Articolo 12 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 11Articolo 11 ter
Versione
28 agosto 1985
Art. 12.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonche' corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985
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