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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4952/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA IT ( , come da procura in calce all'atto di C.F._2
citazione di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza G. Bovio n. 14 presso l'Avv. Alfredo Riccardi studio “Avvocati Associati
Eleutheria”.
APPELLANTE
E
( e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro C.F._4
Indipendente ( , come da procura in calce all'atto di C.F._5
citazione di primo grado, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 196.
APPELLATI
Conclusioni Per l'appellante: si riporta ai propri atti insistendo per sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza, chiedendo l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto riformarsi la sentenza di prime cure;
impugna e contesta le avverse difese, domande e conclusioni. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Per gli appellati: si riportano alla propria comparsa di risposta in appello ed ai propri atti, insistendo per il rigetto dell'appello. Si chiede, pertanto, assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione dell' 08.09.2014 (notificato il 17.09.2014) CP_1
e quali comproprietari di unità immobiliare al primo
[...] CP_2
piano di un edificio su due livelli e di una cantinola di 29 mq, site in Pompei alla via Crapolla n. 1, convennero in giudizio , quale Parte_1
proprietario dell'appartamento al piano terra dello stesso stabile e di una cantinola di 46 mq, chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento, a causa dell'alterazione del decoro architettonico del fabbricato, della restrizione dello spazio cortilizio comune, del cambiamento di destinazione d'uso dell'area di corte e dei muri perimetrali, della limitazione del diritto di veduta e del godimento della proprietà, comportanti la violazione degli artt. 1102,
1117 ter, 1120 e 1122 c.c, nonché degli artt. 832, 900 e 907 c.c.
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere comproprietari dell'appartamento al primo piano di un edificio su due livelli sito in Pompei alla via Crapolla I n. 51, circondato a nord ad est da uno spiazzo comune a sud da una corte comune;
- che nel 2013 il proprietario dell'appartamento al piano terra dello stesso fabbricato, , aveva realizzato lavori di straordinaria Parte_1
manutenzione, consistiti in:
i) sostituzione del rivestimento in maioliche -dello stesso tipo e colore del piano superiore- con intonaco e pittura di colore giallo per tutta la parte del prospetto relativa all'appartamento al primo piano di sua proprietà;
ii) a sud, copertura dei parapetti dei balconi con muro di calcestruzzo armato
(in luogo della preesistente ringhiera in ferro battuto), con un allargamento tale da non essere più a filo con quelli sovrastanti;
iii) a sud, copertura dell'area di corte (prima battuta in terreno) con soletta in cemento;
iv) ad est, sostituzione del precedente balcone-ballatoio, con scala di accesso all'appartamento di proprietà del convenuto, con uno nuovo avente parapetto in muro di calcestruzzo armato (in luogo della ringhiera in ferro battuto) e con allargamento di circa 3 mt rispetto a quello preesistente e l'aggetto nell'area comune;
v) a ovest, l'apertura nella parte di facciata, relativa all'appartamento di proprietà del convenuto di un'altra piccola finestra in aggiunta a quella preesistente;
vi) a nord, sostituzione della rampa di accesso al locale seminterrato con dei gradini, creando un collegamento della cantinola con l'appartamento al piano terra di proprietà del convenuto;
- che le opere realizzate dal , effettuate senza alcun consenso degli Pt_1
attori e coinvolgendo parti comuni dell'edificio, avevano comportato una limitazione del godimento e l'alterazione della destinazione d'uso della cosa comune, una alterazione del decoro architettonico del fabbricato con violazione degli artt. 1117-ter, 1120 e 1122 c.c., nonché una limitazione del diritto di veduta degli attori con violazione degli artt. 900 e 907 c.c.; - che dette violazioni avevano determinato un deprezzamento di valore dell'abitazione di proprietà degli attori e un danno economico da minor sfruttamento, tale da giustificare il ripristino dello status quo ante e la richiesta risarcitoria, da determinarsi equitativamente nella misura di €
15.000,00, nonché un danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente nella misura di € 1.500,00 annui.
Tanto premesso, e convennero in giudizio CP_1 CP_2
, al fine di sentirlo condannare, previo accertamento di Parte_1
responsabilità, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per i fatti di causa, da quantificarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una somma di almeno
€ 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 614 bis c.p.c.
1.2. Costituitosi, il convenuto eccepì, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, a causa della mancata individuazione del petitum e della causa petendi, e contestò, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, sostenendo di aver eseguito solo normali lavori di manutenzione alla propria unità immobiliare senza arrecare alcun danno e/o pregiudizio alle parti comuni e solo modesti interventi sulle parti comuni che non avrebbero alterato l'originaria destinazione delle stesse, né leso il decoro architettonico del fabbricato;
anzi tali lavori avrebbero migliorato l'appartamento di sua proprietà e riqualificato l'intero stabile. Eccepì, inoltre,
l'inapplicabilità dell'art. 614-bis c.p.c. ai fatti costituenti oggetto del giudizio, per mancanza dei presupposti di legge. Concluse chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese degli attori.
1.4. Il Tribunale ammise la prova testimoniale, diretta e contraria, così come articolata dalle parti costituite e, escussi tre testi (due per l'attore ed uno per il convenuto), dispose CTU, all'esito del quale il perito concluse: a) in ordine alle modifiche dello stato dei luoghi a seguito dei lavori eseguiti nel 2013 dal convenuto, che gli interventi riguardavano “quasi esclusivamente il volume dell'edificio prossimo alla via pubblica” e che erano consistititi nella: “realizzazione di una camera d'aria lungo i lati nord ed est dell'edificio e pavimentazione con massetto cementizio in luogo del preesistente battuto in terra”, con creazione di un gradino rispetto all'attiguo viale carrabile;
“rimozione del preesistente rivestimento in piastrelle ceramiche dalle facciate sui lati nord ed est dell'appartamento del , Pt_1
sostituito con intonaco civile attintato in giallo”; “trasformazione del balcone prospiciente l'area comune e la via pubblica sul prospetto sud, consistito nell'allungamento ed allargamento dell'ingombro e nella sostituzione della preesistente ringhiera in ferro con parapetto in muratura e calcestruzzo sovrastato da nuova e differente ringhiera metallica sagomata” (con allungamento di circa 0,90 cm a sinistra e 0,80 cm a destra); “trasformazione del balcone ballatoio d'ingresso sul lato est, verso il viale carrabile, consistito nell'allungamento della soletta (di circa 2,65 mt), nella sostituzione della preesistente ringhiera metallica con parapetto in muratura o calcestruzzo e nella maggiore occupazione dell'area cortilizia comune, anche in questo caso ripavimentata con soletta cementizia”; “modifica delle aperture sul prospetto est, relativo sia all'altezza che alla larghezza della porta d'ingresso dell'appartamento che alla larghezza della finestra prossima al vano scala”;
“apertura di una nuova luce ingrediente sul prospetto ovest”; “rinterro della rampa inclinata per il locale cantinato che insiste nella p.lla 1336 di proprietà esclusiva del convenuto, sostituita da una gradinata d'accesso”;
b) in ordine all'alterazione del decoro estetico del fabbricato comune, che
“nella pregressa configurazione del volume edificato prossimo alla strada, sussistevano alcuni allineamenti e trattamenti materici, cromatici e tipologici volti a dare continuità all'insieme, pur in assenza di un progetto architettonico complessivo” che conferivano al fabbricato – quantomeno per il volume prossimo alla strada – una “specifica identità”, mentre, a seguito dei lavori eseguiti dal convenuti, l'edificio “appare come la sovrapposizione di due distinti e avulsi organismi, del tutto differenti nei caratteri, nelle finiture, nei colori e nei connotati tipologici”; dunque, se “in precedenza esistevano dei caratteri distintivi e delle linee architettoniche che ne consentivano la specifica identificazione come un unico organismo edilizio – a seguito degli interventi eseguiti nel 2013 – si è generata un'evidente disarmonia tra i piani rialzato e primo che ne pregiudica la fisionomia e che è percepita e percepibile da qualunque osservatore”;
c) in ordine al mutamento di destinazione d'uso dell'area cortilizia comune, che “gli ampliamenti apportati al balcone sul fronte sud ed al balcone-ballatoio sul fronte est, sia in termini di proiezione dell'ingombro che di effettiva occupazione, hanno sicuramente ridotto la superficie utile calpestabile della corte comune” e che “la realizzazione ex novo della camera d'aria lungo il piede della costruzione e la pavimentazione cementizia in luogo del preesistente battuto in terra, costituiscono un mutamento della destinazione ed un'alterazione del pregresso stato dell'area”;
d) in odine alla violazione del diritto di veduta “a piombo” dal balcone degli attori in conseguenza dell'allargamento di quello sottostante del convenuto, che lo scostamento complessivo è pari a 8,5 cm, per cui “la trasformazione del balcone del convenuto sicuramente ha violato – seppur in misura molto ridotta
e nei termini descritti – il preesistente diritto di veduta “a piombo” che si esercitava dal balcone dell'istante”.
Come precisato dal CTU, tali interventi – essendo sottoposti ad autorizzazione sismica (mancante nel caso di specie) – rientravano tra quelli esplicitamente vietati dall'art. 1120 c.c., poiché riguardavano innovazioni suscettibili di recare “pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità del fabbricato”.
Il CTU precisò, inoltre, che allo stato pendeva una pratica di sanatoria ai sensi della legge 47/1985 (prot. 6733 del 14 aprile 1986) per l'intero edificio – avente ad oggetto un ampliamento eseguito dopo il 1967 in assenza di titolo abilitativo, e che l'alterazione dello stato dei luoghi, come descritto e rappresentato nella pratica, ne comportava l'improcedibilità con il conseguente rigetto d'ufficio. La conclusione dell'iter in questione postulava il rilascio del parere di conformità sul vincolo ambientale da parte della che allo stato sarebbe stato precluso – oltre che dalle CP_3
trasformazioni abusive operate dal convenuto sull'edificio – dalla mancanza di uniformità e continuità dei caratteri tra i due piani del volume prossimo alla strada.
In ogni caso, si osservò che solo con il completamento dell'istruttoria del condono pendente – “sarebbe stato possibile proporre unitamente alla relazione paesaggistica anche un progetto di eventuale adeguamento paesaggistico dell'edificio”.
1.5 All'esito, il Tribunale in primo luogo rigettò l'eccezione di improcedibilità della domanda di ripristino dello status quo ante per “carenza di interesse” sollevata dal convenuto. L'eccezione si fondava sull'assunto che una eventuale sentenza di condanna alla rimessione in pristino del manufatto sarebbe stata ineseguibile in forma specifica, “perché sia il che la CP_4
sarebbero stati assolutamente impossibilitati a rilasciare i CP_3
rispettivi titoli autorizzativi necessari ed indispensabili all'esecuzione delle opere eventualmente disposte dal Giudicante” (v. note conclusionali presentate dalla difesa del ). Pt_1
Il Tribunale ritenne infondata l'eccezione osservando che la difformità urbanistica dell'immobile afferisse ai rapporti tra privato e pubblica amministrazione e non costituisse, pertanto, oggetto del giudizio civile, riguardante, invece, i rapporti tra vicini proprietari regolati dalle norme civilistiche.
Accertò, infine, la sussistenza delle opere eseguite nel 2013 dal convenuto e, aderendo alle conclusioni del CTU, la conseguente violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. per aver il alterato la destinazione d'uso delle aree comuni, Pt_1
come indicate in contestazione (ad eccezione del rinterro della rampa inclinata per il locale cantinato insistente nella p.lla 1336 di proprietà esclusiva del convenuto, sostituita da una gradinata d'accesso, data l'assenza di prova che rientrasse tra le parti di proprietà del o che CP_5
costituisse oggetto di una servitù di passaggio) e per aver pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio secondo le modalità CP_6
descritte nella relazione peritale.
Quindi, condannò il convenuto al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno patrimoniale in favore di e CP_1 CP_2
, determinato in via equitativa in € 3.000,00, oltre al pagamento delle
[...]
spese di lite in favore della parte attrice e delle spese di CTU;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ritenuto insussistente nel caso di specie.
§.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2155/2019 del
3.10.2019 ha proposto appello , articolando tre motivi di Parte_1
gravame così rubricati:
2.1. “Erronea valutazione su punto decisivo della stessa”, con cui si duole che il giudice di prime cure abbia travisato quanto eccepito dalla difesa, poiché, nell'affermare che il procedimento amministrativo non interferisce con il giudizio civile, si riferisce alle opere eseguite dall'appellante, oggetto del giudizio, anziché alle opere da eseguirsi per il ripristino dello stato dei luoghi ordinato in sentenza.
L'eccezione si fonda su un'osservazione del CTU, laddove – in risposta al quesito n. 6 –, sostiene l'appellante, avrebbe affermato che la domanda originariamente proposta dagli odierni appellati “risultava assolutamente superata dagli atti del giudizio e manifestamente improcedibile per intervenuta carenza di interesse degli stessi e che l'emananda sentenza (stante
l'acclarato carattere abusivo delle unità immobiliari oggetto di causa e l'attuale mancata definizione del richiesto condono) giammai avrebbe potuto trovare concreta attuazione ed essere “eseguita in forma specifica” perché sia il che la sarebbero stati assolutamente impossibilitati CP_4 CP_3
a rilasciare i titoli autorizzativi necessari ed indispensabili all'esecuzione delle opere eventualmente disposte dal Giudicante”.
In altri termini, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, dato che l'alterazione dello stato dei luoghi in seguito ai lavori, da lui realizzati, comporterebbe il rigetto d'ufficio dell'istanza di condono pendente,
l'impossibilità di conseguire il parere di conformità da parte della
Soprintendenza e, di conseguenza, l'ineseguibilità dell'ordine di rimessione in pristino.
2.2. “Violazione dell'art. 132 c.p.c.”, con cui censura la motivazione del giudice di prime cure, laddove rinvia alla relazione del CTU, per affermare che “le opere edilizie realizzate dall'odierno appellante hanno comportato alterazione del fabbricato in questione con conseguente lesione del decoro architettonico trovando ciò riscontro nella espletata CTU sulla quale ha fondato il proprio convincimento”. Secondo l'odierno appellante, “non si comprende affatto in quale parte del predetto elaborato peritale viene riportato e/o ricavato
l'assunto del Giudicante”, posto che il CTU non avrebbe accertato né determinato se le stesse costituiscano apprezzabile deprezzamento dell'intero fabbricato, con relativo pregiudizio economicamente valutabile dello stesso e che, pertanto, “le regioni fondanti la gravata sentenza non risultano essere chiare, univoche ed esaustive così come stabilito dalla legge”.
2.3. “Violazione dell'art. 116 c.p.c.”, con cui si censura l'omessa valutazione di alcune risultanze probatorie e in particolare che:
- l'unità immobiliare dell'appellante sarebbe stata realizzata legittimamente sulla base di una licenza edilizia del 1966, mentre quella degli appellati sarebbe stata realizzata successivamente in totale assenza di titolo e senza rispettare le linee architettoniche del precedente edificato, nonché i principi cardine dettati dalla Soprintendenza in materia di integrazione nel paesaggio;
- il decoro architettonico era stato già pregiudicato dall'intervento edilizio eseguito degli appellati;
- con l'azione civile si richiede tutela per un immobile assolutamente abusivo, a fronte di opere edilizie eseguite su un bene legittimamente edificato.
In ogni caso, secondo l'appellante, non vi è alcuna prova né che i lavori eseguiti dall'appellante nel 2013 abbiano alterato “in modo visibile, apprezzabile e significativo” la particolare struttura e la complessiva armonia del fabbricato, né che tali interventi abbiano causato una lesione del decoro architettonico dell'edificio con conseguente danno.
2.4 “Violazione dell'art. 113 c.p.c.”, con cui si contesta la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali il giudice può decidere secondo equità.
2.5 “Violazione art. 91 c.p.c.” con cui si ribadisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda attorea sia in fatto che in diritto e, di conseguenza, avrebbe dovuto porre a carico degli appellati le spese del giudizio e di CTU.
2.6. Si sono costituiti gli appellati e ed hanno CP_2 CP_1
eccepito nel merito l'infondatezza del gravame ed insistito per la conferma della decisione impugnata;
nonché, in sede di conclusioni, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità.
§.
3. La Corte, all'udienza del 12.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13.06.2025 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 (60+20) c.p.c.
3.1. L'appello è solo parzialmente fondato con riguardo al terzo motivo di appello, mentre va rigettato per le restanti censure, per le ragioni che seguono. Va premesso che vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dagli appellati. Quanto alla specificità, l'appello rispetta il requisito di forma-sostanza posto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che mira a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure. Quanto alla manifesta infondatezza, l'impugnazione presenta una ragionevole probabilità di essere accolta e merita, pertanto, un esame nel merito dei motivi.
3.2. Il primo motivo di gravame è infondato in quanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, l'appellante erroneamente confonde il piano amministrativistico della vicenda oggetto del presente processo, riguardante il pendente procedimento di sanatoria, e il piano civilistico, afferente all'interesse attoreo ad ottenere una pronuncia del giudice civile che accerti la lesione del proprio diritto proprietario e la conseguente condanna al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno.
L'appellante muove l'eccezione da un'osservazione del CTU, che testualmente afferma che “un eventuale progetto di adeguamento, inteso a dare continuità di caratteri formali alla costruzione nel suo insieme, necessita comunque della preventiva approvazione del e della Soprintendenza. CP_4
Pertanto, solo allorquando completata l'istruttoria del condono pendente – la cui procedibilità, ripeto, è comunque vincolata all'assenza di trasformazioni nello stato dei luoghi esistente all'epoca di presentazione dell'istanza
(attestato dai grafici, dalle foto e dalla relazione acclusi alla pratica) – sarà possibile proporre unitamente alla “relazione paesaggistica” anche un progetto di eventuale adeguamento paesaggistico dell'edificio”.
Da tali affermazioni l'appellante deduce l'ineseguibilità in forma specifica della sentenza di condanna e la conseguente carenza di interesse ad agire.
Tuttavia, come affermato nella sentenza impugnata, il rilascio dei titoli abilitativi e/o di sanatoria non attiene ai rapporti tra vicini proprietari, ai quali sono del tutto estranei gli argomenti dell'eventuale difformità degli immobili rispetto agli strumenti urbanistici, spendibili solo nei rapporti tra privato e PA (Cass. civ., n. 5605/2019 Rv. 652764, Cass. Sez. Un. 5143/1998.
Rv. 515733).
Il rilascio del provvedimento di sanatoria e la necessaria autorizzazione paesaggistica rientrano, dunque, nell'ambito di un rapporto amministrativo, del tutto indipendente dall'esecuzione in forma specifica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la quale può avvenire sulla base della sentenza di condanna, già costituente titolo esecutivo.
In sintesi, come condivisibilmente affermato dagli appellati, il Pt_2
spiega effetti solo nei rapporti con la P.A., mentre nei rapporti tra privati resta ferma la tutela ripristinatoria di cui all'art. 872 c.c.
Piuttosto, nel passaggio della relazione il CTU su cui si fonda il motivo di appello si dà atto che l'alterazione dello stato dei luoghi determina l'improcedibilità del procedimento di sanatoria pendente e ciò – contrariamente a quanto affermato dall'appellante – rafforza ulteriormente l'interesse ad agire da parte degli appellati, i quali solo in presenza di un ripristino dello status quo ante possono aspirare ad ottenere il provvedimento di sanatoria. Difatti, l'uniformità architettonica dell'edificio, visibilmente alterata dai lavori eseguiti dal nel 2013, Parte_1
costituisce una condizione imprescindibile per il rilascio del parere della
Soprintendenza e, dunque, per la positiva conclusione del procedimento amministrativo.
3.3. Va accolto il secondo motivo con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c.
Deve premettersi che non ricorre, nel caso che occupa, un'ipotesi di motivazione apparente. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rinviare alla relazione del CTU, laddove quest'ultimo non avrebbe accertato né determinato se le modifiche costituiscano apprezzabile deprezzamento dell'intero fabbricato con conseguente pregiudizio economicamente valutabile dello stesso. Di conseguenza, mancherebbe la motivazione in ordine alle ragioni per le quali si ritengono sussistenti delle innovazioni pregiudizievoli.
Invero, la relazione del CTU è molto chiara, nonché ricca di riferimenti giurisprudenziali sul punto, nell'affermare che i lavori eseguiti sul fronte sud ed est hanno alterato l'armonia complessiva dell'edificio e che ciò ha comportato una lesione del decoro architettonico, da intendersi come
“l'estetica data dall'insieme delle linee e delle stretture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia […]”. Il CTU sottolinea che “il decoro architettonico rappresenta un bene comune” e che, ai fini della sussistenza del pregiudizio economico, occorre “tener conto dello stato estetico dell'edificio al momento in cui l'innovazione viene posta in esse”. Ed è proprio ciò che è stato oggetto di valutazione da parte del CTU, il quale ha concluso sul punto che “in precedenza esistevano dei caratteri distintivi e delle linee architettoniche che ne consentivano la specifica identificazione come un unico organismo edilizio, mentre – a seguito delle innovazioni apportate nel 2013 – si è generata un'evidente disparità tra i piani rialzato e primo che ne pregiudica la fisionomia e che è percepita e percepibile da qualunque osservatore”.
Tanto premesso, va rammentato che in tema di vizio motivazionale è ormai pacifico che quando il giudice di merito fa propri i rilievi del consulente non
è gravato da uno specifico onere motivazionale, poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
Civ., Sez. 3, n. 7947/2020). Al contrario, tale obbligo motivazionale sorge nell'ipotesi inversa in cui il giudice si discosti dalle conclusioni del suo ausiliario.
Sulla scia di questo orientamento, ormai consolidato, la Suprema Corte ha chiarito che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione" (Cass., Civ. Sez. 5, n. 7364 dell'11/5/2012; Cass. Civ. Sez.
6-3n. 4352 del 14/2/2019)
Ciò posto, il giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del CTU ed ha, inoltre, fornito delle proprie argomentazioni sulla sussistenza di un danno patrimoniale, per il deprezzamento di valore e la minore fruibilità dell'abitazione di proprietà degli odierni appellati, laddove ha affermato che
“il decoro architettonico diviene parte integrante del fabbricato, come qualità propria di esso: come tale, quindi, contribuisce a determinare il valore economico di tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e dei beni in situazione di condominio. Il decoro architettonico rappresenta quindi un valore immateriale ma patrimonialmente rilevante, riguardante unitariamente l'intero fabbricato in sé considerato, a prescindere dal contesto urbano e ambientale in cui è inserito” e che “il pregiudizio economico è normalmente insito in quello estetico accertato, senza necessità di una espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica abbia anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile (richiamando Cass. Civ., 5899/2004)”.
In altri termini, a meno che l'alterazione del decoro architettonico abbia apportato delle migliorie economicamente valutabili – circostanza esclusa espressamente nella motivazione della sentenza appellata - , le innovazioni che alterano la complessiva armonia dell'edificio arrecano un pregiudizio estetico in cui è insito quello economico. Cionondimeno, l'orientamento fatto proprio dal giudice di prime cure deve ritenersi superato alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in tema di danno risarcibile.
Seppur con riguardo alla risarcibilità del danno da occupazione sine titulo, le
Sezioni Unite (Cass. 33645/2022) hanno reso chiarimenti, rilevanti anche ai fini del presente giudizio, in tema di risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il di godere dell'immobile e di trarne guadagno.
La Cassazione ha evidenziato – aderendo alla teoria causale dal danno – che ciò che è risarcibile nel sistema della responsabilità civile non è il danno- evento (la lesione del diritto di proprietà), bensì il danno-conseguenza, ossia le conseguenze immediate e dirette dell'illecito nella forma del danno emergente o del lucro cessante (art. 1223 c.c.).
Dovrebbe, dunque, escludersi la risarcibilità del danno in re ipsa per la lesione del contenuto del diritto di proprietà, posto che il danno- conseguenza, secondo un criterio di adeguatezza causale, è il danno
“presunto” o “normale”, ossia quello oggettivamente prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit. In questa prospettiva, l'attore – potendo fruire di presunzioni semplici – è gravato da un onere di allegazione, che, tuttavia, a fronte della specifica contestazione del convenuto, si tramuta in onere della prova, il cui assolvimento costituisce conditio sine qua non per il riconoscimento di un danno risarcibile.
Alla luce di questi principi, deve ritenersi altrettanto superato quell'orientamento che considera il danno patrimoniale insito in quello estetico, laddove sia leso il decoro architettonico, per essere stata alterata la complessiva armonia del fabbricato in maniera percepibile da qualunque osservatore (danno-evento). Occorre, infatti, l'allegazione, ovvero, in caso di specifica contestazione, la prova “di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. 10477/2024; nello stesso senso, Cass. 14947/2023; per un'applicazione dei principi enunciati dalle Sez. Un. in materia di violazione delle distanze Cass. ord. 12879/2025).
Ebbene, nel caso di specie, manca la prova del pregiudizio economico subito, non avendo i proprietari-attori dimostrato il danno-emergente, ossia la perdita della concreta possibilità di godimento dell'immobile, né tantomeno risulta provato, ma ancor prima nemmeno allegato, il lucro cessante, consistente nell'impossibilità di locare l'immobile ovvero nella perdita dell'occasione di venderlo a prezzo conveniente.
Ciò posto sul piano risarcitorio, resta ferma la tutela reale, orientata al futuro e tesa al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento della lesione del diritto di proprietà nelle sue declinazioni e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.
3.3. Per le medesime ragioni, appare parzialmente meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, con cui l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, facendo valere la violazione dell'art. 116 c.p.c.
In primo luogo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia trascurato le risultanze probatorie. Nello specifico, secondo l'appellante l'unità immobiliare di sua proprietà sarebbe stata realizzata legittimamente, mentre quella degli appellati sarebbe stata costruita in un momento successivo, in totale assenza di titoli edilizi e senza rispettare le linee architettoniche del precedente edificato.
Tale assunto è smentito dalla relazione del CTU (risposta al quesito n. 2, 3 e
7), che ripercorre in maniera analitica le vicende dell'immobile sulla base della documentazione raccolta: le due unità immobiliari in questione sono state entrambe costruite prima del 1° settembre 1967 e successivamente ambedue sono state oggetto di ampliamento in assenza di idoneo titolo abilitativo, per il quale è stata presentata un'unica domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/1985 (prot. 6733 del 14.4.1986).
Le due unità immobiliari sono state poi acquistate dagli odierni proprietari dai germani ed , che a loro volta le avevano ricevute nel Parte_3 Per_1
1999 per donazione dai genitori. Prima della vendita, i germani avevano Pt_3
provveduto ad un aggiornamento catastale nel 2011, grazie al quale il CTU è stato in grado di determinare le trasformazioni apportate nel 2013 dal
. Pt_1
Le risultanze probatorie, pertanto, sono state correttamente valutate dal giudice di prime cure e, calate nella valutazione complessiva operata dal CTU, dimostrano che il decoro architettonico non è stato leso al momento della costruzione dell'unità immobiliare sita al primo piano – nel suo complesso ritenuta armonica con l'edificio preesistente – bensì dai lavori eseguiti dal a seguito del suo acquisto immobiliare. Pt_1
In secondo luogo, l'appellante ha affermato che non vi è alcuna prova né che i lavori da lui eseguiti nel 2013 abbiano alterato “in modo visibile, apprezzabile e significativo” la particolare struttura e la complessiva armonia del fabbricato, né che tali interventi abbiano causato una lesione del decoro architettonico dell'edificio con conseguente danno.
Quanto alla sussistenza di una alterazione visibile, apprezzabile e significativa dell'armonia dell'edificio e la conseguente lesione del decoro architettonico, come già osservato in ordine al secondo motivo di appello, deve ritenersi correttamente valutato dal giudice di prime cure il materiale probatorio acquisito al processo e, di conseguenza, accertato il danno- evento. Diversamente, sotto il profilo del danno risarcibile, valgono le considerazioni già svolte quanto all'impossibilità di ritenere risarcibile il danno in re ipsa.
3.4. Restano assorbite le censure relative al quarto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali il giudice di merito può decidere secondo equità e la conseguente violazione dell'art. 113 c.p.c.
Infatti, come osservato per il terzo motivo di appello, non può ritenersi accertato l'an debeatur, poiché – ferma la sussistenza delle innovazioni – non
è stata provata l'incidenza sui diritti proprietari degli attori in termini di danno risarcibile.
§.
4. In definitiva l'appello risulta solo in parte fondato e la sentenza gravata va riformata in parte.
4.1. Il parziale accoglimento dell'appello impone la riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
Va, infatti, applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
4.2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, attesa la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate nella misura di 2/3, considerato il rigetto della domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali e poste, per la restante parte, a carico dell'appellante maggiormente soccombente. Ciò posto, le spese vengono liquidate come in dispositivo, conformemente ai valori medio-minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2155/2019 Parte_1
del4.10.2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, revoca la condanna di di risarcimento danni di cui al capo due del Parte_1
dispositivo della sentenza di primo grado;
2. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 e pone a carico di la restante parte a che liquida, per tale Parte_1
porzione, quanto al primo grado in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, per il grado di appello, in complessivi
€ 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alessandro Indipendente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 23.10.20205
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4952/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA IT ( , come da procura in calce all'atto di C.F._2
citazione di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza G. Bovio n. 14 presso l'Avv. Alfredo Riccardi studio “Avvocati Associati
Eleutheria”.
APPELLANTE
E
( e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro C.F._4
Indipendente ( , come da procura in calce all'atto di C.F._5
citazione di primo grado, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 196.
APPELLATI
Conclusioni Per l'appellante: si riporta ai propri atti insistendo per sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza, chiedendo l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto riformarsi la sentenza di prime cure;
impugna e contesta le avverse difese, domande e conclusioni. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Per gli appellati: si riportano alla propria comparsa di risposta in appello ed ai propri atti, insistendo per il rigetto dell'appello. Si chiede, pertanto, assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione dell' 08.09.2014 (notificato il 17.09.2014) CP_1
e quali comproprietari di unità immobiliare al primo
[...] CP_2
piano di un edificio su due livelli e di una cantinola di 29 mq, site in Pompei alla via Crapolla n. 1, convennero in giudizio , quale Parte_1
proprietario dell'appartamento al piano terra dello stesso stabile e di una cantinola di 46 mq, chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento, a causa dell'alterazione del decoro architettonico del fabbricato, della restrizione dello spazio cortilizio comune, del cambiamento di destinazione d'uso dell'area di corte e dei muri perimetrali, della limitazione del diritto di veduta e del godimento della proprietà, comportanti la violazione degli artt. 1102,
1117 ter, 1120 e 1122 c.c, nonché degli artt. 832, 900 e 907 c.c.
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere comproprietari dell'appartamento al primo piano di un edificio su due livelli sito in Pompei alla via Crapolla I n. 51, circondato a nord ad est da uno spiazzo comune a sud da una corte comune;
- che nel 2013 il proprietario dell'appartamento al piano terra dello stesso fabbricato, , aveva realizzato lavori di straordinaria Parte_1
manutenzione, consistiti in:
i) sostituzione del rivestimento in maioliche -dello stesso tipo e colore del piano superiore- con intonaco e pittura di colore giallo per tutta la parte del prospetto relativa all'appartamento al primo piano di sua proprietà;
ii) a sud, copertura dei parapetti dei balconi con muro di calcestruzzo armato
(in luogo della preesistente ringhiera in ferro battuto), con un allargamento tale da non essere più a filo con quelli sovrastanti;
iii) a sud, copertura dell'area di corte (prima battuta in terreno) con soletta in cemento;
iv) ad est, sostituzione del precedente balcone-ballatoio, con scala di accesso all'appartamento di proprietà del convenuto, con uno nuovo avente parapetto in muro di calcestruzzo armato (in luogo della ringhiera in ferro battuto) e con allargamento di circa 3 mt rispetto a quello preesistente e l'aggetto nell'area comune;
v) a ovest, l'apertura nella parte di facciata, relativa all'appartamento di proprietà del convenuto di un'altra piccola finestra in aggiunta a quella preesistente;
vi) a nord, sostituzione della rampa di accesso al locale seminterrato con dei gradini, creando un collegamento della cantinola con l'appartamento al piano terra di proprietà del convenuto;
- che le opere realizzate dal , effettuate senza alcun consenso degli Pt_1
attori e coinvolgendo parti comuni dell'edificio, avevano comportato una limitazione del godimento e l'alterazione della destinazione d'uso della cosa comune, una alterazione del decoro architettonico del fabbricato con violazione degli artt. 1117-ter, 1120 e 1122 c.c., nonché una limitazione del diritto di veduta degli attori con violazione degli artt. 900 e 907 c.c.; - che dette violazioni avevano determinato un deprezzamento di valore dell'abitazione di proprietà degli attori e un danno economico da minor sfruttamento, tale da giustificare il ripristino dello status quo ante e la richiesta risarcitoria, da determinarsi equitativamente nella misura di €
15.000,00, nonché un danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente nella misura di € 1.500,00 annui.
Tanto premesso, e convennero in giudizio CP_1 CP_2
, al fine di sentirlo condannare, previo accertamento di Parte_1
responsabilità, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per i fatti di causa, da quantificarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una somma di almeno
€ 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 614 bis c.p.c.
1.2. Costituitosi, il convenuto eccepì, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, a causa della mancata individuazione del petitum e della causa petendi, e contestò, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, sostenendo di aver eseguito solo normali lavori di manutenzione alla propria unità immobiliare senza arrecare alcun danno e/o pregiudizio alle parti comuni e solo modesti interventi sulle parti comuni che non avrebbero alterato l'originaria destinazione delle stesse, né leso il decoro architettonico del fabbricato;
anzi tali lavori avrebbero migliorato l'appartamento di sua proprietà e riqualificato l'intero stabile. Eccepì, inoltre,
l'inapplicabilità dell'art. 614-bis c.p.c. ai fatti costituenti oggetto del giudizio, per mancanza dei presupposti di legge. Concluse chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese degli attori.
1.4. Il Tribunale ammise la prova testimoniale, diretta e contraria, così come articolata dalle parti costituite e, escussi tre testi (due per l'attore ed uno per il convenuto), dispose CTU, all'esito del quale il perito concluse: a) in ordine alle modifiche dello stato dei luoghi a seguito dei lavori eseguiti nel 2013 dal convenuto, che gli interventi riguardavano “quasi esclusivamente il volume dell'edificio prossimo alla via pubblica” e che erano consistititi nella: “realizzazione di una camera d'aria lungo i lati nord ed est dell'edificio e pavimentazione con massetto cementizio in luogo del preesistente battuto in terra”, con creazione di un gradino rispetto all'attiguo viale carrabile;
“rimozione del preesistente rivestimento in piastrelle ceramiche dalle facciate sui lati nord ed est dell'appartamento del , Pt_1
sostituito con intonaco civile attintato in giallo”; “trasformazione del balcone prospiciente l'area comune e la via pubblica sul prospetto sud, consistito nell'allungamento ed allargamento dell'ingombro e nella sostituzione della preesistente ringhiera in ferro con parapetto in muratura e calcestruzzo sovrastato da nuova e differente ringhiera metallica sagomata” (con allungamento di circa 0,90 cm a sinistra e 0,80 cm a destra); “trasformazione del balcone ballatoio d'ingresso sul lato est, verso il viale carrabile, consistito nell'allungamento della soletta (di circa 2,65 mt), nella sostituzione della preesistente ringhiera metallica con parapetto in muratura o calcestruzzo e nella maggiore occupazione dell'area cortilizia comune, anche in questo caso ripavimentata con soletta cementizia”; “modifica delle aperture sul prospetto est, relativo sia all'altezza che alla larghezza della porta d'ingresso dell'appartamento che alla larghezza della finestra prossima al vano scala”;
“apertura di una nuova luce ingrediente sul prospetto ovest”; “rinterro della rampa inclinata per il locale cantinato che insiste nella p.lla 1336 di proprietà esclusiva del convenuto, sostituita da una gradinata d'accesso”;
b) in ordine all'alterazione del decoro estetico del fabbricato comune, che
“nella pregressa configurazione del volume edificato prossimo alla strada, sussistevano alcuni allineamenti e trattamenti materici, cromatici e tipologici volti a dare continuità all'insieme, pur in assenza di un progetto architettonico complessivo” che conferivano al fabbricato – quantomeno per il volume prossimo alla strada – una “specifica identità”, mentre, a seguito dei lavori eseguiti dal convenuti, l'edificio “appare come la sovrapposizione di due distinti e avulsi organismi, del tutto differenti nei caratteri, nelle finiture, nei colori e nei connotati tipologici”; dunque, se “in precedenza esistevano dei caratteri distintivi e delle linee architettoniche che ne consentivano la specifica identificazione come un unico organismo edilizio – a seguito degli interventi eseguiti nel 2013 – si è generata un'evidente disarmonia tra i piani rialzato e primo che ne pregiudica la fisionomia e che è percepita e percepibile da qualunque osservatore”;
c) in ordine al mutamento di destinazione d'uso dell'area cortilizia comune, che “gli ampliamenti apportati al balcone sul fronte sud ed al balcone-ballatoio sul fronte est, sia in termini di proiezione dell'ingombro che di effettiva occupazione, hanno sicuramente ridotto la superficie utile calpestabile della corte comune” e che “la realizzazione ex novo della camera d'aria lungo il piede della costruzione e la pavimentazione cementizia in luogo del preesistente battuto in terra, costituiscono un mutamento della destinazione ed un'alterazione del pregresso stato dell'area”;
d) in odine alla violazione del diritto di veduta “a piombo” dal balcone degli attori in conseguenza dell'allargamento di quello sottostante del convenuto, che lo scostamento complessivo è pari a 8,5 cm, per cui “la trasformazione del balcone del convenuto sicuramente ha violato – seppur in misura molto ridotta
e nei termini descritti – il preesistente diritto di veduta “a piombo” che si esercitava dal balcone dell'istante”.
Come precisato dal CTU, tali interventi – essendo sottoposti ad autorizzazione sismica (mancante nel caso di specie) – rientravano tra quelli esplicitamente vietati dall'art. 1120 c.c., poiché riguardavano innovazioni suscettibili di recare “pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità del fabbricato”.
Il CTU precisò, inoltre, che allo stato pendeva una pratica di sanatoria ai sensi della legge 47/1985 (prot. 6733 del 14 aprile 1986) per l'intero edificio – avente ad oggetto un ampliamento eseguito dopo il 1967 in assenza di titolo abilitativo, e che l'alterazione dello stato dei luoghi, come descritto e rappresentato nella pratica, ne comportava l'improcedibilità con il conseguente rigetto d'ufficio. La conclusione dell'iter in questione postulava il rilascio del parere di conformità sul vincolo ambientale da parte della che allo stato sarebbe stato precluso – oltre che dalle CP_3
trasformazioni abusive operate dal convenuto sull'edificio – dalla mancanza di uniformità e continuità dei caratteri tra i due piani del volume prossimo alla strada.
In ogni caso, si osservò che solo con il completamento dell'istruttoria del condono pendente – “sarebbe stato possibile proporre unitamente alla relazione paesaggistica anche un progetto di eventuale adeguamento paesaggistico dell'edificio”.
1.5 All'esito, il Tribunale in primo luogo rigettò l'eccezione di improcedibilità della domanda di ripristino dello status quo ante per “carenza di interesse” sollevata dal convenuto. L'eccezione si fondava sull'assunto che una eventuale sentenza di condanna alla rimessione in pristino del manufatto sarebbe stata ineseguibile in forma specifica, “perché sia il che la CP_4
sarebbero stati assolutamente impossibilitati a rilasciare i CP_3
rispettivi titoli autorizzativi necessari ed indispensabili all'esecuzione delle opere eventualmente disposte dal Giudicante” (v. note conclusionali presentate dalla difesa del ). Pt_1
Il Tribunale ritenne infondata l'eccezione osservando che la difformità urbanistica dell'immobile afferisse ai rapporti tra privato e pubblica amministrazione e non costituisse, pertanto, oggetto del giudizio civile, riguardante, invece, i rapporti tra vicini proprietari regolati dalle norme civilistiche.
Accertò, infine, la sussistenza delle opere eseguite nel 2013 dal convenuto e, aderendo alle conclusioni del CTU, la conseguente violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. per aver il alterato la destinazione d'uso delle aree comuni, Pt_1
come indicate in contestazione (ad eccezione del rinterro della rampa inclinata per il locale cantinato insistente nella p.lla 1336 di proprietà esclusiva del convenuto, sostituita da una gradinata d'accesso, data l'assenza di prova che rientrasse tra le parti di proprietà del o che CP_5
costituisse oggetto di una servitù di passaggio) e per aver pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio secondo le modalità CP_6
descritte nella relazione peritale.
Quindi, condannò il convenuto al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno patrimoniale in favore di e CP_1 CP_2
, determinato in via equitativa in € 3.000,00, oltre al pagamento delle
[...]
spese di lite in favore della parte attrice e delle spese di CTU;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ritenuto insussistente nel caso di specie.
§.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2155/2019 del
3.10.2019 ha proposto appello , articolando tre motivi di Parte_1
gravame così rubricati:
2.1. “Erronea valutazione su punto decisivo della stessa”, con cui si duole che il giudice di prime cure abbia travisato quanto eccepito dalla difesa, poiché, nell'affermare che il procedimento amministrativo non interferisce con il giudizio civile, si riferisce alle opere eseguite dall'appellante, oggetto del giudizio, anziché alle opere da eseguirsi per il ripristino dello stato dei luoghi ordinato in sentenza.
L'eccezione si fonda su un'osservazione del CTU, laddove – in risposta al quesito n. 6 –, sostiene l'appellante, avrebbe affermato che la domanda originariamente proposta dagli odierni appellati “risultava assolutamente superata dagli atti del giudizio e manifestamente improcedibile per intervenuta carenza di interesse degli stessi e che l'emananda sentenza (stante
l'acclarato carattere abusivo delle unità immobiliari oggetto di causa e l'attuale mancata definizione del richiesto condono) giammai avrebbe potuto trovare concreta attuazione ed essere “eseguita in forma specifica” perché sia il che la sarebbero stati assolutamente impossibilitati CP_4 CP_3
a rilasciare i titoli autorizzativi necessari ed indispensabili all'esecuzione delle opere eventualmente disposte dal Giudicante”.
In altri termini, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, dato che l'alterazione dello stato dei luoghi in seguito ai lavori, da lui realizzati, comporterebbe il rigetto d'ufficio dell'istanza di condono pendente,
l'impossibilità di conseguire il parere di conformità da parte della
Soprintendenza e, di conseguenza, l'ineseguibilità dell'ordine di rimessione in pristino.
2.2. “Violazione dell'art. 132 c.p.c.”, con cui censura la motivazione del giudice di prime cure, laddove rinvia alla relazione del CTU, per affermare che “le opere edilizie realizzate dall'odierno appellante hanno comportato alterazione del fabbricato in questione con conseguente lesione del decoro architettonico trovando ciò riscontro nella espletata CTU sulla quale ha fondato il proprio convincimento”. Secondo l'odierno appellante, “non si comprende affatto in quale parte del predetto elaborato peritale viene riportato e/o ricavato
l'assunto del Giudicante”, posto che il CTU non avrebbe accertato né determinato se le stesse costituiscano apprezzabile deprezzamento dell'intero fabbricato, con relativo pregiudizio economicamente valutabile dello stesso e che, pertanto, “le regioni fondanti la gravata sentenza non risultano essere chiare, univoche ed esaustive così come stabilito dalla legge”.
2.3. “Violazione dell'art. 116 c.p.c.”, con cui si censura l'omessa valutazione di alcune risultanze probatorie e in particolare che:
- l'unità immobiliare dell'appellante sarebbe stata realizzata legittimamente sulla base di una licenza edilizia del 1966, mentre quella degli appellati sarebbe stata realizzata successivamente in totale assenza di titolo e senza rispettare le linee architettoniche del precedente edificato, nonché i principi cardine dettati dalla Soprintendenza in materia di integrazione nel paesaggio;
- il decoro architettonico era stato già pregiudicato dall'intervento edilizio eseguito degli appellati;
- con l'azione civile si richiede tutela per un immobile assolutamente abusivo, a fronte di opere edilizie eseguite su un bene legittimamente edificato.
In ogni caso, secondo l'appellante, non vi è alcuna prova né che i lavori eseguiti dall'appellante nel 2013 abbiano alterato “in modo visibile, apprezzabile e significativo” la particolare struttura e la complessiva armonia del fabbricato, né che tali interventi abbiano causato una lesione del decoro architettonico dell'edificio con conseguente danno.
2.4 “Violazione dell'art. 113 c.p.c.”, con cui si contesta la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali il giudice può decidere secondo equità.
2.5 “Violazione art. 91 c.p.c.” con cui si ribadisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda attorea sia in fatto che in diritto e, di conseguenza, avrebbe dovuto porre a carico degli appellati le spese del giudizio e di CTU.
2.6. Si sono costituiti gli appellati e ed hanno CP_2 CP_1
eccepito nel merito l'infondatezza del gravame ed insistito per la conferma della decisione impugnata;
nonché, in sede di conclusioni, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità.
§.
3. La Corte, all'udienza del 12.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 13.06.2025 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 (60+20) c.p.c.
3.1. L'appello è solo parzialmente fondato con riguardo al terzo motivo di appello, mentre va rigettato per le restanti censure, per le ragioni che seguono. Va premesso che vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dagli appellati. Quanto alla specificità, l'appello rispetta il requisito di forma-sostanza posto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che mira a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure. Quanto alla manifesta infondatezza, l'impugnazione presenta una ragionevole probabilità di essere accolta e merita, pertanto, un esame nel merito dei motivi.
3.2. Il primo motivo di gravame è infondato in quanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, l'appellante erroneamente confonde il piano amministrativistico della vicenda oggetto del presente processo, riguardante il pendente procedimento di sanatoria, e il piano civilistico, afferente all'interesse attoreo ad ottenere una pronuncia del giudice civile che accerti la lesione del proprio diritto proprietario e la conseguente condanna al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno.
L'appellante muove l'eccezione da un'osservazione del CTU, che testualmente afferma che “un eventuale progetto di adeguamento, inteso a dare continuità di caratteri formali alla costruzione nel suo insieme, necessita comunque della preventiva approvazione del e della Soprintendenza. CP_4
Pertanto, solo allorquando completata l'istruttoria del condono pendente – la cui procedibilità, ripeto, è comunque vincolata all'assenza di trasformazioni nello stato dei luoghi esistente all'epoca di presentazione dell'istanza
(attestato dai grafici, dalle foto e dalla relazione acclusi alla pratica) – sarà possibile proporre unitamente alla “relazione paesaggistica” anche un progetto di eventuale adeguamento paesaggistico dell'edificio”.
Da tali affermazioni l'appellante deduce l'ineseguibilità in forma specifica della sentenza di condanna e la conseguente carenza di interesse ad agire.
Tuttavia, come affermato nella sentenza impugnata, il rilascio dei titoli abilitativi e/o di sanatoria non attiene ai rapporti tra vicini proprietari, ai quali sono del tutto estranei gli argomenti dell'eventuale difformità degli immobili rispetto agli strumenti urbanistici, spendibili solo nei rapporti tra privato e PA (Cass. civ., n. 5605/2019 Rv. 652764, Cass. Sez. Un. 5143/1998.
Rv. 515733).
Il rilascio del provvedimento di sanatoria e la necessaria autorizzazione paesaggistica rientrano, dunque, nell'ambito di un rapporto amministrativo, del tutto indipendente dall'esecuzione in forma specifica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la quale può avvenire sulla base della sentenza di condanna, già costituente titolo esecutivo.
In sintesi, come condivisibilmente affermato dagli appellati, il Pt_2
spiega effetti solo nei rapporti con la P.A., mentre nei rapporti tra privati resta ferma la tutela ripristinatoria di cui all'art. 872 c.c.
Piuttosto, nel passaggio della relazione il CTU su cui si fonda il motivo di appello si dà atto che l'alterazione dello stato dei luoghi determina l'improcedibilità del procedimento di sanatoria pendente e ciò – contrariamente a quanto affermato dall'appellante – rafforza ulteriormente l'interesse ad agire da parte degli appellati, i quali solo in presenza di un ripristino dello status quo ante possono aspirare ad ottenere il provvedimento di sanatoria. Difatti, l'uniformità architettonica dell'edificio, visibilmente alterata dai lavori eseguiti dal nel 2013, Parte_1
costituisce una condizione imprescindibile per il rilascio del parere della
Soprintendenza e, dunque, per la positiva conclusione del procedimento amministrativo.
3.3. Va accolto il secondo motivo con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c.
Deve premettersi che non ricorre, nel caso che occupa, un'ipotesi di motivazione apparente. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rinviare alla relazione del CTU, laddove quest'ultimo non avrebbe accertato né determinato se le modifiche costituiscano apprezzabile deprezzamento dell'intero fabbricato con conseguente pregiudizio economicamente valutabile dello stesso. Di conseguenza, mancherebbe la motivazione in ordine alle ragioni per le quali si ritengono sussistenti delle innovazioni pregiudizievoli.
Invero, la relazione del CTU è molto chiara, nonché ricca di riferimenti giurisprudenziali sul punto, nell'affermare che i lavori eseguiti sul fronte sud ed est hanno alterato l'armonia complessiva dell'edificio e che ciò ha comportato una lesione del decoro architettonico, da intendersi come
“l'estetica data dall'insieme delle linee e delle stretture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia […]”. Il CTU sottolinea che “il decoro architettonico rappresenta un bene comune” e che, ai fini della sussistenza del pregiudizio economico, occorre “tener conto dello stato estetico dell'edificio al momento in cui l'innovazione viene posta in esse”. Ed è proprio ciò che è stato oggetto di valutazione da parte del CTU, il quale ha concluso sul punto che “in precedenza esistevano dei caratteri distintivi e delle linee architettoniche che ne consentivano la specifica identificazione come un unico organismo edilizio, mentre – a seguito delle innovazioni apportate nel 2013 – si è generata un'evidente disparità tra i piani rialzato e primo che ne pregiudica la fisionomia e che è percepita e percepibile da qualunque osservatore”.
Tanto premesso, va rammentato che in tema di vizio motivazionale è ormai pacifico che quando il giudice di merito fa propri i rilievi del consulente non
è gravato da uno specifico onere motivazionale, poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
Civ., Sez. 3, n. 7947/2020). Al contrario, tale obbligo motivazionale sorge nell'ipotesi inversa in cui il giudice si discosti dalle conclusioni del suo ausiliario.
Sulla scia di questo orientamento, ormai consolidato, la Suprema Corte ha chiarito che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione" (Cass., Civ. Sez. 5, n. 7364 dell'11/5/2012; Cass. Civ. Sez.
6-3n. 4352 del 14/2/2019)
Ciò posto, il giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del CTU ed ha, inoltre, fornito delle proprie argomentazioni sulla sussistenza di un danno patrimoniale, per il deprezzamento di valore e la minore fruibilità dell'abitazione di proprietà degli odierni appellati, laddove ha affermato che
“il decoro architettonico diviene parte integrante del fabbricato, come qualità propria di esso: come tale, quindi, contribuisce a determinare il valore economico di tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e dei beni in situazione di condominio. Il decoro architettonico rappresenta quindi un valore immateriale ma patrimonialmente rilevante, riguardante unitariamente l'intero fabbricato in sé considerato, a prescindere dal contesto urbano e ambientale in cui è inserito” e che “il pregiudizio economico è normalmente insito in quello estetico accertato, senza necessità di una espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica abbia anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile (richiamando Cass. Civ., 5899/2004)”.
In altri termini, a meno che l'alterazione del decoro architettonico abbia apportato delle migliorie economicamente valutabili – circostanza esclusa espressamente nella motivazione della sentenza appellata - , le innovazioni che alterano la complessiva armonia dell'edificio arrecano un pregiudizio estetico in cui è insito quello economico. Cionondimeno, l'orientamento fatto proprio dal giudice di prime cure deve ritenersi superato alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in tema di danno risarcibile.
Seppur con riguardo alla risarcibilità del danno da occupazione sine titulo, le
Sezioni Unite (Cass. 33645/2022) hanno reso chiarimenti, rilevanti anche ai fini del presente giudizio, in tema di risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il di godere dell'immobile e di trarne guadagno.
La Cassazione ha evidenziato – aderendo alla teoria causale dal danno – che ciò che è risarcibile nel sistema della responsabilità civile non è il danno- evento (la lesione del diritto di proprietà), bensì il danno-conseguenza, ossia le conseguenze immediate e dirette dell'illecito nella forma del danno emergente o del lucro cessante (art. 1223 c.c.).
Dovrebbe, dunque, escludersi la risarcibilità del danno in re ipsa per la lesione del contenuto del diritto di proprietà, posto che il danno- conseguenza, secondo un criterio di adeguatezza causale, è il danno
“presunto” o “normale”, ossia quello oggettivamente prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit. In questa prospettiva, l'attore – potendo fruire di presunzioni semplici – è gravato da un onere di allegazione, che, tuttavia, a fronte della specifica contestazione del convenuto, si tramuta in onere della prova, il cui assolvimento costituisce conditio sine qua non per il riconoscimento di un danno risarcibile.
Alla luce di questi principi, deve ritenersi altrettanto superato quell'orientamento che considera il danno patrimoniale insito in quello estetico, laddove sia leso il decoro architettonico, per essere stata alterata la complessiva armonia del fabbricato in maniera percepibile da qualunque osservatore (danno-evento). Occorre, infatti, l'allegazione, ovvero, in caso di specifica contestazione, la prova “di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. 10477/2024; nello stesso senso, Cass. 14947/2023; per un'applicazione dei principi enunciati dalle Sez. Un. in materia di violazione delle distanze Cass. ord. 12879/2025).
Ebbene, nel caso di specie, manca la prova del pregiudizio economico subito, non avendo i proprietari-attori dimostrato il danno-emergente, ossia la perdita della concreta possibilità di godimento dell'immobile, né tantomeno risulta provato, ma ancor prima nemmeno allegato, il lucro cessante, consistente nell'impossibilità di locare l'immobile ovvero nella perdita dell'occasione di venderlo a prezzo conveniente.
Ciò posto sul piano risarcitorio, resta ferma la tutela reale, orientata al futuro e tesa al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento della lesione del diritto di proprietà nelle sue declinazioni e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.
3.3. Per le medesime ragioni, appare parzialmente meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, con cui l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, facendo valere la violazione dell'art. 116 c.p.c.
In primo luogo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia trascurato le risultanze probatorie. Nello specifico, secondo l'appellante l'unità immobiliare di sua proprietà sarebbe stata realizzata legittimamente, mentre quella degli appellati sarebbe stata costruita in un momento successivo, in totale assenza di titoli edilizi e senza rispettare le linee architettoniche del precedente edificato.
Tale assunto è smentito dalla relazione del CTU (risposta al quesito n. 2, 3 e
7), che ripercorre in maniera analitica le vicende dell'immobile sulla base della documentazione raccolta: le due unità immobiliari in questione sono state entrambe costruite prima del 1° settembre 1967 e successivamente ambedue sono state oggetto di ampliamento in assenza di idoneo titolo abilitativo, per il quale è stata presentata un'unica domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/1985 (prot. 6733 del 14.4.1986).
Le due unità immobiliari sono state poi acquistate dagli odierni proprietari dai germani ed , che a loro volta le avevano ricevute nel Parte_3 Per_1
1999 per donazione dai genitori. Prima della vendita, i germani avevano Pt_3
provveduto ad un aggiornamento catastale nel 2011, grazie al quale il CTU è stato in grado di determinare le trasformazioni apportate nel 2013 dal
. Pt_1
Le risultanze probatorie, pertanto, sono state correttamente valutate dal giudice di prime cure e, calate nella valutazione complessiva operata dal CTU, dimostrano che il decoro architettonico non è stato leso al momento della costruzione dell'unità immobiliare sita al primo piano – nel suo complesso ritenuta armonica con l'edificio preesistente – bensì dai lavori eseguiti dal a seguito del suo acquisto immobiliare. Pt_1
In secondo luogo, l'appellante ha affermato che non vi è alcuna prova né che i lavori da lui eseguiti nel 2013 abbiano alterato “in modo visibile, apprezzabile e significativo” la particolare struttura e la complessiva armonia del fabbricato, né che tali interventi abbiano causato una lesione del decoro architettonico dell'edificio con conseguente danno.
Quanto alla sussistenza di una alterazione visibile, apprezzabile e significativa dell'armonia dell'edificio e la conseguente lesione del decoro architettonico, come già osservato in ordine al secondo motivo di appello, deve ritenersi correttamente valutato dal giudice di prime cure il materiale probatorio acquisito al processo e, di conseguenza, accertato il danno- evento. Diversamente, sotto il profilo del danno risarcibile, valgono le considerazioni già svolte quanto all'impossibilità di ritenere risarcibile il danno in re ipsa.
3.4. Restano assorbite le censure relative al quarto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali il giudice di merito può decidere secondo equità e la conseguente violazione dell'art. 113 c.p.c.
Infatti, come osservato per il terzo motivo di appello, non può ritenersi accertato l'an debeatur, poiché – ferma la sussistenza delle innovazioni – non
è stata provata l'incidenza sui diritti proprietari degli attori in termini di danno risarcibile.
§.
4. In definitiva l'appello risulta solo in parte fondato e la sentenza gravata va riformata in parte.
4.1. Il parziale accoglimento dell'appello impone la riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
Va, infatti, applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
4.2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, attesa la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate nella misura di 2/3, considerato il rigetto della domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali e poste, per la restante parte, a carico dell'appellante maggiormente soccombente. Ciò posto, le spese vengono liquidate come in dispositivo, conformemente ai valori medio-minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2155/2019 Parte_1
del4.10.2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, revoca la condanna di di risarcimento danni di cui al capo due del Parte_1
dispositivo della sentenza di primo grado;
2. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 e pone a carico di la restante parte a che liquida, per tale Parte_1
porzione, quanto al primo grado in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, per il grado di appello, in complessivi
€ 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alessandro Indipendente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 23.10.20205
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore