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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 759/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 e vertente
TRA
n. a Atessa il 19.3.1992, CF , difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefania Antonelli
RICORRENTE
C/
n. a Lanciano il 27.9.1996, CF , CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv. Anna Cieri ed Elisa Pastorelli
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Sabina ZULLI, quale curatore speciale di Persona_1 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo per mutamento del rito depositato il 17.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 i difensori delle parti si riportavano alle richieste e conclusioni formulate nell'accordo sottoscritto tra i contendenti e depositato il 17.10.2025; tal accordo può essere recepito, non contenendo alcuna disposizione contraria alla legge o agli interessi dei minori
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 759/2024, così decide:
Dispone l'affidamento condiviso di con suo collocamento Persona_1 presso la madre
Dispone che possa tenere con sé la minore a settimane Parte_1 alterne per tre weekend al mese (I, II e IV settimana), prelevandola il venerdì all'uscita da scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 20.00 della domenica;
nella settimana in cui la minore non sarà con il padre nel weekend, questi potrà tenere la figlia il mercoledì, prelevandola all'uscita da scuola per poi riaccompagnarla a casa dalla madre alle 20.30, dopo cena
Il genitore con cui la minore trascorrerà l'8 dicembre la terrà anche dal 25 al 30 dicembre;
il genitore con cui la minore trascorrerà il 24 dicembre la terrà anche dal 30 dicembre al 6 gennaio;
trascorrerà Per_1 con la madre la Concezione e Natale del 2025; il 24 dicembre 2025 la minore starà con il padre che la preleverà dalla madre il 23 dicembre alle ore 11.00 fino alle ore 11.00 del 25 dicembre.
Dal 30 dicembre al 6 gennaio la minore starà con il padre dalle ore 11.00 del 30 dicembre fino alle ore 18.00 del 6 gennaio;
il padre dovrà prelevarla dalla casa della madre, mentre la mamma dovrà recarsi presso l'abitazione del papà per ivi prelevare la figlia e ricondurla a casa;
viceversa, quando il padre trascorrerà con la figlia l'8 dicembre, costui potrà prelevare la minore all'uscita da scuola del 7 dicembre e tenerla con sé fino alle 19.00 dell'8 dicembre, quando sarà la madre a recarsi presso l'abitazione paterna per ivi prelevarla e riportarla a casa, mentre il periodo che dal 25 al 30 dicembre il padre potrà prelevare la minore dalle 11.00 del 25 dicembre e tenerla con sé fino alle 19.00 del 30 dicembre, quando sarà la madre a recarsi presso l'abitazione paterna per ivi prelevarsla e riportarla a casa
In ordine alle festività pasquali, queste saranno suddivise tra il giovedì santo ed il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'angelo, alternando gli anni tra i genitori a partire dal padre per la Pasqua 2026; nel periodo giovedì santo-giorno di Pasqua il padre preleverà la figlia dalla madre alle ore 11.00 del Giovedì Santo e poi sarà la madre a ricondurla a casa, prelevando la bambina dall'abitazione del padre alle ore 19.00 del giorno di Pasqua;
se il padre trascorrerà con la minore il lunedì dell'angelo, la preleverà alle 20.00 del giorno di Pasqua e poi sarà la madre a recarsi presso l'abitazione paterna per ivi prelevarla e riportarla a casa alle ore 19.00 del martedì seguente
Alle festività e ponti scolastici si stabilirà il principio dell'alternanza (4 ottobre, 1 novembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) iniziando dall'uscita della scuola del giorno precedente la festività fino alle ore 19.00 della festività stessa, sempre onerando ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza a prelevarla (padre) e a riaccompagnarla a casa (madre), precisando che nel caso in cui la festività ricade durante il weekend la bambina starà unitamente al genitore rispettando il calendario;
in questo caso il padre potrà cominciare il 1 maggio 2026, mentre la mamma trascorrerà con la minore il 2 giugno 2026, e così a seguire secondo il principio dell'alternanza
In ordine ai compleanni ed alle festività familiari: il compleanno della minore sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore, iniziando dalla madre per l'anno 2025; il giorno del compleanno dei genitori potrà trascorrere la giornata con ciascuno di essi. Il giorno della Per_1 festa della mamma (la seconda domenica di maggio) sarà trascorso dalla minore con la madre, che la preleverà dall'abitazione del padre dalle ore 12.00 e la terrà con sé tutta la giornata;
conseguentemente, il padre potrà tenere con sé la minore il mercoledì pomeriggio, prelevandola dall'abitazione della madre alle ore 15.00 e riaccompagnandola alle ore 20.30. festeggerà con il padre la festa del papà Per_1
Periodo estivo: dalla domenica della settimana coincidente con la chiusura della scuola fino a quella precedente la sua riapertura ciascun genitore terrà la minore a settimane alterne (dalle 19.00 della domenica alle 19.00 della domenica successiva, a cominciare dal per il Per_1
2026); il genitore collocatario della settimana provvederà a prelevare e riaccompagnare la minore;
la giornata di ferragosto verrà alternata annualmente, iniziando dal padre nel 2026; durante il periodo estivo sono sospesi gli incontri infrasettimanalicon il genitore non collocatario E' fatto obbligo ad entrambi i genitori di informare preventivamente l'altro genitore qualora intendano far pernottare la figlia minore in luogo diverso dalla propria abituale residenza o dimora, indicando il luogo ed i recapiti di riferimento: tale comunicazione dovrà avvenire con congruo preavviso rispetto al pernotto, salvi i casi di urgenza o motivi imprevisti, al fine di garantire la collaborazione e la trasparenza nell'interesse della prole
Nei giorni in cui non vede la figlia, il padre potrà effettuare una videochiamata al giorno con la stessa (prima o dopo pranzo o cena)
Le disposizioni relative al riaccompagnamento della figlia da parte della madre nei giorni festivi sono sospese in ragione dello stato di gravidanza della (con data presunta del parto nel 2026); tale CP_2 sospensione avrà durata per tutto il periodo in cui il neonato richiederà la presenza costante della madre;
le disposizioni predette riprenderanno a partire dall'inizio del periodo estivo del 2026; resta inteso tra le parti che la madre potrà anche delegare una persona di sua fiducia per riprendere la minore
Si riconosce la possibilità al di accompagnare la figlia a scuola il Per_1 lunedì mattina o il giorno dopo una eventuale festività quando lo stesso svolge il turno di pomeriggio verserà mensilmente a la somma di Parte_1 CP_1 euro 100 a titolo di mantenimento della figlia minore e contribuirà per il 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
percepirà per il 100% l'assegno unico CP_1
Le parti esprimoni il reciproco assenso per il rinnovo della carta di identità della minore
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento, ivi comprese quelle del curatore speciale, che le parti sopporteranno nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lanciano il 21.10.2025
Il Presidente Massimo Canosa