Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1257
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    Il giudice dichiara il ricorso inammissibile per mancata prova della notifica del ricorso all'ente impositore.

  • Inammissibile
    Prescrizione del debito

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata prova della notifica del ricorso all'ente impositore, escludendo l'esame del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1257
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1257
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo