Art. 1. Sistema di elezione
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e successive modifiche, in quanto applicabili.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e successive modifiche, in quanto applicabili.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.