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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL DI OR Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19847/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2
e
Parte_3 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PINNA CORRADO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5753 del 2007 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/10/2025 Parte_4
ed chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni
[...] Parte_3 di divorzio relativamente al contributo economico al mantenimento della prole. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: Per_ DISPONE la riduzione del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, e
[...]
, previsto a carico del Sig. da complessivi € 894,00 Per_2 Parte_4
(Ottocentonovantaquattro/00) mensili a complessivi € 700,00 (settecento/00) mensili, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT alle medesime condizioni e termini già previsti nell'originaria sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla sig.ra . Parte_3
CONFERMA, per il resto, tutte le altre statuizioni economiche contenute nella predetta sentenza di divorzio, che siano ancora attualmente esigibili, compresa la compartecipazione a carico del sig.
alle spese straordinarie per i figli, con le modalità e le misure descritte nella sentenza di Parte_1 divorzio.
DISPONE che l'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento di cui al punto I del ricorso e di compartecipazione alle spese straordinarie di cui al punto II del ricorso cessi al compimento del
30° anno di età del figlio . Persona_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL DI OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL DI OR Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19847/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2
e
Parte_3 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PINNA CORRADO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5753 del 2007 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/10/2025 Parte_4
ed chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni
[...] Parte_3 di divorzio relativamente al contributo economico al mantenimento della prole. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: Per_ DISPONE la riduzione del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, e
[...]
, previsto a carico del Sig. da complessivi € 894,00 Per_2 Parte_4
(Ottocentonovantaquattro/00) mensili a complessivi € 700,00 (settecento/00) mensili, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT alle medesime condizioni e termini già previsti nell'originaria sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla sig.ra . Parte_3
CONFERMA, per il resto, tutte le altre statuizioni economiche contenute nella predetta sentenza di divorzio, che siano ancora attualmente esigibili, compresa la compartecipazione a carico del sig.
alle spese straordinarie per i figli, con le modalità e le misure descritte nella sentenza di Parte_1 divorzio.
DISPONE che l'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento di cui al punto I del ricorso e di compartecipazione alle spese straordinarie di cui al punto II del ricorso cessi al compimento del
30° anno di età del figlio . Persona_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL DI OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento