Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
1 Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Il Tribunale di Bari
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Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO
- Presidente
- Giudice Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA
- Giudice relatore Dr.ssa Sara MAZZOTTA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale N. V.G. 6392/2024
TRA nato a [...] il [...], ammesso al Parte 1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti e nata a [...] il [...], CP 1 entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rocco Lavalle
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024, i ricorrenti (coniugi separati giudizialmente, giusta sentenza n. 1636/2016, pubblicata il 22/03/2016, nell'ambito del procedimento separativo contenzioso, rubricato al n. R.G. 15119/2013), formulavano domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni. Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 20.12.2024 con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza".
Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 1 aprile 2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 1 anno a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dal quale sono nati i figli Per 1 Per 2 e Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta così provvede: Parte 1 CP 1 '
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti in TO (BA) il 25 ottobre 1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 45, parte II, serie A, anno 1980;
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 09.12.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1ª civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato