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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13291/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04 dicembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Ramacca C.F._1
(CT), Via Dei Girasoli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Motta, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 203, presso lo studio dell'Avv. Antonino G. Distefano, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
appellata;
pagina 1 di 9 OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1135/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti (quantificati complessivamente in € 3.659,94) a seguito del sinistro occorso in data 26.12.2019.
In particolare, riferiva che, in data 26.12.2019, mentre transitava a bordo della Parte_1
propria autovettura (Ford Fiesta, targata DJ428YV) sulla strada Asse dei Servizi in Catania, giunto all'imbocco dello svincolo Enna-Gela, veniva tamponato da una autovettura che rimaneva sconosciuta,
in quanto si dava alla fuga. A seguito dell'urto, lamentava dolori forti e, pertanto, Parte_1
veniva trasportato (dopo alcune ore dallo scontro) presso il P.S. , ove gli veniva Controparte_3
diagnosticato «Trauma distorsivo colonna cervicale». L'odierno appellante provvedeva quindi a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice convenuta, oltre che all'INAIL (trattandosi di sinistro in itinere), nonché a sporgere denuncia di quanto accaduto presso la
Stazione dei Carabinieri di Nesima.
Si costituiva in giudizio n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_2
(trattandosi di veicolo non identificato), eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda
(per non avere inviato la richiesta risarcitoria anche alla Consap) e contestando nel Parte_1
merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, la compagnia assicuratrice deduceva che nulla era dovuto a a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, avendo quest'ultimo già ottenuto, a titolo di indennità temporanea, la somma pari ad € 1.597,32 da parte dell'INAIL.
pagina 2 di 9 La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi e CTU medico-legale, a seguito delle quali all'udienza del 17.04.2023, precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 1135/2023 del 24.04.2023, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda di
, sul presupposto che nessun diritto al risarcimento poteva riconoscersi all'odierno Parte_1
appellante per le lesioni patite dal sinistro per cui è causa «oltre a quanto già liquidato dall'INAIL a
tale titolo, onde evitare una duplicazione del risarcimento», e per l'effetto lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea statuizione in ordine alla detrazione dal risarcimento dovuto delle somme percepite da parte dell'INAIL, nonché in ordine al rimborso delle spese del CTU. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., la Controparte_2
quale contestava l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponeva altresì appello incidentale, deducendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie per avere il Giudice di Pace
ritenuto provato il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e l'evento dannoso.
All'udienza del 04.12.2024, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto. Parte_1
La doglianza eccepida dall'odierno appellante si fonda sulla “erronea statuzione in ordine alla
detrazione, dal risarcimento accertato nel corso del giudizio a titolo di danno biologico temporanea,
delle somme percepite dalla parte attrice dell'INAIL”. pagina 3 di 9 In particolare, parte appellante contestava la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace, «essendo
emerso dagli atti di causa che l'INAIL ha corrisposto all'odierno attore una somma nettamente
superiore (Euro 1.597,32) a quella accertata nel presente giudizio (Euro 952,32)», non riconosceva in suo favore l'ulteriore risarcimento del danno a titolo di inabilità temporanea (come quantificato dalla
CTU medico-legale espletata in primo grado) sul presupposto che «devono essere detratte dall'importo
del risarcimento danni, dovuto al danneggiato, da parte dell'assicurazione del responsabile».
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è in verità da ritenersi errata in quanto le disposizioni normative vigenti in materia, nel prevedere quale danno biologico risarcibile dall'INAIL
unicamente quello legato ad una invalidità permanente (e non anche temporanea), non determinano la necessità di decurtare dal risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di inabilità temporanea le somme già versate dall'INAIL. Conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, le somme eventualmente dovute a titolo di inabilità temporanea devono essere riconosciute ed attribuite;
ciò
indipendentemente da quanto già corrisposto dall'INAIL.
Occorre infatti, al riguardo, richiamare l'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, il cui secondo comma stabilisce espressamente che «In caso di danno biologico … l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n. 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni…». Nonché, l'art. 66 D.P.R. n. 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ai sensi del quale «Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un
assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta
tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la
fornitura degli apparecchi di protesi».
Dal combinato disposto delle disposizioni normative, emerge come il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa da parte dell'INAIL, è esclusivamente quello derivante da invalidità permanente pagina 4 di 9 dell'integrità psicofisica, esulando invece dal sistema assicurativo in esame il danno biologico temporaneo (in rilievo nel caso di specie).
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «il danno
biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente CP_4
dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e
decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
Testo Unico INAIL)», essendo invece esclusi «sia il “danno biologico temporaneo” che il c.d. “danno
morale”» (Cass. civ. n. 6503/2022).
Ciononostante (sebbene la ricostruzione del Giudice di Pace non sia pienamente condivisibile), gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e consentono comunque di giungere ad una diversa conclusione e, dunque, di condannare la compagnia assicuratrice appellata al risarcimento del danno, a titolo di inabilità temporanea, in favore di . Parte_1
Ciò in quanto, se è vero (come sopra rilevato) che il sistema assicurativo in esame copre unicamente il danno biologico derivante da una invalidità permanente, vero è pure che nel caso di specie, in base alle risultanze probatorie versate in atti (e, nello specifico, della CTU medico-legale espletata in primo grado) nessuna invalidità permanente poteva essere “obiettivata”.
Ed invero, il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato che «L'invalidità permanente
NON è obiettivabile in base a quanto disposto dalla L. 27/2012; lo stato di malattia conseguito
all'evento traumatico ha determinato un:
• Danno Biologico Temporaneo al 75% per un periodo di giorni 15 (quindici);
• Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 50% per un totale di gg. 15
(quindici)».
Ne deriva quindi che, avendo ottenuto dall'INAIL un importo pari ad € 1.597,32 Parte_1
(ciò, pur non avendo diritto ad alcun risarcimento a titolo di invalidità permanente) ed essendo tale pagina 5 di 9 importo non imputabile – per quanto sopra - ai periodi di ITP, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma € 952,32, sulla base della predetta quantificazione operata dal ctu.
Con riguardo poi al secondo motivo di gravame, con cui contestava la sentenza Parte_1
per erronea statuizione in ordine al rimborso delle spese della CTU medico-legale espletata in primo grado, questo deve intendersi assorbito, stante il rigetto del primo motivo di appello.
Deve, infatti, ricordarsi che, in virtù delle regole generali della soccombenza, le spese del giudizio
(tra le quali rientrano anche i compensi del consulente medico-legale per le operazioni peritali eseguite)
devono essere poste a carico della parte soccombente e, dunque, nella specia a carico di
[...]
, stante il rigetto della domanda risarcitoria dal medesimo proposta, sia in seno al giudizio di Parte_1
primo grado sia in seno a quello di secondo grado. Conseguentemente, nessun rimborso è dovuto da parte della compagnia assicuratrice appellata.
Infine, deve altresì rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
In particolare, con un unico motivo di gravame, la n.q. di impresa Controparte_2
designata da F.G.V.S., deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice
di Pace ritenuto «acclarato il nesso di causalità tra la condotta di guida, non certo inappuntabile,
dell'ignoto automobilista e l'evento dannoso».
Tale ricostruzione risulta corretta in quanto gli elementi probatori versati in atti consentono in realtà
di affermare la responsabilità del conducente del veicolo non identificato per il sinistro per cui è causa.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 2697 c.c. il quale, nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs. n. 209/2005 che, nel disciplinare l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di consentire il pagina 6 di 9 risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è un obbligo di assicurazione), prevede detto intervento anche nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato (primo comma, lett. a).
Al riguardo, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha infatti già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che «l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza
della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il
sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato», sicché il giudice di merito potrà «tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e
del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra
presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata
presentazione e rigetto della domanda» (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Ebbene, nel caso di specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati da parte appellante, avendo quest'ultima fornito in giudizio adeguata prova circa la riconducibilità del sinistro a vettura ignota, così assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la dinamica del sinistro, sì come riferita dall'odierno appellante, risulta essere pagina 7 di 9 confermata, oltre che dalla prova testimoniale escussa, anche dalle risultanze della CTU medico-legale espletata in primo grado.
Il consulente incaricato ha infatti accertato che «Il quadro clinico di evidente natura traumatica, da
considerarsi ormai consolidato e a carattere permanente, risulta compatibile alla dinamica lesiva
denunciata, essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento del nesso causale con la condotta
commissiva, con particolare riferimento al criterio della continuità fenomenica tra evento lesivo e
presunto danno, al criterio di adeguatezza morale qualitativo e quantitativo della vis del trauma patito,
della perfetta rispondenza del corteo fenomenico con la topografia delle lesioni primitivamente
accertate, e tenuto conto della esclusione di altre cause patologiche individuabili nell'habitus
costituzionale della parte lesa».
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui
[...]
non avrebbe sufficientemente provato la storicità del fatto ed il nesso causale tra il sinistro Parte_1
occorso e i danni lamentati alla luce delle incogruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro per cui è causa ed alla tipologia dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'odierno appellante tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle rese dal teste escusso. Ciò in quanto, le dichiarazioni rese dal teste ( ) in nessun modo, in verità, si pongono in contrasto con le dichiarazioni di Testimone_1
né, tantomeno, sono tali da smentire la dinamica del sinistro come da quest'ultimo Parte_1
rappresentata.
Sicché, l'appello incidentale proposto da non può trovare Controparte_2
accoglimento.
Le spese del giudizio – di entrambi i gradi – vanno poste a carico di Controparte_2
(n.q. di impresa designata dal F.G.V.S.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 8 di 9 proposta, con atto di citazione in appello, da contro (n.q. di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S.), disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in totale riforma della sentenza Parte_1
appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellato della somma di Controparte_5
€ 952.32 oltre interessi legali al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3. condanna nq al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate Controparte_1
– e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Vincenzo Motta - in complessivi € 1560.00 per compensi, € 299.50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 12.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13291/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04 dicembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Ramacca C.F._1
(CT), Via Dei Girasoli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Motta, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 203, presso lo studio dell'Avv. Antonino G. Distefano, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
appellata;
pagina 1 di 9 OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1135/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti (quantificati complessivamente in € 3.659,94) a seguito del sinistro occorso in data 26.12.2019.
In particolare, riferiva che, in data 26.12.2019, mentre transitava a bordo della Parte_1
propria autovettura (Ford Fiesta, targata DJ428YV) sulla strada Asse dei Servizi in Catania, giunto all'imbocco dello svincolo Enna-Gela, veniva tamponato da una autovettura che rimaneva sconosciuta,
in quanto si dava alla fuga. A seguito dell'urto, lamentava dolori forti e, pertanto, Parte_1
veniva trasportato (dopo alcune ore dallo scontro) presso il P.S. , ove gli veniva Controparte_3
diagnosticato «Trauma distorsivo colonna cervicale». L'odierno appellante provvedeva quindi a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice convenuta, oltre che all'INAIL (trattandosi di sinistro in itinere), nonché a sporgere denuncia di quanto accaduto presso la
Stazione dei Carabinieri di Nesima.
Si costituiva in giudizio n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_2
(trattandosi di veicolo non identificato), eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda
(per non avere inviato la richiesta risarcitoria anche alla Consap) e contestando nel Parte_1
merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, la compagnia assicuratrice deduceva che nulla era dovuto a a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, avendo quest'ultimo già ottenuto, a titolo di indennità temporanea, la somma pari ad € 1.597,32 da parte dell'INAIL.
pagina 2 di 9 La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi e CTU medico-legale, a seguito delle quali all'udienza del 17.04.2023, precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 1135/2023 del 24.04.2023, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda di
, sul presupposto che nessun diritto al risarcimento poteva riconoscersi all'odierno Parte_1
appellante per le lesioni patite dal sinistro per cui è causa «oltre a quanto già liquidato dall'INAIL a
tale titolo, onde evitare una duplicazione del risarcimento», e per l'effetto lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea statuizione in ordine alla detrazione dal risarcimento dovuto delle somme percepite da parte dell'INAIL, nonché in ordine al rimborso delle spese del CTU. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., la Controparte_2
quale contestava l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponeva altresì appello incidentale, deducendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie per avere il Giudice di Pace
ritenuto provato il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e l'evento dannoso.
All'udienza del 04.12.2024, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto. Parte_1
La doglianza eccepida dall'odierno appellante si fonda sulla “erronea statuzione in ordine alla
detrazione, dal risarcimento accertato nel corso del giudizio a titolo di danno biologico temporanea,
delle somme percepite dalla parte attrice dell'INAIL”. pagina 3 di 9 In particolare, parte appellante contestava la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace, «essendo
emerso dagli atti di causa che l'INAIL ha corrisposto all'odierno attore una somma nettamente
superiore (Euro 1.597,32) a quella accertata nel presente giudizio (Euro 952,32)», non riconosceva in suo favore l'ulteriore risarcimento del danno a titolo di inabilità temporanea (come quantificato dalla
CTU medico-legale espletata in primo grado) sul presupposto che «devono essere detratte dall'importo
del risarcimento danni, dovuto al danneggiato, da parte dell'assicurazione del responsabile».
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è in verità da ritenersi errata in quanto le disposizioni normative vigenti in materia, nel prevedere quale danno biologico risarcibile dall'INAIL
unicamente quello legato ad una invalidità permanente (e non anche temporanea), non determinano la necessità di decurtare dal risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di inabilità temporanea le somme già versate dall'INAIL. Conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, le somme eventualmente dovute a titolo di inabilità temporanea devono essere riconosciute ed attribuite;
ciò
indipendentemente da quanto già corrisposto dall'INAIL.
Occorre infatti, al riguardo, richiamare l'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, il cui secondo comma stabilisce espressamente che «In caso di danno biologico … l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n. 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni…». Nonché, l'art. 66 D.P.R. n. 1124/1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ai sensi del quale «Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un
assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta
tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la
fornitura degli apparecchi di protesi».
Dal combinato disposto delle disposizioni normative, emerge come il danno biologico, oggetto di copertura assicurativa da parte dell'INAIL, è esclusivamente quello derivante da invalidità permanente pagina 4 di 9 dell'integrità psicofisica, esulando invece dal sistema assicurativo in esame il danno biologico temporaneo (in rilievo nel caso di specie).
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «il danno
biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente CP_4
dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e
decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
Testo Unico INAIL)», essendo invece esclusi «sia il “danno biologico temporaneo” che il c.d. “danno
morale”» (Cass. civ. n. 6503/2022).
Ciononostante (sebbene la ricostruzione del Giudice di Pace non sia pienamente condivisibile), gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e consentono comunque di giungere ad una diversa conclusione e, dunque, di condannare la compagnia assicuratrice appellata al risarcimento del danno, a titolo di inabilità temporanea, in favore di . Parte_1
Ciò in quanto, se è vero (come sopra rilevato) che il sistema assicurativo in esame copre unicamente il danno biologico derivante da una invalidità permanente, vero è pure che nel caso di specie, in base alle risultanze probatorie versate in atti (e, nello specifico, della CTU medico-legale espletata in primo grado) nessuna invalidità permanente poteva essere “obiettivata”.
Ed invero, il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato che «L'invalidità permanente
NON è obiettivabile in base a quanto disposto dalla L. 27/2012; lo stato di malattia conseguito
all'evento traumatico ha determinato un:
• Danno Biologico Temporaneo al 75% per un periodo di giorni 15 (quindici);
• Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 50% per un totale di gg. 15
(quindici)».
Ne deriva quindi che, avendo ottenuto dall'INAIL un importo pari ad € 1.597,32 Parte_1
(ciò, pur non avendo diritto ad alcun risarcimento a titolo di invalidità permanente) ed essendo tale pagina 5 di 9 importo non imputabile – per quanto sopra - ai periodi di ITP, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma € 952,32, sulla base della predetta quantificazione operata dal ctu.
Con riguardo poi al secondo motivo di gravame, con cui contestava la sentenza Parte_1
per erronea statuizione in ordine al rimborso delle spese della CTU medico-legale espletata in primo grado, questo deve intendersi assorbito, stante il rigetto del primo motivo di appello.
Deve, infatti, ricordarsi che, in virtù delle regole generali della soccombenza, le spese del giudizio
(tra le quali rientrano anche i compensi del consulente medico-legale per le operazioni peritali eseguite)
devono essere poste a carico della parte soccombente e, dunque, nella specia a carico di
[...]
, stante il rigetto della domanda risarcitoria dal medesimo proposta, sia in seno al giudizio di Parte_1
primo grado sia in seno a quello di secondo grado. Conseguentemente, nessun rimborso è dovuto da parte della compagnia assicuratrice appellata.
Infine, deve altresì rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
In particolare, con un unico motivo di gravame, la n.q. di impresa Controparte_2
designata da F.G.V.S., deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice
di Pace ritenuto «acclarato il nesso di causalità tra la condotta di guida, non certo inappuntabile,
dell'ignoto automobilista e l'evento dannoso».
Tale ricostruzione risulta corretta in quanto gli elementi probatori versati in atti consentono in realtà
di affermare la responsabilità del conducente del veicolo non identificato per il sinistro per cui è causa.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 2697 c.c. il quale, nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs. n. 209/2005 che, nel disciplinare l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di consentire il pagina 6 di 9 risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è un obbligo di assicurazione), prevede detto intervento anche nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato (primo comma, lett. a).
Al riguardo, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha infatti già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che «l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza
della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il
sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato», sicché il giudice di merito potrà «tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e
del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra
presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata
presentazione e rigetto della domanda» (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Ebbene, nel caso di specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati da parte appellante, avendo quest'ultima fornito in giudizio adeguata prova circa la riconducibilità del sinistro a vettura ignota, così assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la dinamica del sinistro, sì come riferita dall'odierno appellante, risulta essere pagina 7 di 9 confermata, oltre che dalla prova testimoniale escussa, anche dalle risultanze della CTU medico-legale espletata in primo grado.
Il consulente incaricato ha infatti accertato che «Il quadro clinico di evidente natura traumatica, da
considerarsi ormai consolidato e a carattere permanente, risulta compatibile alla dinamica lesiva
denunciata, essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento del nesso causale con la condotta
commissiva, con particolare riferimento al criterio della continuità fenomenica tra evento lesivo e
presunto danno, al criterio di adeguatezza morale qualitativo e quantitativo della vis del trauma patito,
della perfetta rispondenza del corteo fenomenico con la topografia delle lesioni primitivamente
accertate, e tenuto conto della esclusione di altre cause patologiche individuabili nell'habitus
costituzionale della parte lesa».
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui
[...]
non avrebbe sufficientemente provato la storicità del fatto ed il nesso causale tra il sinistro Parte_1
occorso e i danni lamentati alla luce delle incogruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro per cui è causa ed alla tipologia dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'odierno appellante tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle rese dal teste escusso. Ciò in quanto, le dichiarazioni rese dal teste ( ) in nessun modo, in verità, si pongono in contrasto con le dichiarazioni di Testimone_1
né, tantomeno, sono tali da smentire la dinamica del sinistro come da quest'ultimo Parte_1
rappresentata.
Sicché, l'appello incidentale proposto da non può trovare Controparte_2
accoglimento.
Le spese del giudizio – di entrambi i gradi – vanno poste a carico di Controparte_2
(n.q. di impresa designata dal F.G.V.S.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 8 di 9 proposta, con atto di citazione in appello, da contro (n.q. di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S.), disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in totale riforma della sentenza Parte_1
appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellato della somma di Controparte_5
€ 952.32 oltre interessi legali al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3. condanna nq al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate Controparte_1
– e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Vincenzo Motta - in complessivi € 1560.00 per compensi, € 299.50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 12.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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