Sentenza 2 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10157 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di appuntamento per primo ingresso presentata ex art. 22, comma 6, del D. Lgs. nr. 286/98 ed art. 35 del D.P.R. nr. 394/99.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 ottobre 2024 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha rappresentato di essere giunto in Italia il 19 maggio 2023 con visto d’ingresso per lavoro subordinato n. -OMISSIS-rilasciato il 5 dicembre 2023, con validità dal 29 dicembre 2023 all’8 ottobre 2024, a seguito di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Roma in data 15 settembre 2023; di aver effettuato, per il tramite del CAF, la prescritta comunicazione di presenza e di aver chiesto, in data 16 gennaio 2024, un appuntamento per primo ingresso ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del D. Lgs. n. 286/98 e dell’art. 35 del D.P.R. n. 394/99.
A fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha dunque presentato il presente ricorso, con cui lamenta l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Roma per violazione del termine di cui all’art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286/98, all’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 394/99 e all’art. 2 della legge n. 241/90, chiedendo la condanna della stessa all’adozione di un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento.
Con nota depositata il 13 dicembre 2024, la Prefettura di Roma, costituitasi in giudizio unitamente al Ministero dell’Interno, ha rappresentato di aver adottato il 6 dicembre 2024 un preavviso di revoca del nulla osta rilasciato, attesa l’incompletezza della domanda presentata dal ricorrente in relazione al certificato di idoneità alloggiativa e la tardività della richiesta di appuntamento rispetto al termine di otto giorni dall’ingresso per la registrazione del primo ingresso ai sensi dell’art 22, comma 6, del T.U.I.
Con memoria del 15 dicembre 2024 il ricorrente ha rappresentato di aver inviato, in data 13 dicembre 2024, documentazione integrativa sull’idoneità alloggiativa in riscontro al preavviso di revoca del 6 dicembre 2024, rilevando che il Comune non è in grado di rilasciare la chiesta idoneità alloggiativa nei dieci giorni assegnati ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e chiedendo perciò a tal fine la concessione di un congruo lasso temporale.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, atteso che a tutt’oggi l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, nonostante sia decorso quasi un anno dalla presentazione dell’istanza da parte del ricorrente.
Va, dunque, ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di parte ricorrente, come richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina un Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno o di un suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.
Condanna il Ministero dell’interno a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in euro settecentocinquanta/00, oltre iva, cpa e contributo unificato, come per legge, deve essere attribuito ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.