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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 558 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: restituzione somme -, e vertente T R A in persona del legale rappresentante il Parte_1 re, Avv. Anna Amendola, elettivamente domiciliato in in Napoli alla via Loggia dei Pisnai n. 25 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Perpetua, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione -attore- E Avv. nato a [...], il Controparte_1
18.01 , P.I. , C.F._1 P.IVA_1 residente in [...], pec Email_1
-convenuto contumace- Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Orbene ed in primo luogo va dichiarata la contumacia dell'Avv.
che sebbene regolarmente evocato in giudizio Controparte_1
. In secondo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la
1 documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Inoltre va dichiarata la procedibilità della domanda in considerazione che il con pec del Parte_1
18.04.2024, ha invitato l'Avv. a sottoscrivere Controparte_1 una convenzione di negoziazio alcun esito. Nel merito, va applicato il principio consacrato nell' articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno, arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell' articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Dall'analisi della documentazione allegata da parte attorea, risulta soddisfatto l'onere probatorio summenzionato;
nel caso di specie si applica l'istituto della ripetizione dell'indebito, che trova il proprio fondamento normativo agli artt. 2033 ss. c.c.. Ai sensi di tale articolo, si attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto. Sotto il profilo dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di
2 questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. In particolare, la restituzione delle somme è stata accertata con sentenza n. 1026 del 24.04.2019 da questo Tribunale: ed infatti secondo il Primo Giudice “L'art. 5 della convenzione originaria sanciva, e così anche nelle successive rinnovazioni, l'obbligo del pagamento degli onorari in capo alla parte soccombente, a norma dell'art. 91 c.p.c.; si prevedeva, altresì, che solo in caso di infruttuosità della procedura, il pagamento degli onorari sarebbe stato a carico del Il compenso del legale, per Pt_1 effetto di esplicito accordo to tra le parti sul punto, era dunque a carico della parte soccombente e, solamente in caso di procedura infruttuosa, o di indisponibilità patrimoniale del debitore, l'onorario a carico del (secondo le modalità Pt_1 determinate dalle singole convenzioni)”. Ne discende che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, l'avv. CP_1 avrebbe dovuto documentare di aver agito infruttuo avverso i debitori, ovvero, dimostrare di aver sollecitato l'adempimento da parte del soggetto soccombente, come di volta in volta indicato nelle sentenze, documentare di aver agito coattivamente ma infruttuosamente nei loro confronti”, e tale decisione è stata confermata anche in sede di appello (sentenza n. 1996 del 3.5.2022 della IX Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli). Per tali motivi, la domanda di parte attorea va accolta e per l'effetto dichiara l'obbligo dell'Avv. di restituire Controparte_1 al l'importo di € 9.750,00, ricevuto a titolo di rimborso Pt_1 di ai sostenute, e l'ulteriore importo di € 2.694,00 ricevuto a titolo di integrazione fondo spese, per un importo complessivo di € 13.878,59, di cui: € 9.750,00 per fondo spese versato con mandato di pagamento 579/2013; € 1.151,82 per interessi legali dal 10.07.2013 su euro 9.750,00; € 2.694,90 per fondo spese versato con mandato di pagamento 115/2014; € 281,87 per interessi legali dal 28.02.2014 su euro 2.694,90, oltre interessi e rivalutazione sino alla data di accoglimento della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell'Avv. ; Controparte_1
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto in favore dell'Attore della complessiva somma di € 13.878,59, oltre interessi e rivalutazione sino alla data di accoglimento della domanda;
3 - condanna l'Avv. , ed in favore del Controparte_1 Parte_1
, al pagam processuali, che
[...] in complessivi € 2.540,00 ed € 527 per spese. Torre Annunziata, 8 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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18.01 , P.I. , C.F._1 P.IVA_1 residente in [...], pec Email_1
-convenuto contumace- Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Orbene ed in primo luogo va dichiarata la contumacia dell'Avv.
che sebbene regolarmente evocato in giudizio Controparte_1
. In secondo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la
1 documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Inoltre va dichiarata la procedibilità della domanda in considerazione che il con pec del Parte_1
18.04.2024, ha invitato l'Avv. a sottoscrivere Controparte_1 una convenzione di negoziazio alcun esito. Nel merito, va applicato il principio consacrato nell' articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno, arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell' articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Dall'analisi della documentazione allegata da parte attorea, risulta soddisfatto l'onere probatorio summenzionato;
nel caso di specie si applica l'istituto della ripetizione dell'indebito, che trova il proprio fondamento normativo agli artt. 2033 ss. c.c.. Ai sensi di tale articolo, si attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto. Sotto il profilo dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di
2 questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. In particolare, la restituzione delle somme è stata accertata con sentenza n. 1026 del 24.04.2019 da questo Tribunale: ed infatti secondo il Primo Giudice “L'art. 5 della convenzione originaria sanciva, e così anche nelle successive rinnovazioni, l'obbligo del pagamento degli onorari in capo alla parte soccombente, a norma dell'art. 91 c.p.c.; si prevedeva, altresì, che solo in caso di infruttuosità della procedura, il pagamento degli onorari sarebbe stato a carico del Il compenso del legale, per Pt_1 effetto di esplicito accordo to tra le parti sul punto, era dunque a carico della parte soccombente e, solamente in caso di procedura infruttuosa, o di indisponibilità patrimoniale del debitore, l'onorario a carico del (secondo le modalità Pt_1 determinate dalle singole convenzioni)”. Ne discende che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, l'avv. CP_1 avrebbe dovuto documentare di aver agito infruttuo avverso i debitori, ovvero, dimostrare di aver sollecitato l'adempimento da parte del soggetto soccombente, come di volta in volta indicato nelle sentenze, documentare di aver agito coattivamente ma infruttuosamente nei loro confronti”, e tale decisione è stata confermata anche in sede di appello (sentenza n. 1996 del 3.5.2022 della IX Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli). Per tali motivi, la domanda di parte attorea va accolta e per l'effetto dichiara l'obbligo dell'Avv. di restituire Controparte_1 al l'importo di € 9.750,00, ricevuto a titolo di rimborso Pt_1 di ai sostenute, e l'ulteriore importo di € 2.694,00 ricevuto a titolo di integrazione fondo spese, per un importo complessivo di € 13.878,59, di cui: € 9.750,00 per fondo spese versato con mandato di pagamento 579/2013; € 1.151,82 per interessi legali dal 10.07.2013 su euro 9.750,00; € 2.694,90 per fondo spese versato con mandato di pagamento 115/2014; € 281,87 per interessi legali dal 28.02.2014 su euro 2.694,90, oltre interessi e rivalutazione sino alla data di accoglimento della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell'Avv. ; Controparte_1
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto in favore dell'Attore della complessiva somma di € 13.878,59, oltre interessi e rivalutazione sino alla data di accoglimento della domanda;
3 - condanna l'Avv. , ed in favore del Controparte_1 Parte_1
, al pagam processuali, che
[...] in complessivi € 2.540,00 ed € 527 per spese. Torre Annunziata, 8 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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