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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. VARRAZZA AMBRA TREGLIA ARMANDO
ATTRICI
contro
), Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intimato a lo sfratto per finita locazione in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
relazione alla scadenza temporale triennale del 10.2.2024 relativamente all'appartamento parzialmente ammobiliato alla stessa locato, sito in Anguillara Sabazia, Via delle pantane 62.
pagina 1 di 3 Le intimanti hanno sostenuto di aver comunicato alla conduttrice, con racc.ta 23.7.2023 che producevano in giudizio, la formale disdetta per la suddetta scadenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.9.2024 veniva mutato il rito dandosi atto che si trattava di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto per cui la procedura applicabile si configurava essere quella prevista dall'art. 30 L. 392/78 e non il procedimento speciale di convalida di sfratto.
A seguito del mutamento del rito la parte attrice notificava nuovamente, il 10.2.2025, l'insieme degli atti del giudizio alla sig.ra che proseguiva a rimanere contumace. CP_1
La domanda è fondata e va accolta: la lettera 23.7.2023, che le locatrici hanno tempestivamente inviato alla conduttrice prima dell'inoltro del presente giudizio, costituisce idoneo presupposto per il diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile alla prima scadenza del contratto di locazione, in essa infatti e attraverso il loro procuratore, hanno comunicato alla conduttrice il Parte_2 Parte_1
diniego del rinnovo del contratto alla scadenza del 10.02.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 431/1998 motivando ciò con la necessità di destinare l'immobile ad uso proprio.
L'art. 30 della L. 392/78 prescrive che, avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità dell'immobile, ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447 bis cpc e, nell'ipotesi di contumacia del convenuto, il giudice procede a norma dell'art. 420 e seg. C.C..
La disdetta effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 431/1998 è funzionale al rilascio dell'immobile: tale articolo prescrive che, alla prima scadenza dei contratti stipulati a sensi del comma 3 del medesimo articolo , come quello nella fattispecie, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 6 mesi e peraltro le locatrici hanno espresso il motivo idoneo a riottenere la disponibilità dell'immobile ovvero quello previsto al paragrafo a) stesso art. 3, qualora il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio.
Il contratto di locazione va dunque dichiarato risolto alla data del 10.02.2024 e va condannata la conduttrice, considerato l'art. 56 L. 392/78 ed il tempo trascorso dalla disdetta, al rilascio dell'immobile in favore delle attrici alla data del 30.4.2025.
Le spese di causa vengono liquidate come in dispositivo e tengono conto che la maggiore attività processuale occorsa rispetto quella necessaria è stata determinata dalla necessità di riportare il rito nell'ambito del rito erroneamente instaurato dalle attrici.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra e con Parte_1 Parte_2
il 11.02.2021 e registrato il 25.3.2021 è risolto alla sua prima scadenza temporale del Controparte_1
10.02.2024;
Condanna al rilascio dell'immobile sito in Anguillara Sabazia, via delle Pantane 62, in Controparte_1
favore di e di libero da persone e cose di sua proprietà fissando per Parte_1 Parte_2
l'esecuzione la data del 30.4.2025.
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessive Euro 1.424,00 di cui € 324,00 per spese vive ed € 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 11 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. VARRAZZA AMBRA TREGLIA ARMANDO
ATTRICI
contro
), Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intimato a lo sfratto per finita locazione in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
relazione alla scadenza temporale triennale del 10.2.2024 relativamente all'appartamento parzialmente ammobiliato alla stessa locato, sito in Anguillara Sabazia, Via delle pantane 62.
pagina 1 di 3 Le intimanti hanno sostenuto di aver comunicato alla conduttrice, con racc.ta 23.7.2023 che producevano in giudizio, la formale disdetta per la suddetta scadenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.9.2024 veniva mutato il rito dandosi atto che si trattava di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto per cui la procedura applicabile si configurava essere quella prevista dall'art. 30 L. 392/78 e non il procedimento speciale di convalida di sfratto.
A seguito del mutamento del rito la parte attrice notificava nuovamente, il 10.2.2025, l'insieme degli atti del giudizio alla sig.ra che proseguiva a rimanere contumace. CP_1
La domanda è fondata e va accolta: la lettera 23.7.2023, che le locatrici hanno tempestivamente inviato alla conduttrice prima dell'inoltro del presente giudizio, costituisce idoneo presupposto per il diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile alla prima scadenza del contratto di locazione, in essa infatti e attraverso il loro procuratore, hanno comunicato alla conduttrice il Parte_2 Parte_1
diniego del rinnovo del contratto alla scadenza del 10.02.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 431/1998 motivando ciò con la necessità di destinare l'immobile ad uso proprio.
L'art. 30 della L. 392/78 prescrive che, avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità dell'immobile, ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447 bis cpc e, nell'ipotesi di contumacia del convenuto, il giudice procede a norma dell'art. 420 e seg. C.C..
La disdetta effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 431/1998 è funzionale al rilascio dell'immobile: tale articolo prescrive che, alla prima scadenza dei contratti stipulati a sensi del comma 3 del medesimo articolo , come quello nella fattispecie, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 6 mesi e peraltro le locatrici hanno espresso il motivo idoneo a riottenere la disponibilità dell'immobile ovvero quello previsto al paragrafo a) stesso art. 3, qualora il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio.
Il contratto di locazione va dunque dichiarato risolto alla data del 10.02.2024 e va condannata la conduttrice, considerato l'art. 56 L. 392/78 ed il tempo trascorso dalla disdetta, al rilascio dell'immobile in favore delle attrici alla data del 30.4.2025.
Le spese di causa vengono liquidate come in dispositivo e tengono conto che la maggiore attività processuale occorsa rispetto quella necessaria è stata determinata dalla necessità di riportare il rito nell'ambito del rito erroneamente instaurato dalle attrici.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra e con Parte_1 Parte_2
il 11.02.2021 e registrato il 25.3.2021 è risolto alla sua prima scadenza temporale del Controparte_1
10.02.2024;
Condanna al rilascio dell'immobile sito in Anguillara Sabazia, via delle Pantane 62, in Controparte_1
favore di e di libero da persone e cose di sua proprietà fissando per Parte_1 Parte_2
l'esecuzione la data del 30.4.2025.
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessive Euro 1.424,00 di cui € 324,00 per spese vive ed € 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 11 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3