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Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01549 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00716/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Renzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma N. 00716/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Prima) n. 1645/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
TI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 20 novembre 2015, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS-, il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Tale provvedimento era motivato dalle seguenti ragioni: il sig. -OMISSIS-era stato controllato insieme a soggetti gravati da precedenti penali; lo stesso era stato destinatario di un provvedimento di revoca di una licenza di porto d'armi uso tiro a volo poiché privo dei requisiti psichici necessari; il sig. -OMISSIS-era, inoltre, inserito in un contesto familiare nell'ambito del quale alcuni affini erano gravati da seri precedenti penali e ritenuti esponenti di spicco di associazioni mafiose.
La legittimità di tale provvedimento è stata confermata all'esito di un procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza n. 6812/2018 di questo Consiglio di Stato, dalla quale, peraltro, emerge che i motivi relativi all'assenza dei requisiti psico-fisici erano stati superati da ulteriore documentazione medica.
2. Diversi anni dopo, il sig. -OMISSIS-ha presentato istanza di riesame del provvedimento del 2015, ai fini della revoca dello stesso.
L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 21 aprile 2021. La Questura ha, infatti, ritenuto che la circostanza che il sig. -OMISSIS-fosse affine di alcuni soggetti N. 00716/2025 REG.RIC.
con gravi pregiudizi penali (compresi detenzione abusiva di armi clandestine e porto abusivo di armi in luogo pubblico), tratti in arresto per associazione mafiosa, continuasse ad incidere negativamente sulla prognosi di affidabilità del richiedente e ciò proprio per il pericolo di abusi da parte di detti congiunti.
3. Il sig. -OMISSIS-ha quindi impugnato il nuovo provvedimento di fronte al TAR
Calabria – sede di Catanzaro, che, con sentenza n. 1645/2024, ha rigettato il ricorso.
Sosteneva il ricorrente che l'Amministrazione non avesse considerato l'assenza di frequentazioni con gli affini in questione, anche in virtù dell'avviato procedimento di separazione dalla moglie, né una serie di altri elementi che avrebbero deposto in favore della propria buona condotta e affidabilità.
Il TAR, tuttavia, ha giudicato ragionevole e coerente la valutazione compiuta dal
Prefetto, valorizzando anche la particolare rilevanza dei legami familiari nel contesto sociale calabrese e ritenendo poco plausibile la mancanza di rapporti tra il ricorrente e il cognato.
4. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello.
L'appellante deduce che non vi è stata alcuna valutazione, da parte della Prefettura, degli elementi prodotti dalla difesa, che non sarebbero stati presi in considerazione neppure dal TAR, il quale ha ritenuto sufficienti i rapporti di affinità.
L'appellante inoltre ribadisce che non vi era alcuna prova della sua frequentazione con i parenti della ormai ex moglie.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
6. All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è fondato.
L'art. 39, comma 1, TULPS, prevede che il Prefetto abbia la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Si tratta, all'evidenza, di una clausola formulata in termini volutamente generici, che attribuisce un ampio margine di discrezionalità all'autorità prefettizia. N. 00716/2025 REG.RIC.
Essa, peraltro, deve essere letta anche alla luce del successivo art. 43, che indica i casi nei quali non può essere concessa la licenza di porto d'armi. Tale disposizione prevedeva, tra l'altro, la possibilità di revocare la licenza “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 43 nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La Consulta ha anche statuito che “dovrà considerarsi illegittimo quel provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive ovvero si limiti ad indicare le dette circostanze senza procedere alle dovute valutazioni o, ancora, non provveda a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli all'interessato, secondo un indirizzo che ha di recente trovato eco anche nella giurisprudenza di questa Corte, quando si è ribadito (ord. n. 272 del 1992, avente ad oggetto le violazioni disciplinari delle guardie particolari giurate, in una materia direttamente coinvolgente anche
l'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il dovere di motivazione dei provvedimenti di revoca (e, quindi, di ogni provvedimento avente effetti sfavorevoli per l'interessato)”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai fini della valutazione di affidabilità dell'aspirante al titolo autorizzativo all'utilizzo delle armi, assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, atteso che essa può dar luogo al rischio che l'arma sia appresa e venga impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché, per una buona regola di prudenza,
è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi.
In questa ottica, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell'istante, ben potendo il diniego N. 00716/2025 REG.RIC.
giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto.
Tuttavia, deve altresì escludersi che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, possa da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 26/01/2023, n. 923).
8. Nel caso di specie, l'appellante già in primo grado aveva dedotto di non avere rapporti di frequentazione con gli affini controindicati, tanto più che era in corso il procedimento di separazione con la moglie.
Tale circostanza, riproposta in appello, non è contestata dall'Amministrazione. Lo stesso TAR si è limitato a rilevare che “la dedotta obiezione circa la mancanza di rapporti del ricorrente con il cognato risulta poco plausibile”, senza dare conto degli elementi che giustificano un simile giudizio.
Inoltre l'appellante ha evidenziato alcuni elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dall'Amministrazione. In particolare, il sig. -OMISSIS-deduce di:
- essere in possesso di licenze speciali prefettizie, quali quella per la detenzione di
1.500 cartucce per pistole per merito sportivo del CONI e di voler continuare a praticare il tiro a volo;
- frequentare da anni la Scuola di Polizia, avendo ricevuto numerosi attestati sportivi,
e presiedere il gruppo vibonese dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- svolgere diverse attività sociali e di volontariato, con riconoscimenti da parte dei
Comuni di -OMISSIS-;
- essere stato nominato guardia particolare giurata zoofila dal Ministero dell'Interno, divenendo così pubblico ufficiale, con funzioni di polizia giudiziaria. N. 00716/2025 REG.RIC.
Aggiunge, peraltro, che la propria impresa individuale, attiva nel settore della guardiania ai cantieri, nel 2020 ha ottenuto dalla Prefettura l'iscrizione in white list.
Quelle elencate costituiscono un compendio di circostanze che permette, almeno prima facie, di considerare l'appellante come un soggetto affidabile, anche perché, di converso, non vi è alcuna evidenza dalla quale desumere la sussistenza di rapporti attuali con soggetti gravati da precedenti penali o comunque controindicati.
9. L'appello deve essere, pertanto, accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato.
Nel riesercizio del potere, la Prefettura dovrà basarsi su un'istruttoria completa, che prenda in esame le deduzioni della parte privata e motivi in modo esauriente alla luce di tutte le circostanze del caso.
10. La particolarità della controversia giustifica comunque la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante. N. 00716/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto TI OL D'GE
IL SEGRETARIO N. 00716/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01549 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00716/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Renzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma N. 00716/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Prima) n. 1645/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
TI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 20 novembre 2015, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS-, il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Tale provvedimento era motivato dalle seguenti ragioni: il sig. -OMISSIS-era stato controllato insieme a soggetti gravati da precedenti penali; lo stesso era stato destinatario di un provvedimento di revoca di una licenza di porto d'armi uso tiro a volo poiché privo dei requisiti psichici necessari; il sig. -OMISSIS-era, inoltre, inserito in un contesto familiare nell'ambito del quale alcuni affini erano gravati da seri precedenti penali e ritenuti esponenti di spicco di associazioni mafiose.
La legittimità di tale provvedimento è stata confermata all'esito di un procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza n. 6812/2018 di questo Consiglio di Stato, dalla quale, peraltro, emerge che i motivi relativi all'assenza dei requisiti psico-fisici erano stati superati da ulteriore documentazione medica.
2. Diversi anni dopo, il sig. -OMISSIS-ha presentato istanza di riesame del provvedimento del 2015, ai fini della revoca dello stesso.
L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 21 aprile 2021. La Questura ha, infatti, ritenuto che la circostanza che il sig. -OMISSIS-fosse affine di alcuni soggetti N. 00716/2025 REG.RIC.
con gravi pregiudizi penali (compresi detenzione abusiva di armi clandestine e porto abusivo di armi in luogo pubblico), tratti in arresto per associazione mafiosa, continuasse ad incidere negativamente sulla prognosi di affidabilità del richiedente e ciò proprio per il pericolo di abusi da parte di detti congiunti.
3. Il sig. -OMISSIS-ha quindi impugnato il nuovo provvedimento di fronte al TAR
Calabria – sede di Catanzaro, che, con sentenza n. 1645/2024, ha rigettato il ricorso.
Sosteneva il ricorrente che l'Amministrazione non avesse considerato l'assenza di frequentazioni con gli affini in questione, anche in virtù dell'avviato procedimento di separazione dalla moglie, né una serie di altri elementi che avrebbero deposto in favore della propria buona condotta e affidabilità.
Il TAR, tuttavia, ha giudicato ragionevole e coerente la valutazione compiuta dal
Prefetto, valorizzando anche la particolare rilevanza dei legami familiari nel contesto sociale calabrese e ritenendo poco plausibile la mancanza di rapporti tra il ricorrente e il cognato.
4. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello.
L'appellante deduce che non vi è stata alcuna valutazione, da parte della Prefettura, degli elementi prodotti dalla difesa, che non sarebbero stati presi in considerazione neppure dal TAR, il quale ha ritenuto sufficienti i rapporti di affinità.
L'appellante inoltre ribadisce che non vi era alcuna prova della sua frequentazione con i parenti della ormai ex moglie.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
6. All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è fondato.
L'art. 39, comma 1, TULPS, prevede che il Prefetto abbia la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Si tratta, all'evidenza, di una clausola formulata in termini volutamente generici, che attribuisce un ampio margine di discrezionalità all'autorità prefettizia. N. 00716/2025 REG.RIC.
Essa, peraltro, deve essere letta anche alla luce del successivo art. 43, che indica i casi nei quali non può essere concessa la licenza di porto d'armi. Tale disposizione prevedeva, tra l'altro, la possibilità di revocare la licenza “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 43 nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La Consulta ha anche statuito che “dovrà considerarsi illegittimo quel provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive ovvero si limiti ad indicare le dette circostanze senza procedere alle dovute valutazioni o, ancora, non provveda a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli all'interessato, secondo un indirizzo che ha di recente trovato eco anche nella giurisprudenza di questa Corte, quando si è ribadito (ord. n. 272 del 1992, avente ad oggetto le violazioni disciplinari delle guardie particolari giurate, in una materia direttamente coinvolgente anche
l'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il dovere di motivazione dei provvedimenti di revoca (e, quindi, di ogni provvedimento avente effetti sfavorevoli per l'interessato)”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai fini della valutazione di affidabilità dell'aspirante al titolo autorizzativo all'utilizzo delle armi, assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, atteso che essa può dar luogo al rischio che l'arma sia appresa e venga impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché, per una buona regola di prudenza,
è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi.
In questa ottica, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell'istante, ben potendo il diniego N. 00716/2025 REG.RIC.
giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto.
Tuttavia, deve altresì escludersi che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, possa da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 26/01/2023, n. 923).
8. Nel caso di specie, l'appellante già in primo grado aveva dedotto di non avere rapporti di frequentazione con gli affini controindicati, tanto più che era in corso il procedimento di separazione con la moglie.
Tale circostanza, riproposta in appello, non è contestata dall'Amministrazione. Lo stesso TAR si è limitato a rilevare che “la dedotta obiezione circa la mancanza di rapporti del ricorrente con il cognato risulta poco plausibile”, senza dare conto degli elementi che giustificano un simile giudizio.
Inoltre l'appellante ha evidenziato alcuni elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dall'Amministrazione. In particolare, il sig. -OMISSIS-deduce di:
- essere in possesso di licenze speciali prefettizie, quali quella per la detenzione di
1.500 cartucce per pistole per merito sportivo del CONI e di voler continuare a praticare il tiro a volo;
- frequentare da anni la Scuola di Polizia, avendo ricevuto numerosi attestati sportivi,
e presiedere il gruppo vibonese dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- svolgere diverse attività sociali e di volontariato, con riconoscimenti da parte dei
Comuni di -OMISSIS-;
- essere stato nominato guardia particolare giurata zoofila dal Ministero dell'Interno, divenendo così pubblico ufficiale, con funzioni di polizia giudiziaria. N. 00716/2025 REG.RIC.
Aggiunge, peraltro, che la propria impresa individuale, attiva nel settore della guardiania ai cantieri, nel 2020 ha ottenuto dalla Prefettura l'iscrizione in white list.
Quelle elencate costituiscono un compendio di circostanze che permette, almeno prima facie, di considerare l'appellante come un soggetto affidabile, anche perché, di converso, non vi è alcuna evidenza dalla quale desumere la sussistenza di rapporti attuali con soggetti gravati da precedenti penali o comunque controindicati.
9. L'appello deve essere, pertanto, accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato.
Nel riesercizio del potere, la Prefettura dovrà basarsi su un'istruttoria completa, che prenda in esame le deduzioni della parte privata e motivi in modo esauriente alla luce di tutte le circostanze del caso.
10. La particolarità della controversia giustifica comunque la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante. N. 00716/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto TI OL D'GE
IL SEGRETARIO N. 00716/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.