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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1.Dr.ssa Raffaella Genovese, Presidente
2. Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3.Dr. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 28/11/2024 nella causa RG 2710/2015, ha pronunciato la seguente
SENTENZA,
TRA
in persona del Parte_1
Rettore l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Luigi
Napolitano, domiciliata in via Cesario Console n. 3, Pt_1 appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Lepore, Maria Controparte_1
Claudia Lepore e Agostino Iaccarino, domiciliato presso quest'ultimo in Via A.
Manzoni n. 132, Pt_1 appellato e appellante incidentale
* * *
Con ricorso depositato in data 09/07/2013 presso il Tribunale di Napoli -sezione lavoro-, convenne in giudizio l' Controparte_1 Controparte_2
, esponendo che era stato in precedenza assunto dalla convenuta come
[...]
collaboratore ed esperto linguistico CEL con contratto di natura privatistica a tempo determinato con monte ore annuo pari a 125 ore, convertito in rapporto subordinato a
Pag. 1 di 12 tempo indeterminato con sentenza del Pretore di confermata in appello, e con Pt_1
impegno orario e retribuzione rimasti tuttavia invariati.
Espose, altresì, che con sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di Napoli, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2597/2013, era stato accertato il proprio diritto a svolgere dal 01/01/2008 un monte ore di 250 ore annue di lavoro con la conseguente retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito, ai sensi del D.L. n. 2/2004 conv. in L. n. 63/2004, maggiorata secondo il criterio di progressione economica di cui all'art. 38, D.P.R. n. 382/80.
Pertanto, nel presente giudizio, con il ricorso introduttivo del 09/07/2013, chiese la quantificazione delle somme spettanti in forza della sentenza n. 2597/2013 della Corte
d'Appello e la condanna dell' convenuta al pagamento in proprio favore CP_2
della somma di Euro 45.230,45 per il periodo dal 01/01/2008 al 30/06/2013, come da conteggi.
Si costituì in giudizio l , chiedendo la Controparte_2
sospensione del giudizio per aver proposto ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza di appello e rilevando di aver disposto il corretto inquadramento del ricorrente, con impegno annuo di 250 ore di servizio e corresponsione del relativo trattamento economico, ma che il ricorrente aveva rifiutato la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, con conseguente perdita delle retribuzioni, perché sosteneva di essere già in servizio quale lettore di madrelingua a tempo indeterminato in virtù di sentenze passate in giudicato;
contestò, infine, in via gradata il criterio di calcolo dei conteggi.
Istruita la causa anche mediante l'espletamento di una CTU contabile, con Sentenza n.
1688/2015 del 19/02/2015, in questa sede impugnata, il Tribunale di Napoli accolse il ricorso, condannando l' al pagamento, Controparte_2
in favore del ricorrente, della somma di Euro 45.230,45 oltre al pagamento delle spese di lite.
Il giudice del primo grado rigettò l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo non sussistente, nel caso di specie, un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridico tra i procedimenti, richiesto ai fini della sospensione necessaria, e
Pag. 2 di 12 dovendosi, bensì, fare applicazione dell'istituto della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., di cui, in ogni caso, non ravvisò i presupposti.
Sul dedotto rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall'Università in data 27/07/2011, il giudice ritenne che fosse ininfluente rispetto all'oggetto di causa e giustificato, in quanto non costituiva adempimento del giudicato ed avrebbe comportato la costituzione di un nuovo rapporto e la rinuncia all'anzianità pregressa.
Nel merito, ritenne che il diritto del ricorrente a svolgere dall'1.1.2008 n. 250 ore annue di lavoro, nonché a percepire la retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito, maggiorata di classi e scatti secondo il criterio di progressione economica di cui all'art. 38 D.P.R. 382/80, era stato già accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 15363/09, confermata in grado di appello dalla Corte con sentenza n.
2597/2013.
Infine, sulla quantificazione delle spettanze, il Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, limitò la condanna alla somma determinata nei conteggi del ricorrente, nonostante la maggior somma quantificata nella CTU contabile espletata.
Con atto di appello depositato il 20/07/2015, l' Controparte_2
ha impugnato la predetta Sentenza n. 1688/2015 del Tribunale di Napoli
[...]
e ne ha chiesto l'integrale riforma con ampie argomentazioni, riproponendo le difese svolte in primo grado.
Con memoria di costituzione e appello incidentale depositata in data 30 ottobre 2018 si è ricostituito nella presente fase d'appello il dott. chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, e, da parte sua, l'accoglimento dell'appello incidentale sul quantum, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle maggiori somme CP_2
dovute come accertate dal CTU in primo grado, con vittoria di spese.
Espletata una nuova CTU contabile, all'udienza del 28/11/2024 la causa è stata decisa in camera di consiglio, come da dispositivo.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 12 L'appello dell' è infondato mentre appare meritevole di parziale CP_2 accoglimento l'appello incidentale del lavoratore volto alla riquantificazione delle somme dovute.
Oggetto del contendere è la quantificazione delle somme dovute dall' al CP_2
lavoratore dipendente collaboratore ed esperto linguistico (CEL), Controparte_1
a titolo di indennità compensativa per non aver percepito le dovute differenze retributive, per aver svolto un monte annuo di ore lavorative pari a 125 ore, anziché
250 ore annue di lavoro che aveva diritto a svolgere nel periodo dall'1.1.2008 al
30.6.2013 come era stato già accertato dalla sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di
Napoli, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
2597/2013.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede impugnata, ha condannato l' di al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2 Pt_1
della somma di Euro 45.230,45, oltre al pagamento delle spese di lite.
L' appellante, in primo luogo, ha censurato la sentenza gravata nella parte CP_2
in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del processo, sostenendo che il presupposto logico-giuridico su cui si fondava la pretesa dell'appellato (la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro) fosse in un rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il giudizio pendente in Cassazione, la cui decisione avrebbe avuto efficacia riflessa necessariamente sul giudizio di primo grado in oggetto.
In secondo luogo, sempre secondo l'assunto dell'odierna appellante, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto di non poter disporre la sospensione facoltativa, in quanto, benché la sentenza n. 2597/2013 della Corte d'Appello di Napoli avesse integralmente confermato la pronuncia di primo grado, essa doveva considerarsi errata. Errata, in particolare, sarebbe stata la qualificazione come C.E.L. del ricorrente, assunto con contratto sottoscritto nel 1994 in base ad una normativa che non disciplinava ancora tale figura.
La sentenza di primo grado qui impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda in presenza di una sentenza di accertamento del diritto non ancora passata in giudicato.
Pag. 4 di 12 Infine, sempre l' appellante, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha CP_2
ritenuto ininfluente il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall' nel luglio 2017, in particolare in relazione alla dichiarazione, dello CP_2
stesso ricorrente, di non essere un C.E.L. e che non fosse stata data esecuzione alla sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di Napoli quanto al diritto di svolgere l'orario di 250 ore annue con corrispondente retribuzione. Al contrario, ha ribadito che l'Università aveva disposto l'inquadramento del ricorrente nella categoria C.E.L. con impegno annuo di 250 ore di servizio, e corrispondente trattamento economico, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del CCNL ed aveva invitato il dott. a Controparte_1
sottoscrivere il relativo contratto.
L'appellato, da parte sua, in questa fase del giudizio, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello. Non sarebbe stato violato l'art. 295 del c.p.c., applicabile solo in caso di pregiudizialità tecnico giuridica tra giudizi pendenti, né sarebbe stata immotivata la scelta del giudice di non procedere alla sospensione facoltativa ai sensi degli artt. 337, comma 2 e 336, comma 2, c.p.c.
Sulla questione della qualifica del ricorrente, di cui al secondo motivo di appello, ha ribadito che il diritto a svolgere 250 ore spetterebbe sia ai C.E.L. che agli ex lettori, assunti ex art. 28 D.P.R. n. 382/80, titolari di un rapporto di lavoro convertito giudizialmente a tempo indeterminato.
Ancora, l'appellato ha dedotto l'infondatezza del terzo motivo di appello, sostenendo che le sentenze spiegherebbero effetti nei confronti delle parti anche se non ancora passate in giudicato, fatta salva la decisione di sospensione della esecutività nella specie non disposta.
Infine, sul quarto e quinto motivo di gravame, l'odierno appellato ha evidenziato come le questioni del proposto inquadramento del dott. e della rilevanza Controparte_1
del suo rifiuto di sottoscrivere il contratto, siano state ampiamente esaminate dal giudice di prime cure.
Ancora, l'appellato ha spiegato appello incidentale ed ha chiesto la Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento della somma di Euro 60.657,13 quantificata dal CTU, alla luce della richiesta di espletamento di una CTU contabile per l'esatta quantificazione del credito
Pag. 5 di 12 e della espressa richiesta, nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, della condanna della convenuta al pagamento dell'eventuale somma maggiore o minore rispetto a quella risultante dai propri conteggi.
Tanto premesso, osserva il Collegio che i motivi di impugnazione possono essere trattati tutti congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Sono infondate le doglianze dell' volte ad ottenere la sospensione necessaria CP_2
o facoltativa del presente giudizio, potendosi confermare le motivazioni della sentenza impugnata sul punto, che appaiono corrette e condivisibili.
Invero, non risulta essere stata disposta la sospensione dell'esecutività delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 15363/2009 e della Corte d'Appello di Napoli n. 2597/2013, che hanno dato origine al presente giudizio.
In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è ammissibile solo quando tra due procedimenti sussista un vincolo di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tale che la definizione del primo costituisca un presupposto indispensabile per la decisione del secondo, con il rischio di un conflitto di giudicati. Tuttavia, ciò non si verifica quando i due giudizi riguardano l'an debeatur e il quantum debeatur, in quanto il rapporto tra essi è di mera pregiudizialità logica. In tali ipotesi trova applicazione l'art. 337, comma
2, c.p.c., che prevede solo la sospensione facoltativa.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10027/2012) hanno chiarito che, in caso di pendenza di un giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non può avvenire ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma solo su base discrezionale ex art. 337 c.p.c., valutando la plausibilità della controversia alla luce del giudizio d'impugnazione. Questo orientamento si fonda sul principio secondo cui la decisione di primo grado, sebbene impugnabile, ha autorità in quanto pronunciata in contraddittorio e presuntivamente conforme a diritto.
In senso conforme, altre successive pronunce della Suprema Corte hanno ribadito che:
“Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in
Pag. 6 di 12 giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”. (Cass. civ., Sez. V,
25/03/2024, n. 7952; Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 03/11/2017, n. 26251 (rv. 646764-
01); Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 03/11/2017, n. 26251 (rv. 646764-01); Cass. civ.,
Sez. VI, Ordinanza, 15/01/2014, n. 674 (rv. 629525); Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza,
18/11/2013, n. 25890 (rv. 628943)).
Nel caso concreto, la richiesta di sospensione presentata dalla convenuta, odierna appellante, è infondata, poiché si basa sull'erronea convinzione che la sola pendenza del ricorso in Cassazione avrebbe dovuto imporre la sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c..
Inoltre, poiché la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata in appello, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, non sussisteva neanche un'evidente controvertibilità della questione tale da giustificare la sospensione facoltativa discrezionale ai sensi dell'art. 337 c.p.c. secondo comma.
In altri termini, la precedente sentenza, sebbene impugnata, era dotata di una intrinseca imperatività e dunque esplicava i suoi effetti anche prima del suo passaggio in giudicato.
La questione della sospensione è comunque oggi superata in quanto la Corte di
Cassazione con sent. n. 6341/2019, per quanto qui interessa, ha confermato il predetto diritto dell'appellato a svolgere 250 ore annue dal 1.1.2008 e tale statuizione è passata in giudicato.
In definitiva, sono infondati i motivi di appello con i quali l' si duole della CP_2
mancata disposta sospensione del giudizio in primo grado.
Sono infondati anche gli altri motivi di appello, con i quali, sempre l' CP_2
appellante, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ininfluente il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall' nel luglio 2017. CP_2
Pag. 7 di 12 Invero, risulta dagli atti di causa che con nota prot. 13249 del 27.7.2011, in virtù del
Decreto Rettoriale n. 587 del 26.7.2011 (all. 4 e 5 delle produzioni dell' ), CP_2
L'Università aveva invitato il dr. a sottoscrivere il contratto di lavoro allegato CP_1
nella medesima comunicazione, che prevedeva l'inquadramento degli ex lettori nella qualifica dei CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) di lingua straniera ai sensi del vigente CCNL comparto Università.
Dalla lettura del contratto di lavoro proposto, risulta, all'art. 2, che: “il presente contratto di diritto privato esplica i suoi effetti dal 01/01/2011…”.
Pertanto, legittimamente il lavoratore ha rifiutato di sottoscrivere il contratto in quanto non riconosceva il proprio diritto a svolgere 250 ore con anzianità dal 1° gennaio 2008.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, che può essere condivisa sul punto, stipulando il nuovo contratto il ricorrente avrebbe instaurato un rapporto ex novo con l'Università, rinunciando in tal modo all'anzianità pregressa derivata dalla sentenza del Pretore di n. 15813/1997 che aveva Pt_1
costituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto proposto non costituiva, dunque, l'adempimento del giudicato favorevole al dipendente, né tanto meno mirava a dare attuazione alla pronuncia di accertamento di cui in questa sede si chiede la quantificazione.
Esso costituiva, piuttosto, uno schema proponibile a soggetti che non avevano già visto riconosciuta e definita la propria posizione con sentenza passata in giudicato, come invece era avvenuto per il ricorrente.
Pertanto, i relativi motivi di appello dell' sono infondati e devono essere CP_2
rigettati.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive maturate dal 1.1.2008 al
30.6.2013 per mancato svolgimento da parte del Dottor del monte ore annuo di CP_1
250 ore, stante la situazione di contrasto tra le parti, la Corte, ritenutane le necessità, ha disposto una nuova consulenza contabile in questo grado del giudizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6341/2019, nel definire la posizione del previa ricostruzione, nei suoi passaggi essenziali, dell'evoluzione del quadro CP_1
normativo e giurisprudenziale (vedasi punto 13 e segg. della motivazione alla quale si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha stabilito che:
Pag. 8 di 12 “Ai collaboratori esperti linguistici assunti ex art. 5 del d.l. n. 530 del 1993 (non convertito ma i cui effetti sono fatti salvi dalla l. n. 236 del 1995) è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l.
n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2013).
(Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2019, n. 6341 (rv. 653185-01)).
Sempre secondo la suprema Corte, il parametro retributivo da utilizzare è costituito dal CCNL art.51 dei Cel..
Ha altresì precisato, al punto 14.5, che l'obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest'ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e ss.. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2334/1991, Cass. Civ. S.U. n. 508/1999, Cass. Civ. S.U. n.
14381/2002).
Pertanto, nel caso in esame, il lavoratore, che risulta pacificamente aver continuato a svolgere sempre una prestazione di 125 ore, ha diritto il risarcimento del danno per il mancato svolgimento della prestazione lavorativa in 250 ore annue.
Alla luce principi di diritto richiamati al punto 14.5. della motivazione della Sentenza,
05/03/2019, n. 6341 della suprema Corte, in questa fase del giudizio, la Corte, con ordinanza del 19.05.2022, ha disposto una nuova CTU contabile nominando all'uopo il dr. , al quale ha posto il seguente quesito: Persona_1
1) accerti il CTU, in applicazione dell'art. 51 CCNL 21.05.1996 Comparto Università, sulla base dell'inquadramento di come collaboratore eserto Controparte_1
linguistico in applicazione dei principi fissati dalla sentenza Cass. n. 6341/2019, per un orario annuale di 250 ore, secondo l'anzianità di servizio posseduta (13.04.1994), gli importi spettanti per il periodo dal 01/01/2008 al 30/06/2013, con detrazione di quanto già percepito nel medesimo periodo.
Pag. 9 di 12 Orbene, il CTU, a seguito delle operazioni peritali e delle osservazioni delle parti alla prima bozza di CTU, previa “verifica, interpretazione, analisi e rielaborazione della documentazione in atti”, ha depositato la sua relazione definitiva in data 20.06.2024, predisponendo due diversi conteggi:
- conteggio A con riferimento alle differenze retributive condotte considerando l'assegno ad personam determinato quale valore assoluto;
- conteggio B con riferimento alle differenze retributive condotte considerando l'assegno ad personam determinato quale valore orario acquisito.
Ha precisato di aver predisposto i due distinti conteggi per la questione attiene al riconoscimento dei diritti quesiti, in quanto, nel primo conteggio A, ha determinato le differenze sulla base della retribuzione assoluta all'atto dei conteggi di causa richiesti,
e nel secondo conteggio B ha determinato le differenze sulla base della retribuzione oraria in godimento, che era di maggior favore rispetto a quella prevista dai CCNL richiamati nella relazione:
- Secondo il CONTEGGIO A risulterebbero dovute differenze retributive che ammontano ad € 22.361,34;
- Secondo il CONTEGGIO B risulterebbero dovute differenze retributive che ammontano ad € 44.919,54.
Orbene, la Corte ritiene che possa essere condiviso il conteggio B di cui alla relazione definitiva del consulente, che appare maggiormente aderente alla normativa, alla giurisprudenza ed al caso concreto, che, come riportato dal CTU, è stato anche rielaborato a seguito delle osservazioni delle parti.
Invero, come precisato anche dal CTU, il calcolo/comparazione del trattamento spettante in qualità di collaboratore esperto linguistico è stato effettuato nel conteggio
B sulla base dell'ultima retribuzione percepita in termini di paga oraria acquisita. La paga oraria corrispondeva ad € 64,88, ed alla stessa data, in qualità di CEL, sarebbe spettata la retribuzione oraria di € 30,42.
La paga oraria acquisita con riferimento all'ultima retribuzione percepita è sempre stata maggiore anche di quella aggiornata dai CCNL succedutisi negli anni.
Pag. 10 di 12 Pertanto, il consulente ha ritenuto operativa la clausola di salvaguardia che comporta il riconoscimento di un assegno ad personam pari ad € 64,88 orari.
Di conseguenza, nel prospetto di calcolo sub B, il consulente, in aderenza ai criteri di calcolo sopra descritti, ha quantificato il valore orario "ad personam", come trattamento di maggior favore in godimento in €. 64,88, ed ha così quantificato le competenze lorde maturate annue su una base di 250 ore in € 16.220,00, ed infine ha detratto le somme percepite per ciascun anno (€ 8.109,52 annue), giungendo così alla differenza retributiva per ciascun anno quantificata in € 8.110,48, e per tutti gli anni in discussione dal 2008 al 30/06/2013 in € 44.919,54 totali.
In altri termini, nel conteggio B, è stata presa in considerazione la paga oraria percepita dal ricorrente pari ad Euro 64,88 (quale trattamento di miglior favore in godimento dal ricorrente) moltiplicandola per 250 ore annue, raddoppiando di fatto la retribuzione percepita dal ricorrente per 125 ore annue espletate.
Detto calcolo appare anche conforme al comma 11 dell'art.51 del CCNL del 21.5.1996 dei Cel che prevede che:
“ … La differenza tra il trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto,
e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al precedente comma 5”.
La relazione del CTU, ed in particolare il conteggio “B”, può essere condivisa, in quanto basata su criteri logici ed esaustivi, e sull'esame degli atti di causa.
In conclusione, per tali motivi, deve essere rigettato l'appello principale dell' , e, in parziale accoglimento Controparte_2 dell'appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, che va conferma nel resto, deve essere condannata l' Controparte_2 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
[...]
€.44.919,54, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo.
Quanto alle spese legali del presente grado del giudizio, devono essere integralmente compensate stante l'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che in grado di appello sono state sostanzialmente confermate le somme dovute accertate in primo grado, salvo un leggero scostamento, ed in considerazione della sopravvenuta sentenza
Pag. 11 di 12 della Corte di Cassazione nel 2019 che ha disposto nuovi criteri di quantificazione delle somme dovute.
Va invece confermata la liquidazione delle spese di primo grado come da sentenza impugnata, in virtù del principio di soccombenza.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , di un Controparte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale dell' ; Controparte_2
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di ed in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2 ricorrente, della somma di € 44.919,54, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo;
3) Conferma la liquidazione delle spese di primo grado come da sentenza impugnata;
compensa le spese del presente grado del giudizio;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 28/11/2024.
Il Presidente
(Dr.ssa Raffaella Genovese)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1.Dr.ssa Raffaella Genovese, Presidente
2. Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3.Dr. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 28/11/2024 nella causa RG 2710/2015, ha pronunciato la seguente
SENTENZA,
TRA
in persona del Parte_1
Rettore l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Luigi
Napolitano, domiciliata in via Cesario Console n. 3, Pt_1 appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Lepore, Maria Controparte_1
Claudia Lepore e Agostino Iaccarino, domiciliato presso quest'ultimo in Via A.
Manzoni n. 132, Pt_1 appellato e appellante incidentale
* * *
Con ricorso depositato in data 09/07/2013 presso il Tribunale di Napoli -sezione lavoro-, convenne in giudizio l' Controparte_1 Controparte_2
, esponendo che era stato in precedenza assunto dalla convenuta come
[...]
collaboratore ed esperto linguistico CEL con contratto di natura privatistica a tempo determinato con monte ore annuo pari a 125 ore, convertito in rapporto subordinato a
Pag. 1 di 12 tempo indeterminato con sentenza del Pretore di confermata in appello, e con Pt_1
impegno orario e retribuzione rimasti tuttavia invariati.
Espose, altresì, che con sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di Napoli, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2597/2013, era stato accertato il proprio diritto a svolgere dal 01/01/2008 un monte ore di 250 ore annue di lavoro con la conseguente retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito, ai sensi del D.L. n. 2/2004 conv. in L. n. 63/2004, maggiorata secondo il criterio di progressione economica di cui all'art. 38, D.P.R. n. 382/80.
Pertanto, nel presente giudizio, con il ricorso introduttivo del 09/07/2013, chiese la quantificazione delle somme spettanti in forza della sentenza n. 2597/2013 della Corte
d'Appello e la condanna dell' convenuta al pagamento in proprio favore CP_2
della somma di Euro 45.230,45 per il periodo dal 01/01/2008 al 30/06/2013, come da conteggi.
Si costituì in giudizio l , chiedendo la Controparte_2
sospensione del giudizio per aver proposto ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza di appello e rilevando di aver disposto il corretto inquadramento del ricorrente, con impegno annuo di 250 ore di servizio e corresponsione del relativo trattamento economico, ma che il ricorrente aveva rifiutato la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, con conseguente perdita delle retribuzioni, perché sosteneva di essere già in servizio quale lettore di madrelingua a tempo indeterminato in virtù di sentenze passate in giudicato;
contestò, infine, in via gradata il criterio di calcolo dei conteggi.
Istruita la causa anche mediante l'espletamento di una CTU contabile, con Sentenza n.
1688/2015 del 19/02/2015, in questa sede impugnata, il Tribunale di Napoli accolse il ricorso, condannando l' al pagamento, Controparte_2
in favore del ricorrente, della somma di Euro 45.230,45 oltre al pagamento delle spese di lite.
Il giudice del primo grado rigettò l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo non sussistente, nel caso di specie, un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridico tra i procedimenti, richiesto ai fini della sospensione necessaria, e
Pag. 2 di 12 dovendosi, bensì, fare applicazione dell'istituto della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., di cui, in ogni caso, non ravvisò i presupposti.
Sul dedotto rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall'Università in data 27/07/2011, il giudice ritenne che fosse ininfluente rispetto all'oggetto di causa e giustificato, in quanto non costituiva adempimento del giudicato ed avrebbe comportato la costituzione di un nuovo rapporto e la rinuncia all'anzianità pregressa.
Nel merito, ritenne che il diritto del ricorrente a svolgere dall'1.1.2008 n. 250 ore annue di lavoro, nonché a percepire la retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito, maggiorata di classi e scatti secondo il criterio di progressione economica di cui all'art. 38 D.P.R. 382/80, era stato già accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 15363/09, confermata in grado di appello dalla Corte con sentenza n.
2597/2013.
Infine, sulla quantificazione delle spettanze, il Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, limitò la condanna alla somma determinata nei conteggi del ricorrente, nonostante la maggior somma quantificata nella CTU contabile espletata.
Con atto di appello depositato il 20/07/2015, l' Controparte_2
ha impugnato la predetta Sentenza n. 1688/2015 del Tribunale di Napoli
[...]
e ne ha chiesto l'integrale riforma con ampie argomentazioni, riproponendo le difese svolte in primo grado.
Con memoria di costituzione e appello incidentale depositata in data 30 ottobre 2018 si è ricostituito nella presente fase d'appello il dott. chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, e, da parte sua, l'accoglimento dell'appello incidentale sul quantum, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle maggiori somme CP_2
dovute come accertate dal CTU in primo grado, con vittoria di spese.
Espletata una nuova CTU contabile, all'udienza del 28/11/2024 la causa è stata decisa in camera di consiglio, come da dispositivo.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 12 L'appello dell' è infondato mentre appare meritevole di parziale CP_2 accoglimento l'appello incidentale del lavoratore volto alla riquantificazione delle somme dovute.
Oggetto del contendere è la quantificazione delle somme dovute dall' al CP_2
lavoratore dipendente collaboratore ed esperto linguistico (CEL), Controparte_1
a titolo di indennità compensativa per non aver percepito le dovute differenze retributive, per aver svolto un monte annuo di ore lavorative pari a 125 ore, anziché
250 ore annue di lavoro che aveva diritto a svolgere nel periodo dall'1.1.2008 al
30.6.2013 come era stato già accertato dalla sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di
Napoli, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
2597/2013.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede impugnata, ha condannato l' di al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2 Pt_1
della somma di Euro 45.230,45, oltre al pagamento delle spese di lite.
L' appellante, in primo luogo, ha censurato la sentenza gravata nella parte CP_2
in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del processo, sostenendo che il presupposto logico-giuridico su cui si fondava la pretesa dell'appellato (la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro) fosse in un rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il giudizio pendente in Cassazione, la cui decisione avrebbe avuto efficacia riflessa necessariamente sul giudizio di primo grado in oggetto.
In secondo luogo, sempre secondo l'assunto dell'odierna appellante, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto di non poter disporre la sospensione facoltativa, in quanto, benché la sentenza n. 2597/2013 della Corte d'Appello di Napoli avesse integralmente confermato la pronuncia di primo grado, essa doveva considerarsi errata. Errata, in particolare, sarebbe stata la qualificazione come C.E.L. del ricorrente, assunto con contratto sottoscritto nel 1994 in base ad una normativa che non disciplinava ancora tale figura.
La sentenza di primo grado qui impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda in presenza di una sentenza di accertamento del diritto non ancora passata in giudicato.
Pag. 4 di 12 Infine, sempre l' appellante, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha CP_2
ritenuto ininfluente il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall' nel luglio 2017, in particolare in relazione alla dichiarazione, dello CP_2
stesso ricorrente, di non essere un C.E.L. e che non fosse stata data esecuzione alla sentenza n. 15363/2009 del Tribunale di Napoli quanto al diritto di svolgere l'orario di 250 ore annue con corrispondente retribuzione. Al contrario, ha ribadito che l'Università aveva disposto l'inquadramento del ricorrente nella categoria C.E.L. con impegno annuo di 250 ore di servizio, e corrispondente trattamento economico, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del CCNL ed aveva invitato il dott. a Controparte_1
sottoscrivere il relativo contratto.
L'appellato, da parte sua, in questa fase del giudizio, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello. Non sarebbe stato violato l'art. 295 del c.p.c., applicabile solo in caso di pregiudizialità tecnico giuridica tra giudizi pendenti, né sarebbe stata immotivata la scelta del giudice di non procedere alla sospensione facoltativa ai sensi degli artt. 337, comma 2 e 336, comma 2, c.p.c.
Sulla questione della qualifica del ricorrente, di cui al secondo motivo di appello, ha ribadito che il diritto a svolgere 250 ore spetterebbe sia ai C.E.L. che agli ex lettori, assunti ex art. 28 D.P.R. n. 382/80, titolari di un rapporto di lavoro convertito giudizialmente a tempo indeterminato.
Ancora, l'appellato ha dedotto l'infondatezza del terzo motivo di appello, sostenendo che le sentenze spiegherebbero effetti nei confronti delle parti anche se non ancora passate in giudicato, fatta salva la decisione di sospensione della esecutività nella specie non disposta.
Infine, sul quarto e quinto motivo di gravame, l'odierno appellato ha evidenziato come le questioni del proposto inquadramento del dott. e della rilevanza Controparte_1
del suo rifiuto di sottoscrivere il contratto, siano state ampiamente esaminate dal giudice di prime cure.
Ancora, l'appellato ha spiegato appello incidentale ed ha chiesto la Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento della somma di Euro 60.657,13 quantificata dal CTU, alla luce della richiesta di espletamento di una CTU contabile per l'esatta quantificazione del credito
Pag. 5 di 12 e della espressa richiesta, nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, della condanna della convenuta al pagamento dell'eventuale somma maggiore o minore rispetto a quella risultante dai propri conteggi.
Tanto premesso, osserva il Collegio che i motivi di impugnazione possono essere trattati tutti congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Sono infondate le doglianze dell' volte ad ottenere la sospensione necessaria CP_2
o facoltativa del presente giudizio, potendosi confermare le motivazioni della sentenza impugnata sul punto, che appaiono corrette e condivisibili.
Invero, non risulta essere stata disposta la sospensione dell'esecutività delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 15363/2009 e della Corte d'Appello di Napoli n. 2597/2013, che hanno dato origine al presente giudizio.
In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è ammissibile solo quando tra due procedimenti sussista un vincolo di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tale che la definizione del primo costituisca un presupposto indispensabile per la decisione del secondo, con il rischio di un conflitto di giudicati. Tuttavia, ciò non si verifica quando i due giudizi riguardano l'an debeatur e il quantum debeatur, in quanto il rapporto tra essi è di mera pregiudizialità logica. In tali ipotesi trova applicazione l'art. 337, comma
2, c.p.c., che prevede solo la sospensione facoltativa.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10027/2012) hanno chiarito che, in caso di pendenza di un giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non può avvenire ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma solo su base discrezionale ex art. 337 c.p.c., valutando la plausibilità della controversia alla luce del giudizio d'impugnazione. Questo orientamento si fonda sul principio secondo cui la decisione di primo grado, sebbene impugnabile, ha autorità in quanto pronunciata in contraddittorio e presuntivamente conforme a diritto.
In senso conforme, altre successive pronunce della Suprema Corte hanno ribadito che:
“Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in
Pag. 6 di 12 giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”. (Cass. civ., Sez. V,
25/03/2024, n. 7952; Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 03/11/2017, n. 26251 (rv. 646764-
01); Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 03/11/2017, n. 26251 (rv. 646764-01); Cass. civ.,
Sez. VI, Ordinanza, 15/01/2014, n. 674 (rv. 629525); Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza,
18/11/2013, n. 25890 (rv. 628943)).
Nel caso concreto, la richiesta di sospensione presentata dalla convenuta, odierna appellante, è infondata, poiché si basa sull'erronea convinzione che la sola pendenza del ricorso in Cassazione avrebbe dovuto imporre la sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c..
Inoltre, poiché la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata in appello, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, non sussisteva neanche un'evidente controvertibilità della questione tale da giustificare la sospensione facoltativa discrezionale ai sensi dell'art. 337 c.p.c. secondo comma.
In altri termini, la precedente sentenza, sebbene impugnata, era dotata di una intrinseca imperatività e dunque esplicava i suoi effetti anche prima del suo passaggio in giudicato.
La questione della sospensione è comunque oggi superata in quanto la Corte di
Cassazione con sent. n. 6341/2019, per quanto qui interessa, ha confermato il predetto diritto dell'appellato a svolgere 250 ore annue dal 1.1.2008 e tale statuizione è passata in giudicato.
In definitiva, sono infondati i motivi di appello con i quali l' si duole della CP_2
mancata disposta sospensione del giudizio in primo grado.
Sono infondati anche gli altri motivi di appello, con i quali, sempre l' CP_2
appellante, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ininfluente il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere il contratto proposto dall' nel luglio 2017. CP_2
Pag. 7 di 12 Invero, risulta dagli atti di causa che con nota prot. 13249 del 27.7.2011, in virtù del
Decreto Rettoriale n. 587 del 26.7.2011 (all. 4 e 5 delle produzioni dell' ), CP_2
L'Università aveva invitato il dr. a sottoscrivere il contratto di lavoro allegato CP_1
nella medesima comunicazione, che prevedeva l'inquadramento degli ex lettori nella qualifica dei CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) di lingua straniera ai sensi del vigente CCNL comparto Università.
Dalla lettura del contratto di lavoro proposto, risulta, all'art. 2, che: “il presente contratto di diritto privato esplica i suoi effetti dal 01/01/2011…”.
Pertanto, legittimamente il lavoratore ha rifiutato di sottoscrivere il contratto in quanto non riconosceva il proprio diritto a svolgere 250 ore con anzianità dal 1° gennaio 2008.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, che può essere condivisa sul punto, stipulando il nuovo contratto il ricorrente avrebbe instaurato un rapporto ex novo con l'Università, rinunciando in tal modo all'anzianità pregressa derivata dalla sentenza del Pretore di n. 15813/1997 che aveva Pt_1
costituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto proposto non costituiva, dunque, l'adempimento del giudicato favorevole al dipendente, né tanto meno mirava a dare attuazione alla pronuncia di accertamento di cui in questa sede si chiede la quantificazione.
Esso costituiva, piuttosto, uno schema proponibile a soggetti che non avevano già visto riconosciuta e definita la propria posizione con sentenza passata in giudicato, come invece era avvenuto per il ricorrente.
Pertanto, i relativi motivi di appello dell' sono infondati e devono essere CP_2
rigettati.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive maturate dal 1.1.2008 al
30.6.2013 per mancato svolgimento da parte del Dottor del monte ore annuo di CP_1
250 ore, stante la situazione di contrasto tra le parti, la Corte, ritenutane le necessità, ha disposto una nuova consulenza contabile in questo grado del giudizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6341/2019, nel definire la posizione del previa ricostruzione, nei suoi passaggi essenziali, dell'evoluzione del quadro CP_1
normativo e giurisprudenziale (vedasi punto 13 e segg. della motivazione alla quale si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha stabilito che:
Pag. 8 di 12 “Ai collaboratori esperti linguistici assunti ex art. 5 del d.l. n. 530 del 1993 (non convertito ma i cui effetti sono fatti salvi dalla l. n. 236 del 1995) è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l.
n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2013).
(Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2019, n. 6341 (rv. 653185-01)).
Sempre secondo la suprema Corte, il parametro retributivo da utilizzare è costituito dal CCNL art.51 dei Cel..
Ha altresì precisato, al punto 14.5, che l'obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest'ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e ss.. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2334/1991, Cass. Civ. S.U. n. 508/1999, Cass. Civ. S.U. n.
14381/2002).
Pertanto, nel caso in esame, il lavoratore, che risulta pacificamente aver continuato a svolgere sempre una prestazione di 125 ore, ha diritto il risarcimento del danno per il mancato svolgimento della prestazione lavorativa in 250 ore annue.
Alla luce principi di diritto richiamati al punto 14.5. della motivazione della Sentenza,
05/03/2019, n. 6341 della suprema Corte, in questa fase del giudizio, la Corte, con ordinanza del 19.05.2022, ha disposto una nuova CTU contabile nominando all'uopo il dr. , al quale ha posto il seguente quesito: Persona_1
1) accerti il CTU, in applicazione dell'art. 51 CCNL 21.05.1996 Comparto Università, sulla base dell'inquadramento di come collaboratore eserto Controparte_1
linguistico in applicazione dei principi fissati dalla sentenza Cass. n. 6341/2019, per un orario annuale di 250 ore, secondo l'anzianità di servizio posseduta (13.04.1994), gli importi spettanti per il periodo dal 01/01/2008 al 30/06/2013, con detrazione di quanto già percepito nel medesimo periodo.
Pag. 9 di 12 Orbene, il CTU, a seguito delle operazioni peritali e delle osservazioni delle parti alla prima bozza di CTU, previa “verifica, interpretazione, analisi e rielaborazione della documentazione in atti”, ha depositato la sua relazione definitiva in data 20.06.2024, predisponendo due diversi conteggi:
- conteggio A con riferimento alle differenze retributive condotte considerando l'assegno ad personam determinato quale valore assoluto;
- conteggio B con riferimento alle differenze retributive condotte considerando l'assegno ad personam determinato quale valore orario acquisito.
Ha precisato di aver predisposto i due distinti conteggi per la questione attiene al riconoscimento dei diritti quesiti, in quanto, nel primo conteggio A, ha determinato le differenze sulla base della retribuzione assoluta all'atto dei conteggi di causa richiesti,
e nel secondo conteggio B ha determinato le differenze sulla base della retribuzione oraria in godimento, che era di maggior favore rispetto a quella prevista dai CCNL richiamati nella relazione:
- Secondo il CONTEGGIO A risulterebbero dovute differenze retributive che ammontano ad € 22.361,34;
- Secondo il CONTEGGIO B risulterebbero dovute differenze retributive che ammontano ad € 44.919,54.
Orbene, la Corte ritiene che possa essere condiviso il conteggio B di cui alla relazione definitiva del consulente, che appare maggiormente aderente alla normativa, alla giurisprudenza ed al caso concreto, che, come riportato dal CTU, è stato anche rielaborato a seguito delle osservazioni delle parti.
Invero, come precisato anche dal CTU, il calcolo/comparazione del trattamento spettante in qualità di collaboratore esperto linguistico è stato effettuato nel conteggio
B sulla base dell'ultima retribuzione percepita in termini di paga oraria acquisita. La paga oraria corrispondeva ad € 64,88, ed alla stessa data, in qualità di CEL, sarebbe spettata la retribuzione oraria di € 30,42.
La paga oraria acquisita con riferimento all'ultima retribuzione percepita è sempre stata maggiore anche di quella aggiornata dai CCNL succedutisi negli anni.
Pag. 10 di 12 Pertanto, il consulente ha ritenuto operativa la clausola di salvaguardia che comporta il riconoscimento di un assegno ad personam pari ad € 64,88 orari.
Di conseguenza, nel prospetto di calcolo sub B, il consulente, in aderenza ai criteri di calcolo sopra descritti, ha quantificato il valore orario "ad personam", come trattamento di maggior favore in godimento in €. 64,88, ed ha così quantificato le competenze lorde maturate annue su una base di 250 ore in € 16.220,00, ed infine ha detratto le somme percepite per ciascun anno (€ 8.109,52 annue), giungendo così alla differenza retributiva per ciascun anno quantificata in € 8.110,48, e per tutti gli anni in discussione dal 2008 al 30/06/2013 in € 44.919,54 totali.
In altri termini, nel conteggio B, è stata presa in considerazione la paga oraria percepita dal ricorrente pari ad Euro 64,88 (quale trattamento di miglior favore in godimento dal ricorrente) moltiplicandola per 250 ore annue, raddoppiando di fatto la retribuzione percepita dal ricorrente per 125 ore annue espletate.
Detto calcolo appare anche conforme al comma 11 dell'art.51 del CCNL del 21.5.1996 dei Cel che prevede che:
“ … La differenza tra il trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto,
e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al precedente comma 5”.
La relazione del CTU, ed in particolare il conteggio “B”, può essere condivisa, in quanto basata su criteri logici ed esaustivi, e sull'esame degli atti di causa.
In conclusione, per tali motivi, deve essere rigettato l'appello principale dell' , e, in parziale accoglimento Controparte_2 dell'appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, che va conferma nel resto, deve essere condannata l' Controparte_2 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
[...]
€.44.919,54, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo.
Quanto alle spese legali del presente grado del giudizio, devono essere integralmente compensate stante l'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che in grado di appello sono state sostanzialmente confermate le somme dovute accertate in primo grado, salvo un leggero scostamento, ed in considerazione della sopravvenuta sentenza
Pag. 11 di 12 della Corte di Cassazione nel 2019 che ha disposto nuovi criteri di quantificazione delle somme dovute.
Va invece confermata la liquidazione delle spese di primo grado come da sentenza impugnata, in virtù del principio di soccombenza.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , di un Controparte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale dell' ; Controparte_2
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di ed in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2 ricorrente, della somma di € 44.919,54, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo;
3) Conferma la liquidazione delle spese di primo grado come da sentenza impugnata;
compensa le spese del presente grado del giudizio;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 28/11/2024.
Il Presidente
(Dr.ssa Raffaella Genovese)
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