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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/12/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Nicoletta Marino Presidente Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato, nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di sostegno dall'Avv. Guia Tani, con il patrocinio dell'Avv.
LA NS
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Cina in data 27.3.2017 con il signor , rilevando non esser nati figli Parte_2 dall'unione e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale senza alcuna condizione, già di fatto interrotto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della sig.ra che, abbandonata la casa familiare, non vi faceva più CP_1 ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, con ricorso depositato in data Contr 11/12/2024 il signor , come rappresentato dall chiedeva Parte_1 emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge, senza condizione alcuna.
1 Contestualmente il ricorrente concludeva per sentir dichiarare – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio, anche in tal caso limitando le conclusioni alla pronuncia di stato, senza condizioni accessorie e con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Comparso il ricorrente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 30.4.2025, Contr assistito dall e altresì dalla di lui madre, il Collegio pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi (sent. n. 423/2025, pubblicata il 13.5.2025, divenuta irrevocabile il 24.7.2025) e rimetteva la causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio. Contr All'udienza del 18/12/2025, la parte ricorrente assistito dall' e altresì dalla di lui madre, nonché dall'interprete cinese signora si Parte_3 riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare dichiarando di non essersi riconciliato dopo la separazione non avendo più visto la moglie signora . Il procuratore di parte ricorrente si riportava al CP_1 ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate al fine di sentir pronunciare il divorzio dalla signora senza alcuna condizione accessoria, CP_1 rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c. ed ai relativi termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine di Legge nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che la signora è risultata del tutto disinteressata allo CP_1 svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notifica, ciò che può essere inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale.
2 Non vi sono condizioni accessorie da pronunciare nel rapporto tra le parti, nulla avendo il ricorrente chiesto a riguardo, non avendo in definitiva i due coniugi nessun'altra pretesa l'uno verso l'altro.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili stante la pronuncia di mero stato.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cina in data 27.03.2017 tra e e trascritto nei registri degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del Comune di Livorno.
3) nulla quanto alle spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Nicoletta Marino Presidente Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato, nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di sostegno dall'Avv. Guia Tani, con il patrocinio dell'Avv.
LA NS
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Cina in data 27.3.2017 con il signor , rilevando non esser nati figli Parte_2 dall'unione e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale senza alcuna condizione, già di fatto interrotto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della sig.ra che, abbandonata la casa familiare, non vi faceva più CP_1 ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, con ricorso depositato in data Contr 11/12/2024 il signor , come rappresentato dall chiedeva Parte_1 emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge, senza condizione alcuna.
1 Contestualmente il ricorrente concludeva per sentir dichiarare – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio, anche in tal caso limitando le conclusioni alla pronuncia di stato, senza condizioni accessorie e con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Comparso il ricorrente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 30.4.2025, Contr assistito dall e altresì dalla di lui madre, il Collegio pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi (sent. n. 423/2025, pubblicata il 13.5.2025, divenuta irrevocabile il 24.7.2025) e rimetteva la causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio. Contr All'udienza del 18/12/2025, la parte ricorrente assistito dall' e altresì dalla di lui madre, nonché dall'interprete cinese signora si Parte_3 riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare dichiarando di non essersi riconciliato dopo la separazione non avendo più visto la moglie signora . Il procuratore di parte ricorrente si riportava al CP_1 ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate al fine di sentir pronunciare il divorzio dalla signora senza alcuna condizione accessoria, CP_1 rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c. ed ai relativi termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine di Legge nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che la signora è risultata del tutto disinteressata allo CP_1 svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notifica, ciò che può essere inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale.
2 Non vi sono condizioni accessorie da pronunciare nel rapporto tra le parti, nulla avendo il ricorrente chiesto a riguardo, non avendo in definitiva i due coniugi nessun'altra pretesa l'uno verso l'altro.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili stante la pronuncia di mero stato.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cina in data 27.03.2017 tra e e trascritto nei registri degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del Comune di Livorno.
3) nulla quanto alle spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
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