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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13821/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcella Marcatajo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 10 novembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1149/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile 100% e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del
1 c.t.u. in quanto non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 7 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 22 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione: “Il Sig. Pt_1
(…) è affetto da: “Psicosi Schizofrenica paranoidea, cronica. Ipertensione arteriosa in
[...] buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 in terapia con ADO in buon controllo glicometabolico”. Pertanto, per le suddette patologie competenti diagnosticate, il ricorrente è da considerare Invalido nella misura percentuale del 90% (novanta per cento) e non risulta perfezionato il diritto alla invalidità civile pari al 100% come richiesto. Nel caso in esame poi manca la condizione necessaria che sostiene il diritto all'indennità di accompagnamento rappresentata dalla “inabilità totale” ed inoltre il ricorrente non si trova nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua come si evince dalla storia clinica, dall'esame obiettivo del soggetto, pertanto non presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla Indennità di
Accompagnamento, come richiesto”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il
23 aprile 2025: lo scrivente ritiene che, il complesso delle predette infermità non ha pregiudicato in toto l'autonomia dell'attore al punto da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore per potere soddisfare i bisogni più elementari della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, svestirsi, fare la spesa, cucinare, recarsi ai controlli di cui necessita, assumere con continuità la terapia farmacologica prescritta. Pertanto, a parere dello scrivente, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti”), che ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dal ricorrente (cfr. controdeduzioni allegate alla relazione depositata il 23 aprile 2025: “Pertanto, a parere dello scrivente, si ribadisce ancora una volta che, il ricorrente, va giudicato soggetto non meritevole dell'indennità di accompagnamento in quanto, il complesso delle infermità di cui risulta affetto, non integrano i requisiti sanitari previsti
2 dalla legge per il riconoscimento della totale inabilità lavorativa (100%), requisito indispensabile per concedere il beneficio richiesto”) e che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
per l'indennità di accompagnamento, né presenta un'invalidità del 100%.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., cosicché va condannato al rimborso di quelle sostenute dall' Parte_1 CP_1
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta Parte_1 un'invalidità civile del 100% e non ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1 quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separati Parte_1
decreti.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13821/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcella Marcatajo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 10 novembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1149/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile 100% e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del
1 c.t.u. in quanto non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 7 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 22 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione: “Il Sig. Pt_1
(…) è affetto da: “Psicosi Schizofrenica paranoidea, cronica. Ipertensione arteriosa in
[...] buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 in terapia con ADO in buon controllo glicometabolico”. Pertanto, per le suddette patologie competenti diagnosticate, il ricorrente è da considerare Invalido nella misura percentuale del 90% (novanta per cento) e non risulta perfezionato il diritto alla invalidità civile pari al 100% come richiesto. Nel caso in esame poi manca la condizione necessaria che sostiene il diritto all'indennità di accompagnamento rappresentata dalla “inabilità totale” ed inoltre il ricorrente non si trova nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua come si evince dalla storia clinica, dall'esame obiettivo del soggetto, pertanto non presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla Indennità di
Accompagnamento, come richiesto”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il
23 aprile 2025: lo scrivente ritiene che, il complesso delle predette infermità non ha pregiudicato in toto l'autonomia dell'attore al punto da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore per potere soddisfare i bisogni più elementari della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, svestirsi, fare la spesa, cucinare, recarsi ai controlli di cui necessita, assumere con continuità la terapia farmacologica prescritta. Pertanto, a parere dello scrivente, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti”), che ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dal ricorrente (cfr. controdeduzioni allegate alla relazione depositata il 23 aprile 2025: “Pertanto, a parere dello scrivente, si ribadisce ancora una volta che, il ricorrente, va giudicato soggetto non meritevole dell'indennità di accompagnamento in quanto, il complesso delle infermità di cui risulta affetto, non integrano i requisiti sanitari previsti
2 dalla legge per il riconoscimento della totale inabilità lavorativa (100%), requisito indispensabile per concedere il beneficio richiesto”) e che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
per l'indennità di accompagnamento, né presenta un'invalidità del 100%.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., cosicché va condannato al rimborso di quelle sostenute dall' Parte_1 CP_1
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta Parte_1 un'invalidità civile del 100% e non ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1 quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separati Parte_1
decreti.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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