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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 686/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa NO De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti NERI LIVIO , GUARISO ALBERTO, NI ZO e MA
TOMMASO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. EGIDI ALDO,
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
PQM
1/2
La Giudice del Lavoro NO De RL Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a parte ricorrente;
ORDINA a parte resistente di reintegrare immediatamente parte ricorrente nel posto di lavoro;
CONDANNA parte resistente a risarcire parte ricorrente il danno determinato in un'indennità risarcitoria mensile di € 990,51 (commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, in base all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi di legge per il medesimo periodo. Condanna a pagare Controparte_1
al ricorrente, a titolo di mensilità di aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio
2024, nonché di ratei di tredicesima, la somma lorda di € 4.011,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di
Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 24/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
NO De RL
2/2
La Giudice del Lavoro NO De RL
SEZIONE LAVORO
N. 686/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa NO De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti NERI LIVIO , GUARISO ALBERTO, NI ZO e MA
TOMMASO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. EGIDI ALDO,
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
PQM
1/2
La Giudice del Lavoro NO De RL Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a parte ricorrente;
ORDINA a parte resistente di reintegrare immediatamente parte ricorrente nel posto di lavoro;
CONDANNA parte resistente a risarcire parte ricorrente il danno determinato in un'indennità risarcitoria mensile di € 990,51 (commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, in base all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi di legge per il medesimo periodo. Condanna a pagare Controparte_1
al ricorrente, a titolo di mensilità di aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio
2024, nonché di ratei di tredicesima, la somma lorda di € 4.011,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di
Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 24/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
NO De RL
2/2
La Giudice del Lavoro NO De RL