Versione
8 gennaio 1984
8 gennaio 1984
Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7352Provvedimento: […] Il requisito contributivo generale richiesto era quello di cinque anni di assicurazione al momento della domanda e quello contributivo era pari a 260 contributi settimanali complessivamente accreditati ed, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1 222 del 1984 per le domande presentate nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della a due anni di legge, il requisito era pari contribuzione (104 settimane). […]Leggi di più...
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