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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1257/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR SE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5887/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259001592909000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010237152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso N. 2 intimazioni di pagamento concernenti ciascuna una cartella di pagamento e avverso una ulteriore cartella di pagamento, atti indicati in epigrafe, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 781,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica delle cartelle indicate nelle intimazioni e, per tutti i titoli di riscossione, la prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto alla stessa nulla era stato notificato, avendo appreso dell'opposizione solo da una comunicazione pervenuta da questa
Corte. Nel merito chiedeva comunque il rigetto del ricorso perché infondato. Allegava documentazione a comprova della regolare notifica dei provvedimenti pregressi.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha documentato di aver notificato il ricorso ad Agenzia Entrate Riscossione, unica parte convenuta indicata, la quale pertanto si è inutilmente costituita.
Inoltre parte ricorrente non ha documentato la tempestività del ricorso, non avendo allegato alcun documento a dimostrazione della data di ricezione degli atti impugnati.
La mancata prova della notificazione del ricorso ne comporta la inammissibilità.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Le spese devono essere compensate, atteso che il rapporto processuale con la parte costituita non si è validamente costituito a cagione della mancata notifica del ricorso.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento e la cartella di pagamento descritti in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR SE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5887/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259001592909000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010237152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso N. 2 intimazioni di pagamento concernenti ciascuna una cartella di pagamento e avverso una ulteriore cartella di pagamento, atti indicati in epigrafe, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 781,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica delle cartelle indicate nelle intimazioni e, per tutti i titoli di riscossione, la prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto alla stessa nulla era stato notificato, avendo appreso dell'opposizione solo da una comunicazione pervenuta da questa
Corte. Nel merito chiedeva comunque il rigetto del ricorso perché infondato. Allegava documentazione a comprova della regolare notifica dei provvedimenti pregressi.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha documentato di aver notificato il ricorso ad Agenzia Entrate Riscossione, unica parte convenuta indicata, la quale pertanto si è inutilmente costituita.
Inoltre parte ricorrente non ha documentato la tempestività del ricorso, non avendo allegato alcun documento a dimostrazione della data di ricezione degli atti impugnati.
La mancata prova della notificazione del ricorso ne comporta la inammissibilità.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Le spese devono essere compensate, atteso che il rapporto processuale con la parte costituita non si è validamente costituito a cagione della mancata notifica del ricorso.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento e la cartella di pagamento descritti in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.