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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2165/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pascucci,
presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2024 la signora ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto alla CP_1
corresponsione della pensione ai superstiti, e, per l'effetto, per sentir condannare l' al ripristino integrale della posizione assicurativa del Maestro CP_1 Testimone_1
avendo la stessa lavorato per oltre trent'anni presso numerosi Conservatori Statali di
Musica ed avendo versato i relativi contributi.
Ha richiesto altresì la condanna dell' al risarcimento del danno subito, oltre CP_1
agli interessi legali a partire dal 121° giorno dall'invio della domanda di prestazione sui
pagina 1 ratei dovuti, la rivalutazione monetaria correlata ai ratei di prestazione non percepiti,
nonché il danno da lucro cessante correlato alla mancata percezione delle prestazioni.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto, in sintesi, quanto segue.
Ha allegato che in data 22.5.2023 era deceduto in Cagliari il Persona_1
nata a [...] il [...], unita civilmente in data 8.10.2016 con la ricorrente
[...]
(v. il certificato di unione civile rilasciato dal Comune di Città della Pieve (PG),
allegato al ricorso).
Con testamento registrato a Cagliari il 30.6.2023 il Maestro aveva Testimone_1
espresso la propria volontà di nominare sua erede universale la ricorrente.
Quest'ultima, con domanda n. 2032967400003 presentata in data 27.6.2023, aveva richiesto all' , sede di Quartu Sant'Elena, l'erogazione della pensione indiretta. CP_1
La sopracitata richiesta, tuttavia, non aveva trovato accoglimento, in quanto l'Ente
previdenziale aveva asserito che non vi era contribuzione nella gestione pubblica da parte del Maestro (protocollo: .1791.27/10/2023.0065608 del Testimone_1 CP_1
27.10.2023).
Di analogo tenore era stata la risposta (protocollo: .7014.25/11/2023.0684819 CP_1
del 25.11.2023) resa dalla Sede di Roma Flaminio a seguito della reiterata CP_1
richiesta della ricorrente presentata con domanda n. 2032980800015 in data 8.11.2023.
In seguito ai summenzionati dinieghi, in data 2 maggio 2024 la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva inviato una P.E.C. all' , sede di Quartu CP_1
Sant'Elena ed alla Direzione Generale al fine di precisare che era impossibile che non vi fossero versamenti nella Gestione Dipendenti Pubblici da parte del Maestro Tes_1
e chiedendo formalmente all' di provvedere alla sistemazione della posizione CP_1
assicurativa della stessa.
Parte ricorrente ha ulteriormente rilevato che il Maestro aveva svolto Testimone_1
attività lavorativa nel pubblico impiego dal 1989 fino alla data del decesso.
La stessa, infatti, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato ai fini giuridici in data 1.1.1989 ed ai fini economici dalla data di effettiva presa di servizio, avvenuta in data 1.10.1990, come risultava dal Decreto dell'allora
[...]
, e dal Decreto di Ricostruzione di Controparte_2
pagina 2 carriera effettuato dal (Decreto n. 462 del Controparte_3
28/12/2005).
Il Maestro infatti, era stata docente presso numerosi Conservatori Testimone_1
Statali di Musica afferenti al settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (AFAM), ultimo fra tutti il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni
Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.
I Conservatori e le Accademie Statali, originariamente inseriti nel sistema di formazione artistica e musicale, seppur senza decentramento territoriale a differenza degli istituti scolastici, avevano cessato di farne parte con l'emanazione della legge di riforma 21 dicembre 1999 n. 508.
La previsione normativa aveva quindi incardinato i Conservatori e le Accademie
Statali nel sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), riconoscendo loro il diritto di dotarsi di ordinamenti autonomi.
Il lavoro del personale docente delle accademie e dei conservatori (impiego pubblico) è quindi regolato dalla contrattazione collettiva – che è nazionale e decentrata
– e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro.
I docenti dei Conservatori Statali di Musica, come appunto era il Maestro
[...]
sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici. Tes_1
Di conseguenza, per le vicende del rapporto di lavoro, anche economiche, risponde il solo nei cui confronti si instaura il rapporto di lavoro, e dunque, lo stesso CP_2
assume la qualità di datore di lavoro.
Parte ricorrente ha inoltre rappresentato che il Maestro nel corso degli anni, Tes_1
aveva prestato attività lavorativa in diverse Pubbliche Amministrazioni anche in data antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, come risultava dall'Estratto Conto
Previdenziale emesso in data 17.10.2018 e dall'Estratto Conto Previdenziale del
13.10.2019, e da ultimo dall'Estratto Conto Previdenziale emesso in data 17.9.2020, dal quale si evince ictu oculi che il Maestro aveva versamenti nella Testimone_1
“Gestione Dipendenti Pubblici” dal 1.10.1990 al 31.5.2020.
Come si poteva evincere dalla documentazione rilasciata dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Cagliari, il non solo era stata alle Per_1 Tes_1
pagina 3 dipendenze della Pubblica Amministrazione per oltre trent'anni, ma il datore di lavoro, di fatto il , aveva sempre provveduto al Controparte_4
versamento dei contributi.
Di conseguenza, non poteva avere alcuna giustificazione il diniego opposto dall' . CP_1
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che il diniego della prestazione CP_1
derivava dalle irregolarità dei flussi contributivi trasmessi dal Conservatorio, datore di lavoro della successivamente al suo decesso. Tes_1
Tali irregolarità erano state sistemate soltanto nel dicembre 2024.
Successivamente, l' aveva svolto le attività necessarie per la liquidazione della CP_1
controversa pensione, anche con riferimento alla quota di competenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: l'ufficio gestione pubblica aveva inviato all'agenzia di Quartu Sant'Elena le quote pensionistiche e i periodi relativi alla Gestione pubblica e al Fondo PALS. Nel proseguo dell'istruttoria, si era tuttavia verificata un'anomalia sul conto corrente bancario, in corso di risoluzione.
L' ha inoltre richiesto il rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del CP_1
danno, in quanto infondata in fatto e in diritto, osservando come la propria condotta non fosse caratterizzata né da dolo né da colpa.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In corso di causa, l' ha dato atto che con il rateo di pensione di febbraio 2025 CP_1
era stata pagata la prestazione, comprensiva degli arretrati.
Ha altresì rilevato di non aver pagato gli interessi legali in considerazione del fatto che il ritardo nell'erogazione della prestazione era imputabile soltanto al Conservatorio, avendo l' ricevuto la documentazione necessaria per la liquidazione soltanto il 9 CP_1
gennaio 2025, mentre la pensione era stata liquidata e posta in pagamento il mese successivo.
Parte ricorrente ha quindi, da ultimo, richiesto che il giudice volesse dichiarare la cessata materia del contendere - avendo l' provveduto nelle more del giudizio al CP_1
pagamento della pensione - con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite
(v. le conclusioni di cui alle note del 15.4.2025).
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4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene alla domanda di corresponsione della pensione ai superstiti, alla luce della richiesta di parte ricorrente in tal senso e considerate le vicende di causa, si può affermare come nel caso di specie si sia verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno, parimenti, dalle conclusioni da ultimo rassegnate da parte ricorrente, si evince come ella non intenda coltivare tale domanda nei confronti dell' . CP_1
5. Deve quindi procedersi al regolamento delle spese processuali.
Avuto riguardo al caso di specie, e considerato che parte ricorrente non poteva,
verosimilmente, avere contezza delle irregolarità dei flussi contributivi indicate dall' , di certo non dipendenti da un inadempimento da parte del privato cittadino, CP_1
si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 16.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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