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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/01/2024
PROMOSSO DA
(c.f. n.q. di genitrice esercente la potestà Parte_1 C.F._1 parentale sul minore Persona_1
avv.CATALDI M.Antonietta C.so Vittorio Emanuele 5 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 09/01/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 09/05/2023 quale genitrice del Parte_2 minore facendo seguito alla dichiarazione di Persona_1 contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di frequenza ai sensi della L.289/90. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato Dott.ssa nella pregressa fase di Persona_2 accertamento tecnico preventivo, ha stabilito che il minore presenta un quadro sanitario compatibile con : “ Disturbo misto delle abilità scolastiche : disortografia, disgrafia, discalculia, difficoltà emotive”. Non è dato ravvisare un vizio di nullità della CTU, invero da una disamina della relazione peritale, adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, si rileva che il CTU, pur prendendo in debita considerazione tutti i disturbi di cui risulta affetto il minore, ha tuttavia ritenuto non sussistenti gli estremi per il riconoscimento dell'Indennità di frequenza. In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “quanto rilevato dai docenti del minore non lascia intravedere alterazioni tali da richiedere un supporto maggiore di quello riportato nel percorso personalizzato. Le conclusioni dell'equipe multidisciplinare, che ad ogni buon conto si riportano di seguito, attestano: “Conclusioni : disturbo misto delle abilità scolastiche : disortografia, disgrafia, discalculia. Difficoltà Emotive : Nel contesto scolastico è opportuno redigere un Piano Didattico Personalizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di Diagnosi e Trattamento Dei Disturbi Specifici dell' Apprendimento ( Legge 170/2010 e successive circolari ministeriali) che prevede l'adozione di idonee misure dispensative/compensative durante lo svolgimento delle attività. In particolare : la dispensa della scrittura veloce sotto dettatura, l'utilizzo di tabelle formulari, mappe concettuali, calcolatrice, registratore e/o smart pen, PC portatile o tablet con programmi di video-scrittura dotati di correttore ortografico. Nelle verifiche scritte concedere più tempo per lo svolgimento della prova oppure ridurre il numero di esercizi, senza modificare gli obiettivi.. Si consiglia supporto metodologico didattico per i compiti a casa ad opera di un tutor specializzato nel DSA”. Appare evidente da quanto scritto dagli specialisti come possano essere sufficienti le misure compensative e/o dispensative messe in atto in ambito scolastico. Si sono limitati a consigliare e non a prescrivere un supporto a casa in quanto le alterazioni evidenziate non sono di entità tale da richiederlo. Non sono stati inoltre richieste o previsti trattamenti logopedici e motori in quanto non rilevate deficit delle abilità prassiche”.
2 Come è noto, hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di anni 18 con riduzioni uditive, quindi ipoacusici, o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, in stato di bisogno economico. Trattasi quindi di un sostegno di tipo economico per minori che presentano patologie o disturbi quali, ad esempio, i D.S.A. Disturbi Specifici dell'Apprendimento e cioè la dislessia, la discalculia, la disortografia e la disgrafia, tali da rendere necessarie tutta una serie di spese supplementari, tipo spese per ripetizioni e/o per la frequenza presso centri specializzati e psicologi. Nel caso di specie, il minore è supportato in ambito scolastico da un Piano Didattico Personalizzato, che tiene conto dei suoi specifici disturbi, tra i quali non rientra la dislessia. Sebbene parte ricorrente abbia dedotto la frequenza settimanale del minore presso il Centro “ ” non ha prodotto alcuna documentazione di spesa, se non un'unica Org_1 fattura di € 42,00 risalente a gennaio 2022 (v.fasc.di parte ATP) Neppure risultano versati in atti certificati e/o referti diagnostici recenti, attestanti un aggravamento dei disturbi del minore, che valutati ex art.149 disp.att. c.p.c. avrebbero potuto giustificare la rinnovazione della CTU medico-legale. La domanda, pertanto, non può essere accolta e per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU redatta e depositata dalla Dott.ssa Persona_2 in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 171/2022.
[...]
Va di conseguenza dichiarata in capo al minore la insussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di frequenza di cui alla L.289/90. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c.) considerato il reddito risultante in atti. Le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate con separato decreto, vanno perciò poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c. il rimborso all delle spese di CP_1 causa;
pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/01/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/01/2024
PROMOSSO DA
(c.f. n.q. di genitrice esercente la potestà Parte_1 C.F._1 parentale sul minore Persona_1
avv.CATALDI M.Antonietta C.so Vittorio Emanuele 5 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 09/01/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 09/05/2023 quale genitrice del Parte_2 minore facendo seguito alla dichiarazione di Persona_1 contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di frequenza ai sensi della L.289/90. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato Dott.ssa nella pregressa fase di Persona_2 accertamento tecnico preventivo, ha stabilito che il minore presenta un quadro sanitario compatibile con : “ Disturbo misto delle abilità scolastiche : disortografia, disgrafia, discalculia, difficoltà emotive”. Non è dato ravvisare un vizio di nullità della CTU, invero da una disamina della relazione peritale, adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, si rileva che il CTU, pur prendendo in debita considerazione tutti i disturbi di cui risulta affetto il minore, ha tuttavia ritenuto non sussistenti gli estremi per il riconoscimento dell'Indennità di frequenza. In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “quanto rilevato dai docenti del minore non lascia intravedere alterazioni tali da richiedere un supporto maggiore di quello riportato nel percorso personalizzato. Le conclusioni dell'equipe multidisciplinare, che ad ogni buon conto si riportano di seguito, attestano: “Conclusioni : disturbo misto delle abilità scolastiche : disortografia, disgrafia, discalculia. Difficoltà Emotive : Nel contesto scolastico è opportuno redigere un Piano Didattico Personalizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di Diagnosi e Trattamento Dei Disturbi Specifici dell' Apprendimento ( Legge 170/2010 e successive circolari ministeriali) che prevede l'adozione di idonee misure dispensative/compensative durante lo svolgimento delle attività. In particolare : la dispensa della scrittura veloce sotto dettatura, l'utilizzo di tabelle formulari, mappe concettuali, calcolatrice, registratore e/o smart pen, PC portatile o tablet con programmi di video-scrittura dotati di correttore ortografico. Nelle verifiche scritte concedere più tempo per lo svolgimento della prova oppure ridurre il numero di esercizi, senza modificare gli obiettivi.. Si consiglia supporto metodologico didattico per i compiti a casa ad opera di un tutor specializzato nel DSA”. Appare evidente da quanto scritto dagli specialisti come possano essere sufficienti le misure compensative e/o dispensative messe in atto in ambito scolastico. Si sono limitati a consigliare e non a prescrivere un supporto a casa in quanto le alterazioni evidenziate non sono di entità tale da richiederlo. Non sono stati inoltre richieste o previsti trattamenti logopedici e motori in quanto non rilevate deficit delle abilità prassiche”.
2 Come è noto, hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di anni 18 con riduzioni uditive, quindi ipoacusici, o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, in stato di bisogno economico. Trattasi quindi di un sostegno di tipo economico per minori che presentano patologie o disturbi quali, ad esempio, i D.S.A. Disturbi Specifici dell'Apprendimento e cioè la dislessia, la discalculia, la disortografia e la disgrafia, tali da rendere necessarie tutta una serie di spese supplementari, tipo spese per ripetizioni e/o per la frequenza presso centri specializzati e psicologi. Nel caso di specie, il minore è supportato in ambito scolastico da un Piano Didattico Personalizzato, che tiene conto dei suoi specifici disturbi, tra i quali non rientra la dislessia. Sebbene parte ricorrente abbia dedotto la frequenza settimanale del minore presso il Centro “ ” non ha prodotto alcuna documentazione di spesa, se non un'unica Org_1 fattura di € 42,00 risalente a gennaio 2022 (v.fasc.di parte ATP) Neppure risultano versati in atti certificati e/o referti diagnostici recenti, attestanti un aggravamento dei disturbi del minore, che valutati ex art.149 disp.att. c.p.c. avrebbero potuto giustificare la rinnovazione della CTU medico-legale. La domanda, pertanto, non può essere accolta e per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU redatta e depositata dalla Dott.ssa Persona_2 in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 171/2022.
[...]
Va di conseguenza dichiarata in capo al minore la insussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di frequenza di cui alla L.289/90. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c.) considerato il reddito risultante in atti. Le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate con separato decreto, vanno perciò poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c. il rimborso all delle spese di CP_1 causa;
pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/01/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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