Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna (prot. n. -OMISSIS- del 05.04.2022) emesso il 22.03.2022, notificato il 05.04.2022, con il quale è stato rifiutato il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al ricorrente e di ogni altro ed eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente, comunque lesivo per il medesimo, e conseguentemente, ordinare alla Pubblica Amministrazione di procedere al riesame della sua posizione al fine del rilascio del titolo di viaggio per stranieri in suo favore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. CO RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato il 30 gennaio 2026, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AG, Presidente
CO RD, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CO RD | RA AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.