TAR Bari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10
TAR
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) del Codice della Strada

    Il Collegio ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la contestazione di guida in stato di ebbrezza, poiché il tasso alcolemico era verosimilmente dovuto al consumo di bevande sul posto, il controllo è avvenuto vicino all'abitazione del ricorrente e il veicolo era fermo da tempo. Pertanto, la sospensione della patente è stata illegittimamente disposta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4 L. n. 689/1981 e art. 54 c.p. (sussistenza dello stato di necessità)

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione si concentra sull'illegittimità della contestazione iniziale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione

    La revoca della patente è stata annullata in quanto basata su un presupposto illegittimo (la contestazione di guida in stato di ebbrezza).

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Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza: illegittima la sanzione se il veicolo era fermoAccesso limitato
    Sara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 10
Data del deposito : 5 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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