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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4423/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...]-Bahia (BRASILE), in data 22.06.1981, (C.F. Parte_1
), residente a [...], int. 2, rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Chiara Bullo del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio Email_1
- sito in Venezia-Mestre, Via Verdi, n. 5 - è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Mestre, Viale Garibaldi, n. 129, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Mameli del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia- Mestre, Via Carducci, n. 45 – è Email_2 elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 8.11.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 14.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data
20.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 30.05.2007, in Venezia dell'anno 2007, parte I, ufficio 8, atto n. 54 e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...], l'[...]) e (nata a [...]_1 Persona_2 il 27.07.2011), minorenni – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa, che di seguito si riproducono: R.G. 4423/2024 V.G.
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1 con rito civile in data 30.05.2007 a Venezia, in regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia al n. 54/p.1/uff.8/200
2. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto;
3. le parti danno atto che allo stato, pendendo il giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni RG. n. 301/23 RR, non è possibile disciplinare e regolamentare tra loro l'affidamento, il collocamento e le visite tra i genitori e le figlie, in quanto detti aspetti saranno stabiliti dalla futura sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
4. le parti riconoscono e concordano che, come previsto dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia dd. 1.08.2024, la figlia resterà collocata presso il padre ove continuerà ad avere la residenza in Mestre Viale Garibaldi n. 129; ugualmente sarà Per_1 per quando anch'ella verrà dimessa dalla comunità se sarà disposto il collocamento presso il padre nella casa Persona_2 familiare di Venezia – Mestre, viale Garibaldi n. 129; conseguentemente, fermi i provvedimenti che saranno adottati dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, i genitori concordano, per quanto in loro potere, che entrambi le figlie vivranno con il padre presso la casa famigliare e che, in ogni caso, il padre si farà carico in via esclusiva del loro mantenimento ordinario e straordinario attesa la condizione personale, lavorativa e di invalidità della madre, salvo quanto pattuito al seguente punto n. 7.;
5. la casa coniugale sita in Mestre Viale Garibaldi n.129 di proprietà del sig. viene assegnata allo stesso che Controparte_1 continuerà ad abitarvi con le figlie minori, attualmente solo con Per_1
6. dato atto che la struttura ove si trova ospitata attualmente la moglie non le permette di ivi fissare la residenza, il sig.
[...] consente alla sig.ra di conservare, se lo vorrà, la residenza presso la casa coniugale di viale Garibaldi CP_1 Parte_1
129 sino a quando ella potrà fissarla altrove, restando inteso che ciò corrisponde ad esigenze meramente burocratiche e che nulla implica al fine dell'utilizzabilità dell'appartamento che viene concordemente assegnato in via esclusiva al sig. con le figlie;
Controparte_1
7. il sig. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma mensile di euro 750,00 da versare entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024, su conto corrente della signora di cui gli verranno comunicati gli Parte_1 estremi. La somma sarà soggetta ad adeguamento Istat annuale con prima rivalutazione a un anno dalla data di decorrenza dell'assegno; la signora sino a quando resterà nel gruppo appartamento di Venezia Mestre via Torre Belfredo Parte_1 Con n.97 di proprietà dell'ULSS 3, gestito dal , corrisponderà con decorrenza aprile 2025 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e €. 100,00 mensili (€. 50,00 ciascuna), e la corresponsione potrà avvenire anche Persona_2 Per_1 mediante trattenuta diretta da parte del marito, che pertanto verserà alla moglie €. 650,00, imputando €. 100,00 quale contributo al mantenimento delle figlie, come da dichiarazione sottoscritta tra i coniugi l'11.03.2025 (doc.2), tale contributo alle figlie cesserà al momento del trasferimento della signora in altro appartamento in locazione;
Parte_1
8.. le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà integralmente percepito dal sig. che si occuperà ove necessario di CP_1 farne richiesta e consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione necessaria;
9. i coniugi danno atto che stante la situazione personale e abitativa della sig.ra parte dei suoi beni personali Parte_1 restano conservati presso la casa coniugale e che ella si riserva di prelevare non appena le sarà possibile in base alla sua condizione abitativa, previo accordo con il sig. per l'accesso; CP_1
10. le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti e per la sig.ra con liquidazione delle Parte_1 competenze col beneficio del Gratuito Patrocinio.” R.G. 4423/2024 V.G.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi,
i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 30.05.2007, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, parte I, ufficio 8, atto n. 54, alle condizioni in epigrafe indicate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4423/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...]-Bahia (BRASILE), in data 22.06.1981, (C.F. Parte_1
), residente a [...], int. 2, rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Chiara Bullo del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio Email_1
- sito in Venezia-Mestre, Via Verdi, n. 5 - è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Mestre, Viale Garibaldi, n. 129, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Mameli del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia- Mestre, Via Carducci, n. 45 – è Email_2 elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 8.11.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 14.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data
20.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 30.05.2007, in Venezia dell'anno 2007, parte I, ufficio 8, atto n. 54 e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...], l'[...]) e (nata a [...]_1 Persona_2 il 27.07.2011), minorenni – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa, che di seguito si riproducono: R.G. 4423/2024 V.G.
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1 con rito civile in data 30.05.2007 a Venezia, in regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia al n. 54/p.1/uff.8/200
2. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto;
3. le parti danno atto che allo stato, pendendo il giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni RG. n. 301/23 RR, non è possibile disciplinare e regolamentare tra loro l'affidamento, il collocamento e le visite tra i genitori e le figlie, in quanto detti aspetti saranno stabiliti dalla futura sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
4. le parti riconoscono e concordano che, come previsto dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia dd. 1.08.2024, la figlia resterà collocata presso il padre ove continuerà ad avere la residenza in Mestre Viale Garibaldi n. 129; ugualmente sarà Per_1 per quando anch'ella verrà dimessa dalla comunità se sarà disposto il collocamento presso il padre nella casa Persona_2 familiare di Venezia – Mestre, viale Garibaldi n. 129; conseguentemente, fermi i provvedimenti che saranno adottati dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, i genitori concordano, per quanto in loro potere, che entrambi le figlie vivranno con il padre presso la casa famigliare e che, in ogni caso, il padre si farà carico in via esclusiva del loro mantenimento ordinario e straordinario attesa la condizione personale, lavorativa e di invalidità della madre, salvo quanto pattuito al seguente punto n. 7.;
5. la casa coniugale sita in Mestre Viale Garibaldi n.129 di proprietà del sig. viene assegnata allo stesso che Controparte_1 continuerà ad abitarvi con le figlie minori, attualmente solo con Per_1
6. dato atto che la struttura ove si trova ospitata attualmente la moglie non le permette di ivi fissare la residenza, il sig.
[...] consente alla sig.ra di conservare, se lo vorrà, la residenza presso la casa coniugale di viale Garibaldi CP_1 Parte_1
129 sino a quando ella potrà fissarla altrove, restando inteso che ciò corrisponde ad esigenze meramente burocratiche e che nulla implica al fine dell'utilizzabilità dell'appartamento che viene concordemente assegnato in via esclusiva al sig. con le figlie;
Controparte_1
7. il sig. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma mensile di euro 750,00 da versare entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024, su conto corrente della signora di cui gli verranno comunicati gli Parte_1 estremi. La somma sarà soggetta ad adeguamento Istat annuale con prima rivalutazione a un anno dalla data di decorrenza dell'assegno; la signora sino a quando resterà nel gruppo appartamento di Venezia Mestre via Torre Belfredo Parte_1 Con n.97 di proprietà dell'ULSS 3, gestito dal , corrisponderà con decorrenza aprile 2025 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e €. 100,00 mensili (€. 50,00 ciascuna), e la corresponsione potrà avvenire anche Persona_2 Per_1 mediante trattenuta diretta da parte del marito, che pertanto verserà alla moglie €. 650,00, imputando €. 100,00 quale contributo al mantenimento delle figlie, come da dichiarazione sottoscritta tra i coniugi l'11.03.2025 (doc.2), tale contributo alle figlie cesserà al momento del trasferimento della signora in altro appartamento in locazione;
Parte_1
8.. le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà integralmente percepito dal sig. che si occuperà ove necessario di CP_1 farne richiesta e consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione necessaria;
9. i coniugi danno atto che stante la situazione personale e abitativa della sig.ra parte dei suoi beni personali Parte_1 restano conservati presso la casa coniugale e che ella si riserva di prelevare non appena le sarà possibile in base alla sua condizione abitativa, previo accordo con il sig. per l'accesso; CP_1
10. le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti e per la sig.ra con liquidazione delle Parte_1 competenze col beneficio del Gratuito Patrocinio.” R.G. 4423/2024 V.G.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi,
i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 30.05.2007, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, parte I, ufficio 8, atto n. 54, alle condizioni in epigrafe indicate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero