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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6273/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. David Maria Alemanno, come da Parte_1 mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale
Con l'intervento del PM
All'udienza del 25.2.2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e l' contraevano matrimonio in data 17.4.2021, regolarmente iscritto presso l'Ufficio Pt_1 CP_1 di Stato civile di Corsano (Le) – atto n. 2 parte II serie C Anno 2021, dal quale nascevano tre figli, rispettivamente, in data 20.7.2009, in data 8.2.2013 e in data 30.4.2019.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente;
l , benchè ritualmente evocato CP_1 in giudizio, restava contumace;
non essendo state formulate istanze istruttorie, il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni, sicchè il giudizio veniva immediatamente riservato per la decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni del coniuge confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare conferma l'affido condiviso dei figli minori disposto in via provvisoria : si rileva, in proposito come non sia evincibile alcuna condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere tale modalità in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); questi avranno collocazione prevalente presso la madre, cui viene assegnata l'abitazione coniugale e potranno frequentare il padre alle condizioni delineate in sede di ricorso introduttivo, infra riportate: compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, per due pomeriggi a settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00 e a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica;
- figli trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- il padre altresì avrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Ancora, quanto ai profili economici, la somma di Euro 150,00 che il Sig. dovrà versare per CP_1 ciascuno dei figli appare adeguata in considerazione dell'assenza di riscontri in ordine alla capacità reddituale del medesimo;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice istat.
L' dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendosi CP_1 tali gli esborsi indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 30.9.2024 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 17.4.2021 in
Tiggiano (Le), trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Corsano al n. 2 parte II serie C, anno 2021;
b) condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
2.700,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.4.2025.
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)