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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 14.11.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 26765/2024 R.G.L. promossa
TRA Parte 1 nato a [...] il [...] residente in n. 23 P.A. (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo s io
D'Ago alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che lo rappresenta e difende come in atti;
Ricorrente
E
I' Controparte_1
( P.IVA 1 rap ifeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1 come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05.12.2024 il sig. Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi a questo G CP 1
convenuto esponendo di essere cittadino italiano e portatore di h con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, in quanto affetto da "ipoevolutismo psico fisico con deficit intellettivo da cerebropatia infantile con ritardo mentale" e che, in ragione della predetta patologia, veniva riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.
18/1980 con decorrenza dal 01/03/1984. Esponeva di aver presentato in data 12/11/2024 domanda amministrativa numero 7853216 volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno Unico Universale previsto dal D.lgs.
230/2021, da corrispondere al 100% al richiedente, in quanto orfano di entrambi i genitori e in evidenti difficoltà economiche.
Deduceva che l'CP_1 senza emettere alcun provvedimento ricorribile gerarchicament nsi della L. 335/1995, comunicava al ricorrente, la respinta della domanda con la seguente motivazione: Verifica pensione reversibilità ai superstiti - Verifica requisiti maggiorenne fino a 21 anni. Eccepiva che la motivazione addotta dall' CP_1 era priva di fondamento tenuto conto del fatto che l'ente era in po di tutte le informazioni utili alla liquidazione dell'Assegno Unico in favore del richiedente.
Rappresentava infatti che la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, prima del decesso del genitore, aveva un valore ISEE di €
1.050,27, mentre la situazione economica del nucleo orfanile, in seguito al decesso del genitore, aveva un valore ISEE di € 1.799,47, legittimando la richiesta di Assegno Unico.
Ciò premesso chiedeva che al Tribunale adito: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'Assegno Unico previsto dal D.lgs. 230/2021 a far data dal
12/11/2024(data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata;
per effetto del suddetto accertamento condannare
I'CP 1 a pagare, in favore del ricorrente, i ratei di all'Assegno Unico previsto lgs. 230/2021 a far data dal 12/11/2024(data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.>>
,L CP_1 costituitosi con memoria del 28.04.2025, si opponeva alla sostenendone la infondatezza, eccepiva preliminarmente la d nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-
5. In particolare, 1 CP_1 deduceva che il ricorso medesimo risultava generico e privo di menti ad elementi di fatto e di diritto. Eccepiva ancora, l'improponibilità non sanabile neanche con efficacia ex nunc con la domanda giudiziale, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443c.p.c. ove non sia provato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo. Deduceva nel merito, che parte ricorrente non possedeva uno dei requisiti indefettibile per l'accesso alla misura, ovvero la pensione di reversibilità ai superstiti. Egli, infatti, era titolare di una pensione fascia 33, ossia di una pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento, non già di reversibilità.
Pertanto, concludeva chiedendo: Voglia rigettare la domanda, in quanto nulla per violazione art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4 nonché per le ragioni esposte, improponibile e, comunque, improcedibile, nonché per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto come dedotto nonchè nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
Condannare, in ogni caso, controparte alle spese, competenze ed onorari di giudizio.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso, giacché - pur nella estrema sinteticità, dallo stesso è possibile determinare il petitum e la causa petendi, tanto da garantire all' CP_1
l'elaborazione come in concreto avvenuto - di una piena difesa.
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità e decadenza, essendo stato, da un lato, esperita la procedura in sede amministrativa e, dall'altro, stato iscritto il ricorso giudiziale nel termine di un anno decorrente dalla comunicazione dell'esito della domanda amministrativa così come previsto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
In ordine al merito, il thema decidendum del giudizio attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti previsti ex lege ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.
Va premesso che la materia è disciplinata dal d.l. 13 marzo 1988, n. 69 “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" e, specificamente, dall'art. 2 che stabilisce: "1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. (...) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. (...) 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a
18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. (...)
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
Ancorché del 2021, istitutivo l'art. 10, d.lgs. 230 dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, abbia disposto al comma 3 che
"Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo
2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797", deve ritenersi che l'ipotesi del nucleo familiare unipersonale, quanto al diritto agli assegni per il nucleo familiare, continui ad essere disciplinata dal comma 8 dell'art. 2 sopra richiamato. La perifrasi
“limitatamente ai nuclei familiari con figli o orfanili" con cui si apre il comma 3, non lascia margini di dubbio sulla permanenza nell'ordinamento dell'istituto esaminato.
Così ricostruito il quadro normativo, al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre verificare, innanzitutto e prima ancora della sussistenza del requisito sanitario (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) e di quello reddituale (così come sancito dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto legge 69 del 1998), se il ricorrente sia percettore di una pensione riservata ai superstiti.
L'Assegno Unico e Universale (AUU) è un “beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo familiare" (così art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021). L'assegno è definito
"unico" in quanto diretto a semplificare e potenziare gli interventi finalizzati a sostenere la genitorialità e la natalità (l'AUU ha sostituito molte altre provvidenze),
"universale" poiché si tratta di una misura minima garantita a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.
L'importo non è fisso ma varia a seconda dei seguenti parametri: la condizione economica del nucleo familiare sulla base del modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda,
. l'età e il numero dei figli,
eventuali situazioni di disabilità degli stessi.
•
L' istituto è stato recentemente introdotto nel L nostro ordinamento mediante la legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), «[a]l fine di favorire la natalità», che ha delegato il Governo all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»>, improntato a un «principio universalistico» e modulato - secondo un criterio di progressività in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare (art. 1).
La delega è stata attuata con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
.
230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo» (art. 1).
Il decreto è stato successivamente modificato dal d.l. 48/2023 convertito in legge 85/2023. La disciplina normativa prevede l'erogazione dell'AUU a decorrere dal 1° marzo 2022 a favore di ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (a determinate condizioni) e a favore dei figli disabili senza limiti di età.
In tema di assegno unico e universale per i figli a carico, l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021 ha quindi integralmente sostituito, a decorrere dal 1° marzo
2022, la disciplina degli assegni familiari di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, limitatamente ai nuclei familiari con non ha figli e orfanili. Il legislatore, come sopra evidenziato in premessa, modificato la definizione di nucleo familiare di cui all'art. 2, ottavo comma, del D.L.
n. 69/88, che ricomprende anche il nucleo composto da una sola persona titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente di età inferiore a diciotto anni o che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ma ha sostituito l'emolumento con l'assegno unico e universale.
Ne consegue che il figlio maggiorenne inabile, unico componente del nucleo familiare e titolare di pensione ai superstiti, rientra nella categoria dei nuclei orfanili e può beneficiare dell'assegno unico e universale solo ove ricorrano tutte le condizioni previste dal d.lgs. n. 230/2021, non potendo invocare l'applicazione della previgente disciplina degli assegni familiari, che è cessata per effetto della riforma. Parte 1Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale è pacifico che il Sig. rimasto orfano di entrambi i genitori, sia soggetto inabile al lav disabilità grave, circostanza a ben vedere non contestata dall' CP_1 essendo stato egli riconosciuto invalido civile al 100% con diritto indennità di accompagnamento sin dal 1°.
3.1984 e titolare di pensione n. 044510001859682, categoria invalidi civili ( c.f.r. certificato di pensione doc. n. 2 produz. ricorrente); manca,tuttavia, il secondo requisito che, in base al chiaro dettato normativo, è presupposto per l'accesso al beneficio di cui si discute.
Infatti l'istante non risulta titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, elemento che, in caso di nucleo orfanile, il legislatore ha ritenuto imprescindibile collegando l'assegno unico universale ad un reddito da lavoro dipendente tramutatosi in pensione di reversibilità.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto ma, considerata la novità della questione affrontata e la diversa qualità delle parti, oltre che le disagiate condizioni economiche del ricorrente, ricorrono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 14.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 14.11.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 26765/2024 R.G.L. promossa
TRA Parte 1 nato a [...] il [...] residente in n. 23 P.A. (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo s io
D'Ago alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che lo rappresenta e difende come in atti;
Ricorrente
E
I' Controparte_1
( P.IVA 1 rap ifeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1 come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05.12.2024 il sig. Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi a questo G CP 1
convenuto esponendo di essere cittadino italiano e portatore di h con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, in quanto affetto da "ipoevolutismo psico fisico con deficit intellettivo da cerebropatia infantile con ritardo mentale" e che, in ragione della predetta patologia, veniva riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.
18/1980 con decorrenza dal 01/03/1984. Esponeva di aver presentato in data 12/11/2024 domanda amministrativa numero 7853216 volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno Unico Universale previsto dal D.lgs.
230/2021, da corrispondere al 100% al richiedente, in quanto orfano di entrambi i genitori e in evidenti difficoltà economiche.
Deduceva che l'CP_1 senza emettere alcun provvedimento ricorribile gerarchicament nsi della L. 335/1995, comunicava al ricorrente, la respinta della domanda con la seguente motivazione: Verifica pensione reversibilità ai superstiti - Verifica requisiti maggiorenne fino a 21 anni. Eccepiva che la motivazione addotta dall' CP_1 era priva di fondamento tenuto conto del fatto che l'ente era in po di tutte le informazioni utili alla liquidazione dell'Assegno Unico in favore del richiedente.
Rappresentava infatti che la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, prima del decesso del genitore, aveva un valore ISEE di €
1.050,27, mentre la situazione economica del nucleo orfanile, in seguito al decesso del genitore, aveva un valore ISEE di € 1.799,47, legittimando la richiesta di Assegno Unico.
Ciò premesso chiedeva che al Tribunale adito: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'Assegno Unico previsto dal D.lgs. 230/2021 a far data dal
12/11/2024(data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata;
per effetto del suddetto accertamento condannare
I'CP 1 a pagare, in favore del ricorrente, i ratei di all'Assegno Unico previsto lgs. 230/2021 a far data dal 12/11/2024(data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.>>
,L CP_1 costituitosi con memoria del 28.04.2025, si opponeva alla sostenendone la infondatezza, eccepiva preliminarmente la d nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-
5. In particolare, 1 CP_1 deduceva che il ricorso medesimo risultava generico e privo di menti ad elementi di fatto e di diritto. Eccepiva ancora, l'improponibilità non sanabile neanche con efficacia ex nunc con la domanda giudiziale, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443c.p.c. ove non sia provato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo. Deduceva nel merito, che parte ricorrente non possedeva uno dei requisiti indefettibile per l'accesso alla misura, ovvero la pensione di reversibilità ai superstiti. Egli, infatti, era titolare di una pensione fascia 33, ossia di una pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento, non già di reversibilità.
Pertanto, concludeva chiedendo: Voglia rigettare la domanda, in quanto nulla per violazione art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4 nonché per le ragioni esposte, improponibile e, comunque, improcedibile, nonché per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto come dedotto nonchè nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
Condannare, in ogni caso, controparte alle spese, competenze ed onorari di giudizio.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso, giacché - pur nella estrema sinteticità, dallo stesso è possibile determinare il petitum e la causa petendi, tanto da garantire all' CP_1
l'elaborazione come in concreto avvenuto - di una piena difesa.
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità e decadenza, essendo stato, da un lato, esperita la procedura in sede amministrativa e, dall'altro, stato iscritto il ricorso giudiziale nel termine di un anno decorrente dalla comunicazione dell'esito della domanda amministrativa così come previsto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
In ordine al merito, il thema decidendum del giudizio attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti previsti ex lege ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.
Va premesso che la materia è disciplinata dal d.l. 13 marzo 1988, n. 69 “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" e, specificamente, dall'art. 2 che stabilisce: "1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. (...) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. (...) 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a
18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. (...)
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
Ancorché del 2021, istitutivo l'art. 10, d.lgs. 230 dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, abbia disposto al comma 3 che
"Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo
2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797", deve ritenersi che l'ipotesi del nucleo familiare unipersonale, quanto al diritto agli assegni per il nucleo familiare, continui ad essere disciplinata dal comma 8 dell'art. 2 sopra richiamato. La perifrasi
“limitatamente ai nuclei familiari con figli o orfanili" con cui si apre il comma 3, non lascia margini di dubbio sulla permanenza nell'ordinamento dell'istituto esaminato.
Così ricostruito il quadro normativo, al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre verificare, innanzitutto e prima ancora della sussistenza del requisito sanitario (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) e di quello reddituale (così come sancito dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto legge 69 del 1998), se il ricorrente sia percettore di una pensione riservata ai superstiti.
L'Assegno Unico e Universale (AUU) è un “beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo familiare" (così art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021). L'assegno è definito
"unico" in quanto diretto a semplificare e potenziare gli interventi finalizzati a sostenere la genitorialità e la natalità (l'AUU ha sostituito molte altre provvidenze),
"universale" poiché si tratta di una misura minima garantita a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.
L'importo non è fisso ma varia a seconda dei seguenti parametri: la condizione economica del nucleo familiare sulla base del modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda,
. l'età e il numero dei figli,
eventuali situazioni di disabilità degli stessi.
•
L' istituto è stato recentemente introdotto nel L nostro ordinamento mediante la legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), «[a]l fine di favorire la natalità», che ha delegato il Governo all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»>, improntato a un «principio universalistico» e modulato - secondo un criterio di progressività in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare (art. 1).
La delega è stata attuata con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
.
230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo» (art. 1).
Il decreto è stato successivamente modificato dal d.l. 48/2023 convertito in legge 85/2023. La disciplina normativa prevede l'erogazione dell'AUU a decorrere dal 1° marzo 2022 a favore di ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (a determinate condizioni) e a favore dei figli disabili senza limiti di età.
In tema di assegno unico e universale per i figli a carico, l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021 ha quindi integralmente sostituito, a decorrere dal 1° marzo
2022, la disciplina degli assegni familiari di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, limitatamente ai nuclei familiari con non ha figli e orfanili. Il legislatore, come sopra evidenziato in premessa, modificato la definizione di nucleo familiare di cui all'art. 2, ottavo comma, del D.L.
n. 69/88, che ricomprende anche il nucleo composto da una sola persona titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente di età inferiore a diciotto anni o che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ma ha sostituito l'emolumento con l'assegno unico e universale.
Ne consegue che il figlio maggiorenne inabile, unico componente del nucleo familiare e titolare di pensione ai superstiti, rientra nella categoria dei nuclei orfanili e può beneficiare dell'assegno unico e universale solo ove ricorrano tutte le condizioni previste dal d.lgs. n. 230/2021, non potendo invocare l'applicazione della previgente disciplina degli assegni familiari, che è cessata per effetto della riforma. Parte 1Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale è pacifico che il Sig. rimasto orfano di entrambi i genitori, sia soggetto inabile al lav disabilità grave, circostanza a ben vedere non contestata dall' CP_1 essendo stato egli riconosciuto invalido civile al 100% con diritto indennità di accompagnamento sin dal 1°.
3.1984 e titolare di pensione n. 044510001859682, categoria invalidi civili ( c.f.r. certificato di pensione doc. n. 2 produz. ricorrente); manca,tuttavia, il secondo requisito che, in base al chiaro dettato normativo, è presupposto per l'accesso al beneficio di cui si discute.
Infatti l'istante non risulta titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, elemento che, in caso di nucleo orfanile, il legislatore ha ritenuto imprescindibile collegando l'assegno unico universale ad un reddito da lavoro dipendente tramutatosi in pensione di reversibilità.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto ma, considerata la novità della questione affrontata e la diversa qualità delle parti, oltre che le disagiate condizioni economiche del ricorrente, ricorrono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 14.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero