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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa SA US
FE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 874 /2020 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Nazionale Zappardino N^15 98060 Piraino ITALIA , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MERLO CARMELO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 95/B CAPO D'ORLANDO , presso lo studio dell'avv. NESPOLA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Sono comparsi: l'avv. Stefania Scaffidi Muta, in sostituzione dell'avv.
Nespola, la quale insiste nell'istanza di estinzione del giudizio e nella dichiarazione di definitiva esecutività del DI opposto.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1 N^71/2020, depositato in data 09.03.2020, R.G. N^432/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto alla Parte_1 di pagare €. 140.236,00, oltre interessi, nonché le spese del
[...] procedimento monitorio liquidate in € 1.906,00, di cui 406,50 per spese ed
€.1.500,00 per compensi in favore di Controparte_1 [...]
Controparte_1
All'udienza del 26.6.2025 il giudizio è stato interrotto per la morte del procuratore dell'opponente e non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, sicché ne deve essere dichiarata l'estinzione.
Essa, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, cui non vi è ragione di discostarsi, va dichiarata con sentenza, trattandosi di procedimento monocratico (Cass. Civ., n. 18242/2008).
Le spese restano regolate ex art. 310 c.p.c. a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: dichiara estinto il giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate ex art. 310 cpc;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo N. 71/2020.
Il Giudice
SA US FE
2
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa SA US
FE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 874 /2020 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Nazionale Zappardino N^15 98060 Piraino ITALIA , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MERLO CARMELO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 95/B CAPO D'ORLANDO , presso lo studio dell'avv. NESPOLA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Sono comparsi: l'avv. Stefania Scaffidi Muta, in sostituzione dell'avv.
Nespola, la quale insiste nell'istanza di estinzione del giudizio e nella dichiarazione di definitiva esecutività del DI opposto.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1 N^71/2020, depositato in data 09.03.2020, R.G. N^432/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto alla Parte_1 di pagare €. 140.236,00, oltre interessi, nonché le spese del
[...] procedimento monitorio liquidate in € 1.906,00, di cui 406,50 per spese ed
€.1.500,00 per compensi in favore di Controparte_1 [...]
Controparte_1
All'udienza del 26.6.2025 il giudizio è stato interrotto per la morte del procuratore dell'opponente e non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, sicché ne deve essere dichiarata l'estinzione.
Essa, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, cui non vi è ragione di discostarsi, va dichiarata con sentenza, trattandosi di procedimento monocratico (Cass. Civ., n. 18242/2008).
Le spese restano regolate ex art. 310 c.p.c. a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: dichiara estinto il giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate ex art. 310 cpc;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo N. 71/2020.
Il Giudice
SA US FE
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