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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO ON, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Agenzia Del Demanio Dr Piemonte E Valle D'Aosta - Via Arsenale 21 10100 Torino TO
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Torino - Corso Stati Uniti, 45 10100 Torino TO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gattinara - Corso Valsesia 119 13045 Gattinara VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 218 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata.
Tutto nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 n. 218 dell'8 febbraio 2023, emesso dal
Comune di Gattinara per l'importo complessivo di € 4.472,62, di cui € 3.370,00 a titolo di IMU, € 91,62 a titolo di interessi ed € 1.011,00 a titolo di sanzioni, notificato all'Agenzia del Demanio in data 21 marzo
2023.
L'accertamento riguardava numerosi identificativi catastali, che il Comune aveva suddiviso in tre gruppi omogenei:
Primo gruppo (immobili di Indirizzo_1): fabbricato a destinazione abitativa e relativa pertinenza destinata a box auto, divenuti di proprietà del Demanio dello Stato a seguito di sequestro e successiva confisca penale.
Il Comune riteneva sussistenti i presupposti per l'imposizione IMU secondo l'inquadramento giuridico e l'aliquota prevista per la generalità dei fabbricati.
Secondo gruppo (immobili di Indirizzo_2 - uffici): fabbricato destinato ad uffici pubblici e relativa pertinenza, in uso ai Carabinieri Forestali ed adibiti ad uffici della locale stazione. Per questo gruppo il
Comune aveva deciso di uniformarsi al contenuto della sentenza n. 54/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Vercelli, considerandoli esenti da imposta ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23.
Terzo gruppo (immobili di Indirizzo_2 - alloggi): fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze ad uso box auto, in uso ai Carabinieri Forestali ed adibiti ad alloggi per il personale. Il Comune riteneva non applicabile l'esenzione per la mancanza sia del presupposto soggettivo che oggettivo, in quanto il soggetto utilizzatore era diverso dal proprietario e l'uso non rientrava tra quelli strettamente istituzionali.
L'Agenzia del Demanio proponeva ricorso in data 19 maggio 2023, eccependo principalmente:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando la Cassazione n. 10683/2019 secondo cui "la disposizione contenuta nell'art. 1, 2 co, del R.D. 18.11.1923 n. 2440, in combinato disposto con l'art. 3, 2 co. del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, individua nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra, il soggetto passivo del tributo locale";
2) difetto del presupposto impositivo, in ragione della qualificazione degli immobili come beni in uso governativo, con conseguente applicazione dell'esenzione dal tributo IMU ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n.
23/2011, essendo gli immobili destinati a compiti istituzionali.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli, con sentenza n. 43 del 2 agosto 2024, dichiarava il ricorso inammissibile perchè tardivo, rilevando che era stato presentato in data 19 maggio 2023 ma depositato solo in data 23 novembre 2023, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.
Lgs. 546/92. Respingevano la richiesta di rimessione in termini dell'Agenzia del Demanio, argomentata sul rilievo di un tentato deposito del 29 settembre 2023, osservando come in realtà tale tentativo non avesse alcuna rilevanza processuale non essendosi perfezionato con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema SIGIT.
Propone appello l'Agenzia del Demanio, censurando la sentenza di primo grado perché viziata da error in procedendo, non avendo i giudici tenuto conto del fatto che, ratione temporis, era applicabile l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 (reclamo-mediazione). Osserva che il calcolo corretto dei termini sarebbe stato: Notifica:
19/05/2023; Scadenza termine reclamo mediazione: 19/08/2023; Applicazione della sospensione feriale:
19/09/2023; Scadenza iscrizione a ruolo: 19/10/2023. L'iscrizione a ruolo richiesta il 29/09/2023 sarebbe stata pertanto tempestiva. Ripropone poi i motivi di ricorso non scrutinati in primo grado.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il rituale deposito del ricorso in primo grado è avvenuto il 23.11.2023. Ed è a tale data che deve aversi riguardo, non al tentativo di deposito del 29.09.2023. Trattandosi di deposito telematico, era onere della parte ricorrente verificare che andasse a buon fine, accertandosi della ricezione delle ricevute telematiche e in particolare della ricevuta di avvenuta accettazione dell'atto. L'odierna appellante non ha addotto alcun elemento di prova, nè ha indicato alcun fatto o circostanza, idoneo a dimostrare la non imputabilità
a sè del ritardo nel deposito: le disfunzioni organizzative dell'ente ricadono sull'ente medesimo.
La valutazione dei giudici di prime cure è dunque corretta e meritevole di conferma. Ne discende il rigetto dell'appello; spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO ON, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Agenzia Del Demanio Dr Piemonte E Valle D'Aosta - Via Arsenale 21 10100 Torino TO
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Torino - Corso Stati Uniti, 45 10100 Torino TO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gattinara - Corso Valsesia 119 13045 Gattinara VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 218 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata.
Tutto nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 n. 218 dell'8 febbraio 2023, emesso dal
Comune di Gattinara per l'importo complessivo di € 4.472,62, di cui € 3.370,00 a titolo di IMU, € 91,62 a titolo di interessi ed € 1.011,00 a titolo di sanzioni, notificato all'Agenzia del Demanio in data 21 marzo
2023.
L'accertamento riguardava numerosi identificativi catastali, che il Comune aveva suddiviso in tre gruppi omogenei:
Primo gruppo (immobili di Indirizzo_1): fabbricato a destinazione abitativa e relativa pertinenza destinata a box auto, divenuti di proprietà del Demanio dello Stato a seguito di sequestro e successiva confisca penale.
Il Comune riteneva sussistenti i presupposti per l'imposizione IMU secondo l'inquadramento giuridico e l'aliquota prevista per la generalità dei fabbricati.
Secondo gruppo (immobili di Indirizzo_2 - uffici): fabbricato destinato ad uffici pubblici e relativa pertinenza, in uso ai Carabinieri Forestali ed adibiti ad uffici della locale stazione. Per questo gruppo il
Comune aveva deciso di uniformarsi al contenuto della sentenza n. 54/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Vercelli, considerandoli esenti da imposta ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23.
Terzo gruppo (immobili di Indirizzo_2 - alloggi): fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze ad uso box auto, in uso ai Carabinieri Forestali ed adibiti ad alloggi per il personale. Il Comune riteneva non applicabile l'esenzione per la mancanza sia del presupposto soggettivo che oggettivo, in quanto il soggetto utilizzatore era diverso dal proprietario e l'uso non rientrava tra quelli strettamente istituzionali.
L'Agenzia del Demanio proponeva ricorso in data 19 maggio 2023, eccependo principalmente:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando la Cassazione n. 10683/2019 secondo cui "la disposizione contenuta nell'art. 1, 2 co, del R.D. 18.11.1923 n. 2440, in combinato disposto con l'art. 3, 2 co. del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, individua nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra, il soggetto passivo del tributo locale";
2) difetto del presupposto impositivo, in ragione della qualificazione degli immobili come beni in uso governativo, con conseguente applicazione dell'esenzione dal tributo IMU ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n.
23/2011, essendo gli immobili destinati a compiti istituzionali.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli, con sentenza n. 43 del 2 agosto 2024, dichiarava il ricorso inammissibile perchè tardivo, rilevando che era stato presentato in data 19 maggio 2023 ma depositato solo in data 23 novembre 2023, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.
Lgs. 546/92. Respingevano la richiesta di rimessione in termini dell'Agenzia del Demanio, argomentata sul rilievo di un tentato deposito del 29 settembre 2023, osservando come in realtà tale tentativo non avesse alcuna rilevanza processuale non essendosi perfezionato con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema SIGIT.
Propone appello l'Agenzia del Demanio, censurando la sentenza di primo grado perché viziata da error in procedendo, non avendo i giudici tenuto conto del fatto che, ratione temporis, era applicabile l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 (reclamo-mediazione). Osserva che il calcolo corretto dei termini sarebbe stato: Notifica:
19/05/2023; Scadenza termine reclamo mediazione: 19/08/2023; Applicazione della sospensione feriale:
19/09/2023; Scadenza iscrizione a ruolo: 19/10/2023. L'iscrizione a ruolo richiesta il 29/09/2023 sarebbe stata pertanto tempestiva. Ripropone poi i motivi di ricorso non scrutinati in primo grado.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il rituale deposito del ricorso in primo grado è avvenuto il 23.11.2023. Ed è a tale data che deve aversi riguardo, non al tentativo di deposito del 29.09.2023. Trattandosi di deposito telematico, era onere della parte ricorrente verificare che andasse a buon fine, accertandosi della ricezione delle ricevute telematiche e in particolare della ricevuta di avvenuta accettazione dell'atto. L'odierna appellante non ha addotto alcun elemento di prova, nè ha indicato alcun fatto o circostanza, idoneo a dimostrare la non imputabilità
a sè del ritardo nel deposito: le disfunzioni organizzative dell'ente ricadono sull'ente medesimo.
La valutazione dei giudici di prime cure è dunque corretta e meritevole di conferma. Ne discende il rigetto dell'appello; spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00.