Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 40
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il deposito del ricorso è avvenuto in data 23 novembre 2023, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92. Il tentativo di deposito del 29 settembre 2023 non aveva alcuna rilevanza processuale in quanto non perfezionato con la ricevuta di accettazione. Le disfunzioni organizzative dell'ente non sono imputabili a cause esterne.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 (reclamo-mediazione)

    La Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di prime cure, ritenendo che il deposito effettivo del ricorso sia avvenuto in data 23 novembre 2023, e che il tentativo precedente non fosse processualmente rilevante. Le disfunzioni organizzative dell'ente non giustificano il ritardo.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva e del presupposto impositivo

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado che ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza quindi esaminare il merito delle questioni relative alla legittimazione passiva e al presupposto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 40
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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