CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GO RI, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4225/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61447 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4074/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 16.09.2024, l'appellante Comune di Roma proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.1728/29/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma depositata in data 06/02/2024, emessa all'esito del
Resistente_1giudizio promosso dal ricorrente Sig. , avverso l'avviso di accertamento in rettifica IUC-IMU per l'anno 2017 – provvedimento n. 61447, relativo all'anno 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che Quanto alla eccezione di nullità dell'avviso per omessa produzione della determina dirigenziale, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26556/2020 (richiamando in senso conforme Cass. Sent. n. 31707/2018) ha chiaramente indicato che è onere dell'Ufficio, a fronte di specifica eccezione del ricorrente, depositare copia del provvedimento, per cui l'eccezione merita accoglimento.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per errata pronuncia sulla correttezza dell'impugnato avviso di accertamento “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata dal Funzionario Responsabile - dott. Nominativo_2 e l'assenza dell'onere probatorio del conferimento di delega alla firma dell'avviso di accertamento (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la correttezza delle statuizioni di prime cure in ordine alla violazione dell'obbligo di allegazione dei documenti, la decadenza del potere impositivo e concludeva per il rigetto.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. I Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante Comune eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per errata pronuncia circa la correttezza dell ' impugnato avviso di accertamento “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma
Nominativo_2elettronica qualificata dal Funzionario Responsabile - dott. e l'assenza dell'onere probatorio del conferimento di delega alla firma dell'avviso di accertamento.
Tale motivo risulta fondato. L'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che
"La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale." Nell'atto impugnato e' indicata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323 del 16 settembre 2022 che ha autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ai sensi del comma 162 dell'art. 1 della L. n.
296/2006, che in tema di sottoscrizione degli atti impositivi, prevede che essa va eseguita dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo. Nel merito dell'obbligo di allegazione dell'atto di conferimento dei poteri di firma, questa Corte non intende distaccarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione per cui "sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione ovvero gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalita' di legge relative alla loro pubblicazione"
(Cass. 9852/2013, Sentenza n. 1944 del 10/2/2012; Cass. 12/5/2010 n. 11448, Cass. civ., sent. n. 25371/2008); in tal senso questa Corte non condivide le superate statuizioni del giudice di primo grado, che oltretutto non hanno tenuto conto che trattandosi di atti regolamentari dell'Ente comunali, soggetti a specifiche forme di pubblicita' sono facilmente conoscibili dal contribuente;
dell'esistenza del provvedimento non vi e' alcun dubbio avendo l'appellante Comune, in questa fase di giudizio, allegato l'atto dirigenziale autorizzativo, atto comunque escluso dall'abbligo di allegazione in quanto appartenente alla categoria di atti giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalita' di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. 13105/2012).
Con riferimento alla decadenza del potere impositivo da parte dell'Ente locale, ex art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'applicabilità della sospensione dei termini di liquidazione, accertamento, riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per complessivi 85 giorni, di cui all' art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, va evidenziata la recente ordinanza della corte di cassazione n. 960 del 15/01/2025, in relazione al caso di specie ha chiarito che Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le non corrette statuizioni di prime cure, sulla base delle suesposte considerazioni;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio Le spese del doppio grado del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Liquida le spese del grado in euro 1.200,00 e del precedente grado di giudizio in euro 1.000,00. Pone le spese di lite a carico dell'appellato.
. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini firmato digitalmente firmato digitalmente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GO RI, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4225/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61447 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4074/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 16.09.2024, l'appellante Comune di Roma proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.1728/29/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma depositata in data 06/02/2024, emessa all'esito del
Resistente_1giudizio promosso dal ricorrente Sig. , avverso l'avviso di accertamento in rettifica IUC-IMU per l'anno 2017 – provvedimento n. 61447, relativo all'anno 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che Quanto alla eccezione di nullità dell'avviso per omessa produzione della determina dirigenziale, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26556/2020 (richiamando in senso conforme Cass. Sent. n. 31707/2018) ha chiaramente indicato che è onere dell'Ufficio, a fronte di specifica eccezione del ricorrente, depositare copia del provvedimento, per cui l'eccezione merita accoglimento.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per errata pronuncia sulla correttezza dell'impugnato avviso di accertamento “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata dal Funzionario Responsabile - dott. Nominativo_2 e l'assenza dell'onere probatorio del conferimento di delega alla firma dell'avviso di accertamento (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la correttezza delle statuizioni di prime cure in ordine alla violazione dell'obbligo di allegazione dei documenti, la decadenza del potere impositivo e concludeva per il rigetto.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. I Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante Comune eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per errata pronuncia circa la correttezza dell ' impugnato avviso di accertamento “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma
Nominativo_2elettronica qualificata dal Funzionario Responsabile - dott. e l'assenza dell'onere probatorio del conferimento di delega alla firma dell'avviso di accertamento.
Tale motivo risulta fondato. L'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che
"La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale." Nell'atto impugnato e' indicata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323 del 16 settembre 2022 che ha autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ai sensi del comma 162 dell'art. 1 della L. n.
296/2006, che in tema di sottoscrizione degli atti impositivi, prevede che essa va eseguita dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo. Nel merito dell'obbligo di allegazione dell'atto di conferimento dei poteri di firma, questa Corte non intende distaccarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione per cui "sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione ovvero gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalita' di legge relative alla loro pubblicazione"
(Cass. 9852/2013, Sentenza n. 1944 del 10/2/2012; Cass. 12/5/2010 n. 11448, Cass. civ., sent. n. 25371/2008); in tal senso questa Corte non condivide le superate statuizioni del giudice di primo grado, che oltretutto non hanno tenuto conto che trattandosi di atti regolamentari dell'Ente comunali, soggetti a specifiche forme di pubblicita' sono facilmente conoscibili dal contribuente;
dell'esistenza del provvedimento non vi e' alcun dubbio avendo l'appellante Comune, in questa fase di giudizio, allegato l'atto dirigenziale autorizzativo, atto comunque escluso dall'abbligo di allegazione in quanto appartenente alla categoria di atti giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalita' di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. 13105/2012).
Con riferimento alla decadenza del potere impositivo da parte dell'Ente locale, ex art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'applicabilità della sospensione dei termini di liquidazione, accertamento, riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per complessivi 85 giorni, di cui all' art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, va evidenziata la recente ordinanza della corte di cassazione n. 960 del 15/01/2025, in relazione al caso di specie ha chiarito che Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le non corrette statuizioni di prime cure, sulla base delle suesposte considerazioni;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio Le spese del doppio grado del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Liquida le spese del grado in euro 1.200,00 e del precedente grado di giudizio in euro 1.000,00. Pone le spese di lite a carico dell'appellato.
. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini firmato digitalmente firmato digitalmente