altre spese del giudizio.
25.3.2025. IL GIUDICE